Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23320 Anno 2024
GLYPH T.K.
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 27046/2022
promosso da
RAGIONE_SOCIALE> elettivamente domiciliata in Lecco, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
r nella qualità di curatore speciale di
M.C.
avv.
, nato a GLYPH
omissis COGNOME I, in proprio, elettivamente domiciliata
presso lo studio in Lecco, INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello
di Milano, RAGIONE_SOCIALE
e GLYPH
NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 28/2022 della Corte d’appello di Milano, deliberata in data 19/09/2022 e notificata in data 05/10/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consiglio del
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23320 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
31/05/2024 dal Cons. NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.B. COGNOME , nonna materna del minore I COGNOME T.K. COGNOME ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale per i minoren Milano che aveva dichiarato lo stato di adotta bilità del minore, dall’appello incidentale della figlia, COGNOME S.A. COGNOME Il padre del minore, e il curatore speciale hanno, invece, chiesto la confe
NOME COGNOME della pronuncia di primo grado.
Espletata CTU, al fine di valutare, tra l’altro, le competenze gen della madre e della nonna materna del minore, esaminate le risult dell’istruttoria espletata e delle audizioni effettuate, ric relazioni dei servizi convolti e i relativi aggiornamenti, la Corte te ha respinto il gravame.
In particolare – accertata l’inadeguatezza dei genitori ad occupa minore, dato il perdurante stato di tossicodipendenza di entramb quale non hanno mostrato potersi discostare, in una con la sottoposi nel tempo a misure cautela ri personali per reati – la Corte ha escl la nonna materna potesse svolgere una funzione vicariante ed anche la scelta di un’adozione “mite” potesse tutelare l’interesse del mi
La Corte di merito ha dato rilievo alla relazione dei servizi dell’11/11/2021, dalla quale emergeva: l’esistenza di diverse crit C.B. nell’assolvere al proprio ruolo genitoriale con le S.A. r madre di T.K. e GLYPH T.F. GLYPH l’incapacità della GLYPH C.B. di cogliere aspetti emotivi ed emancipativi della figlia, comportament riproduceva con . T.K. GLYPH l’assunzione da parte della GLYPH C.B. GLYPH di un S.A. GLYPH ; la dimostrazione di toni litigiosi e inopportuni della GLYPH C.B. GLYPH durante le visite in spazio neutro con . T.K. GLYPH la generale difficoltà di tutti i parenti sintonizzarsi con i bisogni del minore; l’incertezza dell’assetto C.B. , per tale motivo non rispondente ai bisogni di crescit sicurezza del minore. Dalla relazione dei servizi del 20/04/2021, i emergeva un grave episodio, sintomo della condotta minimizzante del parte della figlie atteggiamento difensivo e assolutorio nei confronti di della
Numero registro generale 27046f2022
Numero sezionale 2503,2024
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Data pubblicazione
29/08/2024
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nonna materna della condizione psico-emotiva del minore, la quale aveva fatto incontrare il bambino con la madre durante la vigenza del regime divieto di incontri (la nonna riceveva una telefonata e dava preci indicazioni su dove si trovava e una ragazza con il cappuccio e un cane C. B . avvicinava alla recinzione), in relazione al quale la a dimostrato di non cogliere la gravità della propria condotta, assumendo un atteggiamento aggressivo e difensivo verso gli operatori.
Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto decisive le osservazi contenute nella CTU, che aveva evidenziato come quest’ultima non potesse assumere un ruolo vicariante indipendente, dal momento che era, per un verso, implicata nel conflitto genitoriale con la figlia e, per altro verso, tesa a minimizzare circostanze importanti, quali l’ di sostanze stupefacenti da parte della figlia, anche durante gravidanza, sorvolando sulle conseguenze di tali comportamenti e sui danni alla salute del minore. SRAGIONE_SOCIALE
La menzionata Corte ha, quindi, ritenuto di non poter accogliere la richiesta di affido del minore alla GLYPH C.B. GLYPH ritenuta non sorretta da ragioni adeguate, ma dalla mera volontà di tenere il bambino in famiglia per il legame di sangue, richiamando le risultanze perita li dalle quali emerso che la donna era molto concentrata su sé stessa e faticava mettersi in relazione con il bambino, cosi escludendo la percorribilità una “adozione mite”, che avrebbe finito per disorganizzare NOMECOGNOME e la sua necessità di avere riferimenti stabili e continuativi.
