Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18828 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2023
sul ricorso 17989/2022 proposto da:
, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME K.D.
–
ricorrente – contro
, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME.L.
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 398/2022 depositata il 29/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. , padre del minore , nato dalla relazione con , ricorre a questa Corte per la cassazione dell’epigrafato decreto con il quale la Corte d’Appello di Ancona ne ha respinto il reclamo avverso l’analogo provvedimento adottato dal Tribunale di Ascoli Piceno, che su istanza della , ai sensi dell’art. 337ter cod. civ., aveva disposto l’affidamento in via esclusiva del minore alla madre ed aveva onerato il padre dell’obbligo di corrispondere in favore del minore la somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento. K.D. D.E. M.L. M.L.
In replica ai motivi di gravame, insistenti segnatamente sull’errata interpretazione delle risultanze peritali a cui aveva proceduto il primo giudice, sulla ingiusta limitazione del proprio diritto di visita, sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’obbligo di contribuzione e sulla mancata compensazione delle spese di primo grado, il giudice distrettuale ha fatto osservare che l’inidoneità genitoriale del reclamante constava dagli esiti della CTU, evidenzianti, tra l’altro, che il reclamante era un padre assente, disattento ai bisogni del figlio, incapace di costruire un rapporto con lo stesso e rigido negli atteggiamenti verso il bambino; che la regolazione del diritto di visita nei termini oggetto di contestazione si era imposta sempre in ragione degli esiti peritali in considerazione della necessità di promuove il riavvicinamento tra padre e figlio con estrema calma e cautela; che la misura della contribuzione a carico del reclamante era rispondente al principio di proporzionalità considerata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e
l’indubbia situazione di privilegio del reclamante, avuto riguardo alle partecipazioni sociali detenute, anche in via indiretta, in varie società e agli atti dispositivi di taluni beni posti in essere in favore di propri congiunti; che la regolazione delle spese di giudizio di primo grado era avvenuta in conformità al principio della soccombenza, essendo state accolte, alla definizione dello stesso, le istanze della . Il mezzo ora proposto dall’impugnante si vale di quatto motivi di ricorso ai quali resiste l’intimata con controricorso e memoria. M.L.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura la decisione impugnata perché, violando gli artt. 337 -ter e 337quater cod. civ., questa avrebbe disatteso il principio dell’affidamento condiviso, disponendo l’affido esclusivo in favore della madre, incorrendo nel medesimo vizio già denunciato del decreto di primo grado ovvero decidendo immotivatamente, tanto più a fronte della considerazione che dalla relazione peritale non emergeva alcun elemento giustificativo dell’evidenziato distacco tra padre e figlio, è inammissibile per evidente difetto di specificità, non confrontandosi esso con le ragioni della decisione.
2.2. Contrariamente a quanto, infatti, qui dedotto, la Corte distrettuale ha motivato il proprio deliberato sul punto appellandosi alle risultanze della relazione peritale, dalla cui lettura, essa scrive, «emerge una coerente e attendibile ricostruzione della personalità dei genitori e del rapporto fino ad oggi da coltivato con il bambino, legittimando la conclusione nel senso di una attuale inidoneità genitoriale del a fronte di una valutazione sostanzialmente positiva nei confronti del l’odierna resistente». In particolare, riferisce ancora il decidente, riproducendo in extenso i passaggi argomentativi in tal senso sviluppati dal CTU nell’esaminare la figura del reclamante, «si legge nell’elaborato peritale che costui “si è NOME.
rivelato verso un padre assente, disattento e privo di affettività” … “non ha costruito nessun tipo di rapporto con il bambino e pertanto da tale punto di vista emerge nei confronti di una difficoltà di gestione sia sul versante emotivo ed effettivo sia educativo” … “il signor appare rigido insofferente e limitato con l’approccio col bambino”, sottolineando come questi chiede “presenza attenta e coerente, mentre il padre sta agendo in maniera poco curante quasi insensibile verso di lui”». Tutto diverso è invece il giudizio nei confronti dell’altra figura genitoriale «apparsa competente sotto il profilo della consapevolezza e della responsabilità che il proprio ruolo comporta», tanto che l’affidamento esclusivo del minore alla madre, già decretato in prime cure, si sottrae perciò conclusivamente alle censure mosse, rispecchiando esso il principio di privilegiare, nell’attribuzione della responsabilità genitoriale, «quel genitore che appaia il più idoneo ridurre al massimo … i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare la migliore evoluzione possibile della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche». D.E. D.E. K.D.
