Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13987/2024 R.G. proposto da : , rappresentato e difeso dall’avvocata Aiello Marina (CODICE_FISCALE con domicilio Z.A.
digitale EMAILpec.ordineavvocaticatanisEMAILit ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
– NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE,
Z.O.
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3424/2023 depositata il 05/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n.3424 pubblicata il 5 dicembre 2023 la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Milano che unitamente alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile celebrato con in il giorno 8 settembre 2011, aveva, altresì, disposto l’affido della figlia minore (nata a il ) in via esclusiva alla madre con il riconoscimento alla stessa dell’esercizio esclusivo ex art. 337 quater , comma tre, cod. civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità anche validi per l’espatrio della stessa. B.RAGIONE_SOCIALE
Il tribunale milanese aveva pure statuito la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di vedere ove ne facesse richiesta secondo i tempi e i modi individuati dai servizi sociali competenti per la residenza della minore e previo accertamento delle condizioni emotive della minore e della garanzia offerta dal padre circa la seria volontà di riprendere una relazione continuativa e regolare con la figlia. SRAGIONE_SOCIALE
3.La corte territoriale, investita del gravame dal padre, all’esito della nomina del curatore della minore, ha esaminato le doglianze mosse alla suddetta sentenza con le quali si contestava sia la decisione sull’affidamento esclusivo della figlia minore, sia l’erroneità della sentenza di prime cure circa la misura del mantenimento stabilito in euro 1.100,00 e al mese rispetto alla quale chiedeva la riduzione ad euro 600,00 in ragione di
un’importante contrazione reddituale asseritamente subìta, sia la statuizione sulle spese di lite.
La corte d’appello ha reputato infondata la censura e confermato l’affidamento esclusivo in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore, desunto dalla mancata sollecitazione ai servizi sociali delegati per la riattivazione degli incontri con la figlia.
La corte territoriale ha evidenziato, inoltre, la mancata partecipazione dell’appellante all’udienza per fornire disponibilità in merito ad un possibile accordo sui tempi di visita della figlia, così come il mancato adempimento all’obbligo di mantenimento della stessa, ritenendo che tali comportamenti confermassero il disinteresse del padre e contemporaneamente giustificassero l’attribuzione della responsabilità genitoriale alla madre per essere una soluzione più tutelante per la figlia minore.
Quest’ultima non è stata sentita dalla corte territoriale con la motivazione che l’audizione l’avrebbe esposta ad un conflitto di lealtà dagli effetti destabilizzanti.
Sono state invece valorizzate ai fini della decisione le dichiarazioni della minore riportate dalla curatrice (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza). Nondimeno la corte sottolineava che l’affidamento esclusivo non impediva la partecipazione del padre attraverso il potere di controllo.
Con riguardo all’entità del contributo di mantenimento la corte disponeva ctu volta ad accertare la capacità reddituale delle parti ed il tenore di vita. Alla luce delle risultanze il giudice d’appello ha ritenuto infondata la richiesta di revisione dell’importo come fissato dal giudice di prime cure perché la situazione economica dell’appellante, che si è sottratto dal fornire dati utili a supportare
le richieste economiche, è risultata inattendibile anche dopo l’accertamento disposto in appello.
La corte d’appello ha, quindi, confermato, stante l’attendibilità della situazione economica e reddituale della madre, l’importo del contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella disposta misura di euro 1100,00. c
La corte d’appello ha rilevato l’erroneo accorpamento fatto in sede di prime cure delle spese straordinarie nella suddetta misura omnicomprensiva, disponendo che al confermato contributo di euro 1100,00 mensile oltre a rivalutazione periodica, dovesse aggiungersi il rimborso nella misura del 100% delle spese straordinarie.
9.1. L’accorpamento era infatti in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento finendo per recare nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendo le possibilità economica del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, la possibilità di assumere le cure necessarie ed imprevedibili così come gli altri apporti esulanti dalle ordinarie esigenze.
10. Con ricorso notificato il 4 giugno 2024 RAGIONE_SOCIALE
impugna la sentenza d’appello articolando tre motivi di cassazione.
11.Sono rimaste intimate sia che la curatrice della minore RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
12.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e di riscontro probatorio, in ordine alla richiesta di modifica del regime di affidamento della figlia, per non aver la corte d’appello considerato tutti gli elementi
probatori presenti in atti attestanti il rapporto padre-figlia.
12.1.Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, egli aveva sempre voluto mantenere la relazione con la figlia che fino alla domanda di separazione presentata dalla madre aveva vissuto con lui in Portogallo.