Ha aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalle relazioni de Servizi Sociali e, in particolari, da quella del 17/07/2020 dalla emergeva la non empatizzazione da parte della nonna materna per il vissuto del piccolo NOME
Avverso la pronuncia della Corte d’appello, la nonna materna del minore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo di impugnazione.
Solo il curatore speciale del minore si è difeso con controricorso.
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La ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha richiamato gli argomenti spesi nel ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7 I 184 del 1983, in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per dichiarazione di adottabilità del minore NOME
La ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di adottabilit costituisce una extrema ratio, poiché il diritto del minore a crescere all’interno della propria famiglia d’origine va sacrificato soltant presenza di una situazione che denota carenze significative, e no semplicemente un’inadeguatezza superabile dei genitori e dei familiari che sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo svilupp psico-fisico del minore, tenuto conto dei tempi e dei meccanismi evoluti della personalità minorile. Negli altri casi è necessario optare per il ri a forme di sostegno della famiglia e dell’affidamento familiare, ovver considerare l’ipotesi dell’adozione mite o, comunque, il mantenimento di rapporti aperti con i genitori o familiari.
Secondo la ricorrente, nella specie, occorreva tenere conto che minore non si era mai trovato in una condizione di abbandono, né morale, né materiale ed era sempre stato circondato dall’amore e dall’affetto del famiglia d’origine sin dai primi giorni di vita. I nonni, sia materni paterni, a turno, si erano recati in visita ogni sera, presso il repart dell’ospedale Manzoni di Lecco, preoccupati della salute del piccolo volenterosi di fargli sentire il proprio affetto, quantomeno sin momento in cui non è intervenuto il Tribunale per i minorenni, che aveva limitato l’accesso dei parenti al nosocomio. Parimenti, la decisione interrompere gli incontri del minore con i genitori e i familiari era s unicamente dettata dall’intervento della sentenza di primo grado dichiarativa dell’adottabilità. A nulla valevano, poi, le asserzioni sia Corte d’appello che della CTU, che affermavano l’incapacità della nonna NOME materna di comprendere il vissuto di NOME di avere un rapporto sano con lo stesso, poiché il consulente del giudice non aveva mai avuto alc
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incontro con la ricorrente e con contemporaneamente, pertanto, le sue valutazioni si fondavano unicamente su quanto già relazionato dai servizi sociali in primo grado e quanto appreso in tre incontri di un’o con la sola C.B. , che aveva dimostrato sin da subito la volontà di partecipare attivamente alla vita del minore, giungendo fino a chiederne l’affido del bambino. La stessa si era resa disponibile a seguire percorso psicologico ed a collaborare coi servizi, seppur talvolta n comprendendone appieno le ragioni e, anzi, percependo di non venir tutelata abbastanza.
La ricorrente ha aggiunto che la metodologia degli incontri, soprattutto quelli iniziali (peraltro, interrottisi a causa del Covid, qu il bambino aveva circa 8 mesi) in cui erano presenti più familia contemporaneamente, ha di fatto contrastato, più che agevolato l’instaurazione, di un rapporto affettivo fra NOMECOGNOME e la propria famiglia ma, nonostante ciò, la signora COGNOME NOME COGNOME> non si era mai arresa, essendo desiderosa di fornire tutto il proprio affetto al nipote e di farlo cre nell’amore della propria famiglia d’origine.
Il motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di segu evidenziati.
2.1. Com’è noto, la dichiarazione dello stato di adottabilità di u minore è consentita solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono esser specificamente dimostrati in concreto e nell’attualità, senza possibilit dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fatt idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giud merito deve dare conto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7391 d 14/04/2016).
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fond sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicati
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modo certo dello stato di abbandono, m rale e materiale, a norma dell’art. 8 I. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concr senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precis elementi di fatto (Cass., Sez. U, Sentenza n. 35110 del 17/11/2021).
