Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
AFFITTO AGRARIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 100/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1052/2021 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il 27 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di Alessandria di accertare la nullità del contratto di affitto agrario, avente ad oggetto fondi ubicati nei Comuni di Alessandria e di Sale, stipulato – verbalmente e con durata ultranovennale nell’anno 2004 con NOME COGNOME, affittuario . Addusse, a suffragio della istanza, il difetto della qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo in capo all’affittuario di cui altresì domandò la condanna al pagamento della indennità di occupazione (in euro 900 annuali) a far data dal 2008, data di cessazione del versamento del canone.
Le domande, accolte in prime cure, sono state tutte rigettate dalla decisione in epigrafe indicata, resa su appello di NOME COGNOME.
Per quanto qui ancora d’interesse, il giudice territoriale ha ritenuto provat i i requisiti, prescritti dall’art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per l’equiparazione al coltivatore diretto dell’affittuario NOME COGNOMECOGNOME siccome iscritto nella sezione dei piccoli imprenditori coltivatori diretti da epoca anteriore alla conclusione del contratto, inferendone la validità di quest’ultimo, ancorché stipulato in forma verbale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando un motivo; resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 6, 7, 23 e 41 della legge n. 203 del 1982 nonché degli artt. 1350, primo comma, num. 8, 1418 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Assume, in estrema sintesi, l’erroneo riconoscimento della qualità di « soggetto equiparato al coltivatore diretto » dell’affittuario, sotto tre distinti ed autonomi profili:
(a) per avere l’affittuario età superiore ai cinquantacinque anni all’epoca di stipula del contratto;
r.g. n. 100/2022 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
(b) per non avere l’affittuario assunto l’impegno ad esercitare in proprio la coltivazione del fondo per almeno nove anni;
(c) per irrilevanza della iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli professionali, siccome requisito previsto da disposizione normativa introdotta successivamente alla conclusione del contratto.
Da ciò inferisce la nullità del negozio per difetto di forma scritta.
Il motivo è fondato, nei sensi e per le ragioni di cui in appresso.
2.1. A fondamento della validità del contratto verbale intercorso tra i litiganti, il giudice territoriale così argomenta: « invero se l’art. 7 della legge n.203/82 equipara al coltivatore diretto i diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale, i laureati in veterinaria e, di recente, anche gli imprenditori agricoli professionali (e l’appellante è iscritto alla sezione speciale dei piccoli imprenditori coltivatori diretti dal 29/11/1996, prima della stipula del contratto del 1998) non si comprende cosa altro avrebbe provare l’oggi appellante COGNOME NOME al contratto agrario stipulato verbalmente da questi con il proprietario concedente non si applica l’art. 23 della legge n.203/82 ».
Nella descritta trama motivazionale, il richiamo alle (plurime) categorie di soggetti ex lege equiparati ai coltivatori diretti assume valenza meramente descrittiva o esplicativa, dacché nel caso concreto tale equiparazione è affermata, inequivocabilmente, solo e soltanto sulla scorta della iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli.
L’osservazione pone in evidenza l’eccentricità rispetto alla ratio decidendi delle doglianze del ricorrente sopra riassunte sub (a) e sub (b), non avendo la pronuncia gravata statuito su detti aspetti.
2.2. Coglie invece nel segno il rilievo sub (c), con cui si lamenta un error iuris in senso proprio, per vizio di sussunzione.
Nella sua formulazione originaria, l’art. 7 della legge n. 203 del 1982, rubricato « equiparazione ai coltivatori diretti », nei due commi da cui era composto, così recitava: « Sono equiparati ai coltivatori diretti,
ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni » .
Con l’art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al trascritto art. 7 è stato aggiunto un ulteriore comma che così prevede: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola »: disposizione entrata in vigore, a mente dell’art. 19 della legge n. 205 del 2017, a far data dal 1° gennaio 2018, e, quindi, applicabile unicamente ai contratti stipulati a partire da tale data.
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Ai fini della applicabilità della disciplina del contratto di affitto agrario dettata dalla legge n. 203 del 1982, l’equiparazione, quanto al soggetto affittuario, al coltivatore diretto dell’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola rileva soltanto per i contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2018».
2.3. Da siffatta regula iuris si è discostato il giudice di merito con il ritenere, ai fini della validità del contratto di affitto in questione, concluso nell’anno 1998, l’equiparazione al coltivatore diretto dell’affittuario in forza della sua iscrizione all’albo degli imprenditori, circostanza ratione temporis insignificante.
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In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, per nuovo esame della controversia, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, incluse quelle del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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