12.2. La minore era poi rientrata in Italia come disposto con la sentenza del Tribunale di Almada del 21.3.2014 ed egli aveva intrattenuto costanti rapporti con lei via telefono e via Skype fino a che l’intervento dei servizi sociali ed il mutato atteggiamento della madre non avevano rallentato le conversazioni con la figlia. Il rapporto era ripreso, dopo l’interruzione, a seguito del ricorso ex art. 709 cod. proc. civ. da lui proposto per chiedere interventi a sostegno della relazione con la figlia. Ha altresì dedotto che durante questi anni aveva comunque seguito il percorso scolastico e partecipato alle decisioni relative alle attività ricreative e alle scelte di carattere medico, partecipando economicamente seppure in misura inferiore a quanto stabilito dal tribunale. 12.3. Ad avviso del ricorrente di tutte queste circostanze non si era tenuto conto nel gravame, confermando l’affido esclusivo che era pertanto ingiustificato.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, c.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 337 ter cod. civ. e dell’art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/1991), in riferimento al regime di affidamento della figlia.
13.1.Espone il ricorrente che la decisione assunta si fonderebbe sull’equazione che non vivendo in Italia egli si disinteresserebbe della figlia e non potrebbe condividere la responsabilità genitoriale. Tale conclusione, oltre a non essere coerente con le circostanze di fatto descritte nel primo mezzo, non sarebbe conforme ai principi
normativi in materia di affidamento, dal momento che è l’affido condiviso la forma ordinaria di affidamento nei procedimenti di separazione e divorzio, anche in attuazione della normativa sovranazionale.
14.Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
14.1.In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass.6535/2019).
In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza
comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. 18817/2015).
14.2.Conformemente a questi principi la corte territoriale ha non solo valorizzato in positivo l’idoneità della madre ma vagliato attentamente la figura paterna come risultante dalle condotte incontestate circa la mancanza di visite alla figlia in Italia, la mancata prova della frequenza delle videochiamate, oppure dei contatti con i servizi sociali per calendarizzare gli incontri. A tal proposito r la corte ha anche motivato richiamando la vicenda del 2013 che ha visto la piccola rientrare in Italia tramite l’applicazione dll Convenzione dell’Aja poiché il padre non acconsentiva al rimpatrio della minore (cfr. nota a pag. 5 della sentenza). S.Z.
14.3. Deve quindi ritenersi che a fronte delle considerazioni svolte dalla corte nessuna decisività possa essere attribuita alle circostanze allegate con il primo motivo dal momento che le risultanze di fatto emerse e discusse dalle parti sono di altro tenore.
14.4. Deve poi ritenersi insussistente la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter cod. civ. dal momento che la corte si è attenuta ai consolidati principi interpretativi in tema di affidamento dei figli minori nella crisi familiare.
15.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e di riscontro probatorio, concernente l’importo del reddito netto gravato dalle rate del mutuo a tasso variabile acceso per l’immobile di sua proprietà sito in Sarebbe pertanto impossibile per il ricorrente assolvere all’obbligo contributivo nella misura di euro 1100,00
mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, ultronee rispetto all’assegno ordinario di mantenimento.
15.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello nel descrivere le risultanze rilevanti circa la ricostruita capacità economica delle parti (cfr . pagg.5-11 della sentenza con più specifici riferimenti nelle note da 1 a 5 ) ha dato atto della produzione relativa al mutuo in il pagamento delle rate avviene tramite un conto corrente estero (Portogallo) per il quale non è stato prodotto alcun estratto conto.
sede di osservazioni alla ctu ma ha anche precisato che E ciò è in linea con il rilievo che ad eccezione di quanto direttamente acquisito dal ctu l’odierno ricorrente non aveva collaborato alla produzione di documenti né ha reso in alcun modo possibile effettuare richieste di documenti all’istituto di credito estero non avendo fornito alcun riferimento in tal senso. La situazione economiche delle parti è stata dettagliatamente ricostruita nel corpo della motivazione e nelle note in calce ed il ctu aveva dato atto dei bonifici effettuati dal padre.
15.2. Conseguentemente appare indimostrata l’asserita decisività del pagamento del mutuo ai fini della determinazione del contributo di mantenimento della figlia.
16.Il ricorso va in definita respinto.
17.Nulla va disposto sulle spese di lite dal momento che la madre e la curatrice della minore sono rimaste intimate.
18.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, il 01/04/2025.
La Presidente NOME COGNOME