Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 788 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 788 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso RG n. 30429 anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, domiciliata presso l’avvocato NOME AVV_NOTAIO ;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 4352/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il giorno 22 settembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO NOME fissazione di udienza fissato dal giudice – Effetti
Ud.05/12/2022
CC
NOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui introdotto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE: l’ estinzione è stata pronunciata in ragione della tardiva proposizione dell’istanza di fissazione di udienza di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di primo grado, ha osservato che i venti giorni per notificare l’istanza di fissazione di udienza, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato alla controparte con la memoria ex art. 7 del nominato decreto legislativo, notificata alla banca convenuta il 27 novembre 2009, scadevano il 16 febbraio 2010, mentre l’attore aveva notificato la predetta istanza soltanto il 7 aprile dello stesso anno.
La Corte di appello di Roma, nel respingere il gravame, ha poi ritenuto non decisivo che nella causa riassunta a seguito del mutamento del rito (da ordinario a societario) e della cancellazione della causa dal ruolo disposta a norma dell’art. 1, comma 5, d.lgs. cit., il Tribunale avesse disposto la fissazione di udienza al giorno 30 marzo 2010: ha osservato che tale circostanza «avrebbe comunque imposto al COGNOME di presentare l’istanza di fissazione di udienza entro il termine» del 16 febbraio 2010. Ha poi evidenziato che la nuova iscrizione a ruolo della causa, operata a richiesta dell’odierno ricorrente, aveva determinato l’instaurazione di un nuovo giudizio «che però determina soluzione di continuità con il precedente».
-Avverso la pronuncia della Corte di merito ricorre per cassazione, con due motivi, COGNOME. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1, comma
5, d.lgs. n. 5/2003 per erronea interpretazione. Si sostiene che nel caso di mutamento del rito ordinario in rito societario, il conseguente provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo determina la necessità di una nuova iscrizione, onde la parte deve attivarsi per riassumere la causa e nel contempo, col medesimo atto, notificare la memoria di replica di cui all’art. 6 d.lgs. n. 5/2003. In tal senso, avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che non dovesse farsi luogo a nuova iscrizione a ruolo e che il mancato rispetto dei termini per la notifica dell’istanza di fissazione di udienza fosse conseguenza della nuova iscrizione. Il ricorrente osserva, poi, che, ove il Tribunale non fosse intervenuto col decreto di fissazione di udienza pronunciato durante il termine assegnato per lo scambio delle memorie, non si sarebbe determinata alcuna tardività, nonostante la nuova iscrizione a ruolo della causa.
Il secondo mezzo prospetta la violazione dell’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe mancato di prendere in considerazione due fatti ripetutamente evidenziati: il decreto di fissazione di udienza di comparizione, inopinatamente emesso allorché erano pendenti i termini dello scambio delle memorie, e la rimessione in termini pronunciata dal Tribunale.
2. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della controricorrente.
Non ricorre il vizio di autosufficienza dell’atto di impugnazione in quanto la mancata specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero
impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). Tale condizione nella fattispecie non ricorre.
Deve altresì escludersi l’inammissibilità dei motivi di censura per l’ «errata loro sussunzione nella violazione di legge e nel vizio motivazionale», dal momento che una scorretta intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Il profilo di doglianza che assume decisività in questa sede è quello del mancato, o incongruente, apprezzamento, da parte dei Giudici di merito, del dato rappresentato dalla pronuncia del decreto di fissazione di udienza prima che spirassero i termini di cui all’art. 7 d.lgs. n. 5/2003. Si tratta , come è evidente, di una questione di nat ura processuale, riconducibile all’ipotesi dell’art. 360, n. 4, c.p.c .
E’ da respingersi, infine l’idea che il ricorso possa dichiararsi inammissibile a norma dell’art. 360 bis , comma 1, c.p.c., visto che sul tema da ultimo evocato non consta si sia formata alcuna giurisprudenza della Corte.
3. I due motivi, da valutarsi congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.
Non appaiono per la verità concludenti i rilievi, svolti in ricorso, quanto alle modalità del radicamento del giudizio avanti alla sezione del Tribunale deputata a trattarlo a seguito del mutamento del rito e alla cancellazione della causa dal ruolo ex art. 1, comma 5, cit.: quanto, cioè, alla correttezza formale del percorso seguito dall’odiern o ricorrente, che ebbe a procedere a una nuova iscrizione a ruolo della causa. Non è infatti in contestazione che il giudizio originario ebbe pacificamente a transitare nel rito societario: tanto che, a seguito della nuova iscrizione a ruolo, le parti diedero corso allo scambio delle
memorie di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5/2003.
Appare invece fondato, come si diceva, il rilievo incentrato sulla sopravvenuta fissazione, da parte del Giudice di primo grado, dell’udienza di cui all’art. 16 d. lgs. cit.. Tale evenienza non poteva non avere l’effetto di indurre la parte ricorrente ad astenersi dalla formulazione dell’istanza di cui al precedente art. 8 : istanza che avrebbe dovuto proporsi entro il 16 febbraio 2010, a mente del comma 1, lett. c), del detto articolo: dopo, quindi, che il decreto di fissazione di udienza era stato pronunciato (il 16 dicembre 2009: cfr. ricorso, pag. 17) e notificato all’attore (il 23 dicembre 2009: cfr. ricorso, pag. cit.). E’ del tutto evidente, infatti, che l’istante non aveva alcun motivo di richiedere al giudice l’adempimento di un incombente che era stato già eseguito: la fissazione dell’udienza non poteva non soddisfare l’esigenza, sottesa alla formulazione dell’istanza di parte, di pervenire, dopo il primo segmento preparatorio della causa, destinato a fissare il thema decidendum , alla fase apud iudicem , in cui ha luogo la discussione e la decisione della controversia stessa.
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi considerare che la mancata attivazione della parte trovava fondamento giustificativo nella propria iniziativa officiosa, estranea alla disciplina positiva, di disporre la fissazione d ell’ udienza. Ciò si imponeva avendo riguardo al principio del giusto processo e alla conseguente necessità di tutelare l’affidamento incolpevole della parte (per una indicazione in tal senso, se pure con riguardo ad altra fattispecie, cfr. Cass. 12 maggio 2014, n. 10273). Né può credersi che le rigide cadenze fissate dalla legge per il processo societario impediscano di valorizzare tale affidamento. La strutturazione del rito societario non è certo incompatibile col rispetto delle istanze del giusto processo (né, ovviamente, potrebbe esserlo, pena l’incostituzionalità delle norme regolatrici dello stesso): è sufficiente richiamare, in proposito, la previsione contenuta nell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 5/2003, secondo cui nel decreto di fissazione dell’udienza
il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa da irregolarità procedimentali: prescrizione, questa, che è patente espressione dell’attenzione che il legislatore ha mostrato di conferire a deviazioni dallo schema legale del procedimento societario che possano nuocere alla parte.
– La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le