L’accertamento va compiuto tenendo conto dei genitori e dei familiari entro il quarto grado, che si sono dichiarati disposti ad accudire il min L’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve esse infatti, effettuata, tenendo conto che il legislatore, all’art. 1 I. n 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nu familiare, anche allargato, di origine, quale tessuto connettivo della identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità n solo dei genitori, ma anche dei familiari entro il quarto grado disponib a prendersi cura del minore, da effettuarsi sempre nell’attualità e concreto, considerando le loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contest socioculturale di riferimento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24717 d 14/09/2021; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3915 del 16/02/2018).
In particolare, ove i genitori siano considerati privi della capa genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il pri secondo cui l’adozione ultrafa rnilia re costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, i quali non possono non essere considerati i nonni, se hanno rapport significativi con il bambino e si sono resi disponibili alla all’educazione del minore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4746 de 14/02/2022).
In tale ottica, questa Corte ha specificato che l’indagine su condizione di abbandono morale e materiale del minore sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del min verificando, in particolare, se l’interesse di quest’ultimo a non recide legame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto quadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grad
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assisterlo, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, d un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un’adozione “mite” ex art. 44 I. n. 184 del 1983 (cfr. Ca Sez. 1, Ordinanza n. 3643 del 13/02/2020 Cass., Sez. 1, Ordinanza n 1476 del 25/01/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20322 del 23/06/2022 Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 21024 del 01/07/2022).
Occorre, inoltre, considerare che la Corte costituzionale, in u recente sentenza (Corte cost., Sentenza n. 183 del 28/09/2023), dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell’art. 27, com 3, I. n. 184 del 1983, sollevata da questa Corte di legittimità (Cass. 1, Ordinanza n. 230 del 05/01/2023), proprio con riferimento alla part in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con l famiglia di origine, operando, tuttavia, una lettura costituzionalmen orientata della norma richiamata.
Dopo aver ricostruito l’istituto dell’adozione e la sua ratio, nel chiarire l’infondatezza delle questioni, la menzionata Corte ha fornit un’interpretazione adeguatrice dell’articolo 27, comma 3, I. n. 184 d 1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse d minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto.
La Corte costituzionale ha valutato la legittimità costituzionale de norma censurata in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, co 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutel prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità person Operando un’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 27, comma 3, I. n. 184 del 1983, il Giudice delle leggi ha ritenuto che tale n anche nel caso in cui debba procedersi all’adozione piena, non esclude possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del mino a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti dell famiglia di origine.
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tIg’rli.’.
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Data pubblicazione 29/08/2024
Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene al solo pi delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine reali l’interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scor degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significa positive e consolidate relazioni socio-affettive con alcuni componenti de famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per conve la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudi La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consen pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all’art. 27, co 3, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, s in concreto nell’interesse del minore.
Questa Corte di legittimità ha già precisato come la statuizione del Corte costituzionale, che ha certamente valenza rilevante ai fi interpretativi, si riferisca al disposto dell’art. 27, comma 3, I. n. 1983, il quale si colloca in una fase successiva alla pronunci adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, essendo tuttav evidente che, laddove risulti conforme all’interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, t esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10278 16/04/2024).
In sintesi, anche ove il giudice di merito ritenga la sussistenza presupposti per una pronuncia di adottabilità, l’interpretazion costituzionalmente orientata dell’art. 27, comma 3, I. n. 184 del 1983, cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, impone giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive c
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Data pubblicazione 29/08/21:124
famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale, sia in concreto conforme all’interesse del minore (così ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11138 del 24/04/2024; v. anche Cas Sez. 1, Ordinanza n. 12223 del 06/05/2024).
2.2. Nella specie, la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi sopra illustrati.
La valutazione d’inadeguatezza della funzione vicariante di GLYPH C.B.
è fondata, nella sentenza impugnata, su tre relazioni dei serviz sociali e sulla relazione del CTU.
La relazione dei servizi sociali dell’11/11/2021, redatta circa d mesi prima della sentenza della Corte d’appello, è richiamata nella part in cui sono espressi giudizi del tutto vaghi sulla ricorrente, su ambiente familiare e, in generale, sui familiari del minore, n accompagnati dall’indicazione di fatti e circostanze in grado di giustific tale valutazione (p. 14 della sentenza impugnata).