2.3. Benché questa Corte sia pienamente consapevole del valore che il legislatore ha inteso riconoscere nella prospettiva di assicurare l’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore al principio della bigenitorialità, va qui osservato che l’ampia motivazione che ha indotto il decidente a disattendere la prima ragione di reclamo non è stata fatta oggetto di alcuna critica pertinente, poiché il motivo, insistendo solo nel palesare in definitiva l’insoddisfazione del reclamante per lo sfavorevole esito del giudizio nel suo complesso, non si correla al contenuto decisorio del provvedimento impugnato, risultando questo, come visto, debitamente e compiutamente motivato laddove, confermando la statuizione di primo grado, ha
ritenuto che l’affidamento esclusivo del minore alla madre fosse il provvedimento più idoneo a garantire il proficuo sviluppo della sua personalità.
3.1. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura la decisione impugnata perché, violando l’art. 337ter cod. civ., questa, nel regolare il diritto di visita del padre -sul filo delle valutazioni espresse dal CTU, che aveva rimarcato la necessità che il riavvicinamento tra padre e figlio avvenisse con estrema calma e cautela -avrebbe immotivatamente derogato al principio secondo cui il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, si presta anch’esso ad un preliminare preclusivo rilievo di inammissibilità.
3.2. Per vero, debitamente sfrondato da ogni suggestione motivazionale, poiché anche il rigetto del reclamo sul punto trova giustificazione nelle pregresse considerazioni con cui il decidente ha dato atto dell’inidoneità del reclamante ad assolvere i compiti genitoriali -e benché anche qui non si possa non ribadire l’avvertenza di cui si è fatto richiamo esaminando il precedente motivo di ricorso -quello in disamina affonda le proprie radici in una critica di puro fatto, sicché la pretesa violazione del principio richiamato, lungi dall’essere rappresentata in modo coerente rispetto ai canoni della censurabilità per cassazione dell’errore di diritto (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298), si compendia, a tutto concedere, in una indiretta istanza intesa a promuovere la rivalutazione del quadro istruttorio, peraltro in una direzione del tutto distonica rispetto al criterio di massima dell’esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.
Anche il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si censura la decisione impugnata perché, violando gli art. 315bis e 337 cod. civ., questa, nel disporre a carico del reclamante l’obbligo di concorrere al
mantenimento del minore, avrebbe violato il principio di proporzionalità in quanto la misura della contribuzione dovuta dall’onerato era stata determinata senza considerarne l’effettiva condizione patrimoniale e sulla base di presunzioni, riferite al possesso di partecipazioni sociali e al compimento di atti dispositivi, non fondate su elementi obiettivi, condivide il medesimo rilievo preclusivo, essendo anch’esso inteso a rivendicare in capo a questa Corte un compito non suo, di farsi, cioè, giudice del fatto sostanziale.
5.1. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si censura la decisione impugnata perché, violando l’art. 91 cod. proc. civ., questa non avrebbe riformato il deliberato di prima istanza nella parte in cui il reclamante era stato condannato alle spese del giudizio, quantunque non fosse soccombente, è inammissibile.
5.2. E’ certo vero che l’applicazione del principio di soccombenza postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame (Cass., Sez. III, 30/03/2023, n. 8981), ma non si dubita, del pari, che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, si ché, di conseguenza, la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non si presta ad essere censurata in cassazione per il mancato esercizio di tale facoltà, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989).
E dunque il motivo sollecita il sindacato cassatorio su un profilo della decisione impugnata non censurabile.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Trattandosi di procedimento esente non si applica l’art. 13, comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 6.6.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME