Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31010 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31010 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31394-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 31394/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 1973/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 256/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda svolta nei confronti dell’INPS per il risarcimento dei danni cagionati dall’incolpevole affidamento in ordine alla posizione contributiva ai fini pensionistici;
la Corte di merito, premesso in fatto che l’assicurato aveva rassegnato le dimissioni confidando, erroneamente, sul raggiungimento del requisito contributivo, e che l’INPS aveva accolto la domanda di riscatto, presentata mediante costituzione di rendita vitalizia, in seguito annullata in autotutela per insussistenza ab origine dei presupposti, argomentava che l’assicurato aveva allegato, sin dal primo grado, l’ incolpevole affidamento, nel rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro, non sull’avvenuta comu nicazione, da parte dell’INPS , della situazione contributiva sibbene a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riscatto e di costituzione della rendita vitalizia;
per la Corte di merito la domanda di riscatto non equivaleva alla richiesta dei dati complessivi inerenti alla posizione contributiva e pensionistica, né assurgeva, la relativa comunicazione dell ‘INPS , di accoglimento, a certificazione dell ‘avvenuto raggiungimento del requisito contributivo ai fini dell’erogazione della pensione, sicché
la condotta dell’INPS non aveva ingenerato affidamento e non era fonte di responsabilità risarcitoria per danni;
ricorre avverso tale sentenza COGNOME PasqualeCOGNOME con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resiste l’INPS, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo il ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito attribuito portata limitata alla certificazione INPS, non comprensiva dell’estratto conto contributivo, in tal modo traendone l’erronea conseg uenza dell’insussistenza di un affidamento tutelabile;
con il secondo mezzo si duole di omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla condotta INPS non conforme all’art. 1175 cod.civ.;
i motivi, per la connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili;
si deve premettere che il sindacato di legittimità sulla motivazione oggi è circoscritto al minimo costituzionale;
dinanzi a questa Corte può essere denunciata la sola anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si riscontra allorché manchino del tutto i motivi sotto l’aspetto materiale e grafico oppure la motivazione sia apparente o risulti inficiata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o, in
alternativa, si dimostri perplessa e obiettivamente incomprensibile;
è esclusa, pertanto, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053);
in particolare, la motivazione si configura come apparente e la sentenza è affetta da error in procedendo quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non lasci intendere il fondamento della decisione e rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a rivelare il percorso logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232);
nessuna di tali ipotesi si ravvisa nel caso di specie;
la Corte di merito argomenta in maniera adeguata in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a d accogliere il gravame e a rigettare la domanda azionata, per quel che concerne la domanda di risarcimento dei danni proposta;
la sentenza impugnata ricostruisce compiutamente la fattispecie controversa, in tutte le scansioni che l’hanno contraddistinta, senza incorrere nelle violazioni censurate con il ricorso;
con i mezzi d’impugnazione, pur rubricati evocando la violazione di legge e il vizio di motivazione, il ricorrente, a ben considerare, tende a contrapporre un diverso coordinamento dei dati probatori acquisiti, richiedendo un inammissibile riesame del merito;
n e consegue l’inammissibilità delle doglianze, in tutti i profili in cui si articolano;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16