La relazione dei servizi sociali del 17/07/2020, redatta quando minore aveva poco più di un anno, è menzionata dalla Corte di merito nella parte in cui è espressa una ritenuta non empatizzazione della nonna materna in relazione al vissuto del piccolo NOME in riferimento a opini da quest’ultima espresse o ad atteggiamenti genericamente riportati, senza alcuna contestualizzazione degli stessi, e senza l’indicazione d sperimentazione di eventuali interventi di sostegno (p. 16-17 del sentenza impugnata).
È, inoltre, dato rilievo a quanto riferito nella relazione dei se sociali del 20/04/2021, ove è rappresentato che la ricorrente, violando prescrizioni all’epoca vigenti, ha consentito che la madre del mino incontrasse il bambino durante una visita da lei effettuata in spa neutro, mostrando, poi, un atteggiamento oppositivo nei confronti degli operatori che avevano stigmatizzato tale condotta (p. 14-15 dell relazione peritale). A tale episodio, senza dubbio significativo, no però, seguita l’indicazione di successivi analoghi episodi specifici, in di supportare, nell’attualità, un giudizio sull’idoneità della donn
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accudire il minore. Né, tanto meno, è stato evidenziato dalla Cor territoriale un ipotetico pregiudizio, derivato al minore da tale condott
La CTU disposta avrebbe dovuto, poi, espletare un attento monitoraggio della relazione tra nonna e nipote, verificando, in fatto nell’attualità, le dinamiche relazionali, per contro, Il consulente d’uff come dedotto dalla ricorrente, non ha effettuato nessun incontro, no solo tra la madre ed il minore, ma neppure tra la nonna – incontrata tre volte sempre da sola – ed il minore, per cui l’inidoneità della medesima svolgere un ruolo vicariante risulta fondata sulle osservazioni dei ser sociali, senza essere stata approfondita come dovuto nei termini concretezza e attualità sopra menzionati.
La possibilità per nonna materna di svolgere funzioni vicarianti è stat dalla Corte d’appello esclusa, riportando valutazioni del CTU operate senza un effettivo confronto della donna con il minore, e sulla base giudizi dei servizi sociali, fondati su elementi generici e seconda riguardanti soprattutto la nonna come persona o i sui rapporti con le figl – che, in difetto di una seria ed attenta osservazione dei rapporti tra nonna ed il minore finiscono per rivelarsi apodittici e, quindi, non in gr di fondare il giudizio di irreversibile inadeguatezza.
La valutazione in ordine all’impraticabilità dell’adozione “mite” risent delle stesse menzionate carenze di accertamento e la decision impugnata è, comunque, mancante ogni considerazione in ordine alla possibilità di mantenere incontri tra la nonna e il minore, anche a segui della dichiarazione di adottabilità, pur richiesti dalla ricorrente (p. 3 sentenza impugnata e p. 8 del ricorso per cassazione).
2.3. Per effettuate un giudizio concreto ed effettivo circa lo stato abbandono del minore, la Corte d’appello avrebbe dovuto basarsi su un attento monitoraggio, effettuato in concreto e nell’attualità, dell figure principali della vicenda, la nonna materna, la madre ed il minor (essendo incontroversa l’inidoneità del padre), nelle loro dinamich relazionali, anche verificando quanto il rapporto della madre con la nonna materna potesse, sempre in concreto e nell’attualità, influire su
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Data pubblicazione 29,08/2024
capacità vicarianti di quest’ultima, al fine di stabilire se il best interest del bambino fosse quello di crescere nella famiglia di origine o altro valutando in particolare, sempre in concreto e nell’attualità, le capac della nonna materna, disposta ad accudire il minore, anche con l’ausili di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un’adozio mite, e comunque verificando la possibilità di mantenere, nell’interes del minore, incontri tra il minore e la nonna, come richiesto, pur a segu della dichiarazione di adottabilità.
In conclusione, il ricorso va accolto in applicazione del seguen principio:
“In tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazion dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell’attualità dei suoi presupposti, all’esito di un atte monitoraggio delle figure genitoriall e dei parenti entro il quarto gra disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando poi, ove i genitori risultino Inidonei, le capacità vicarianti dei menzio familiari anche con l’ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibi di procedere a un’adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell’interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito de dichiarazione di adottabifità,”
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale è chiamata statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità del parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
la Corte
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Data pubblicazione 29/08/2024
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Co d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale è chiamata statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omes le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civi della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2024.