Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13244 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20049/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istit uto, in ROMA, INDIRIZZO.
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1182/2017 depositata il 27/12/2017, RG n. 513/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, e in riforma della sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Bologna, accogliendo l’eccezione di prescrizione proposta da ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato prescritto il diritto al singolo TFR esigibile oltre il quinquennio computato a ritroso, a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
La lavoratrice aveva adito il Tribunale perché fosse accertato il proprio diritto a percepire il TFR, che era maturato in relazione ai successivi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Comune di Bologna dal 2001 al 2008.
Il Tribunale aveva disatteso l’eccezione di prescrizione, atteso che i crediti azionati dalla ricorrente erano stati riconosciuti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva posticipato il momento di esigibilità all’interruzione del rapporto previdenziale.
Il giudice di primo grado aveva accertato il diritto della ricorrente a percepire i TFR maturati con riguardo alle prestazioni rese in favore del Comune di Bologna in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il Tribunale aveva condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla ricorrente le somme dovute a tale titolo, oltre gli interessi legali.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre NOME COGNOME prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria.
Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2937, e 2944, cod. civ.
La lavoratrice ha premesso che era stata assunta dal Comune di Bologna come maestra d’infanzia, con contratto a tempo determinato, per sette volte consecutive, dal 2001 al 2008, e che i contratti iniziavano il 1° settembre e terminavano il 31 agosto dell’anno successivo.
Alla scadenza di ogni rapporto di lavoro non aveva percepito il TFR, atteso che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la circolare RAGIONE_SOCIALE n. 30 del 2002, ne aveva affermato l’inesigibilità in ragione dell a unità del rapporto previdenziale.
Le indicazioni della circolare erano state poste a fondamento delle difese prospettate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, così dando ad intendere di ritenere esistente il diritto azionato volto all’attribuzione del TFR, sia pure differito .
Tale condotta processuale era incompatibile con la proposizione in subordine dell’eccezione di prescrizione.
La Corte d’Appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare l’incompatibilità di tale comportamento con l’eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del principio del legittimo affidamento e dell’istituto del prospective overulling, quali principi generali dell’ordinamento giuridico, e dell’art. 2941 , n. 8, cod. civ.
La circolare n. 30 del 2002 dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento che tali somme sarebbero state corrisposte una volta cessata l’unità previdenziale.
Pertanto, non vi era inerzia colpevole da parte della ricorrente, che aveva deciso di chiedere le somme, e quindi agire in giudizio, solo dopo che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24280 del 2014, avevano ritenuto l’unit à previdenziale una finzione giuridica, smentendo la circolare dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione dei principi di buona fede e correttezza. L’eccezione di prescrizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva costituito espressione di abuso del diritto.
A sostegno della censura ha richiamato alcune sentenze di legittimità di cui ha illustrato il contenuto.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente assume la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., dell’art. 2947, cod. civ., e la falsa applicazione dell’art. 2948, n. 5, cod. civ., sul termine quinquennale di prescrizione.
Assume la ricorrente che il termine di prescrizione non è quinquennale ma decennale. Tale eccezione era stata dedotta, ma sul punto la Corte d’Appello, nell’affermare la prescrizione quinquennale, non aveva svolto specifiche considerazioni.
I primi due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
5.1. Il Trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sul tema in esame della frazionabilità sono intervenute le Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24280 del 2014, richiamata dalle parti.
Le Sezioni Unite hanno posto in evidenza l’intervenuto cambiamento nel tempo del quadro normativo, perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (legge n. 335 del 1995), ha ‘armonizzato’ i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall’art. 2120, cod. civ. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982).
Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta ‘in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato’ (art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, è venuto meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della non frazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un’estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicava anche l’estinzione del rapporto previdenziale.
Ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 24280 del 2014, è stata data continuità dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2828 del 2021, Cass. n. 5895 del 2020), e si è affermato che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, la esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo; assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la ‘cessazione dal servizio’ ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale.
5.2. La Corte d’Appello ha stabilito correttamente la decorrenza del termine di prescrizione, in ragione dei principi affermati da Cass., S.U., n. 24280 del 2014. Nella specie non può trovare applicazione l’istituto del prospective overrulin g, poiché quest’ultimo è riservato ai mutamenti giurisprudenziali che riguardino istituti processuali (tra le molte, Cass., n. 5244 del 2024, n. 552 del 2021; n. 27555 del 2020; n. 5962 del 2013), mentre la prescrizione è istituto di diritto sostanziale.
Tuttavia, la Corte d’Appello , nel dare ingresso all’eccezione di prescrizione, ha omesso di valutare l’affidamento ingenerato nella lavoratrice dalla circolare RAGIONE_SOCIALE n. 30 del 2002, che ha trovato conferma nelle deduzioni esposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale prima difesa, nella comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale, laddove l’Istituto
ha richiamato il principio dell’unicità del rapporto previdenziale come impedimento (temporale e non nel merito) alla liquidazione del TFR (si v., pag. 2 del controricorso per cassazione).
Ciò, anche considerando che la costituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado è intervenuta successivamente alla sentenza Cass., S.U., n. 24280 del 2014, che il suddetto principio ha disatteso, allorquando, dunque, il tema della prescrizione del diritto aveva assunto primario rilievo nelle vicende in questione.
All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno accolti per quanto di ragione, la sentenza d’appello va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna , in diversa composizione, che nel riesaminare la fattispecie dovrà valutare l’affidamento ingenerato nella lavoratrice nei termini anzidetti, e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso per quanto di ragione. Assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo