Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32527 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32527 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
OFtDI NANZA
sul ricorso iscritto al n. 10547/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME GENERALE COGNOME COGNOME STATO (AD580224030587) COGNOME che COGNOME lo COGNOME rappresenta COGNOME e COGNOME difende -ricorrente- contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE domiciliate ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME,
-controricorrenti- nonchè contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE, nel proc.to n. 50440/2021, depositata il 09/03/2023.
50%2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio c dal Consigliere NOME COGNOME. ,e 1. / 5 urne ro i racAlta generale 325272023 Data pubblicazione 23/112023
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. cronol. 587/2023 pubblicata il 9/3/2023, la Corte d’appello di Roma ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, resa il 6 giugno 2014 dal Tribunale di Barcellona, con riferimento alla pronuncia di adozione piena di i R.L. le RAGIONE_SOCIALE RRAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE figli NOME di rispettivamente nati a omissis il onnissis e il l omissis I , da parte di l COGNOME RAGIONE_SOCIALE k coniuge RAGIONE_SOCIALEa madre dei minori per matrimonio contratto in Spagna nel 2012, e di attribuzione ai minori del doppio cognome A COGNOME omissis COGNOME l». La Corte territoriale ha quindi ordinato all’ufficiale RAGIONE_SOCIALEo Stato civile del Comune di Roma Capitale di trascrivere il suddetto provvedimento nel registro degli atti di nascita.
La Corte d’appello di Roma ha affermato che la causa, promossa nel febbraio 2021, avente ad oggetto richiesta di trascrizione in Italia di sentenza spagnola di adozione piena riguardante una cittadina italiana e due minori, anch’essi cittadini italiani, f biologici di persona °al R.A. l) unita in matrimonio con l’adottante (la E.N. ), secondo la legge spagnola, e di un terzo, donatore di seme, rimasto anonimo, bambini nati con gravidanza realizzata con la tecnica RAGIONE_SOCIALEa procreazione medica assistita, originata dal rifiut di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione RAGIONE_SOCIALEo status filiationis da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficiale di stato civile, dà luogo a una controversia di stato ed è assoggettata a procedimento disciplinato dall’ad 67 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995, disposizione che, insieme all’art. 30 del D.Lgd. n 150 del 2011 disciplinano il rito applicabile e attribuiscono la competenza in unico grado alla Corte d’appello.
COGNOME
Numero s c rilinale 50%2023 La Corte d’appello di Roma ha poi escluso la competenza e Nurrero di raccoita generale 32527/2023 Tribunale per i Minorenni sulla base del fatto che la richiestabdelone23 riconoscimento degli COGNOME effetti COGNOME nel COGNOME nostro ordinamento del provvedimento giurisdizionale spagnolo, avendo sia l’adottante che gli adottati cittadinanza italiana, non rientra COGNOME nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe adozioni internazionali, e h anche escluso la competenza del Tribunale ordinario, in quanto il provvedimento di cui si chiede la trascrizione non è stato formato in Italia, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 95 e 9 D.P.R. n. 396/2000.
La Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, avuto riguardo in particolare alla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa decisone con i principi di ordine pubblico, che sussistono le condizioni previste dalla legge per i riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto nell’ordinamento italiano, a sensi degli artt.64 e ss. I. 218/1995, alla luce RAGIONE_SOCIALEe div pronunce di questo giudice di legittimità secondo cui può darsi luogo al riconoscimento di una sentenza di adozione piena da parte del partener RAGIONE_SOCIALEa madre biologica, nell’ambito di un’unione tra persone RAGIONE_SOCIALEo stesso sesso pronunciata da un’autorità giudiziaria straniera. A tal proposito, la Corte d’appello, richiamando la sentenza n. 9006/2021 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, relativa a riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione coppia di persone di sesso maschile, ha affermato che non rappresenta un motivo ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera il fatto che il nucleo familiare del minore sia omogenitoriale, ove sia esclusa, come nella specie, COGNOME la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento RAGIONE_SOCIALEa filiazione, COGNOME e, riportandosi a quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 14007/2018, in punto di sussistenza del preminente interesse del minore coincidente con il diritto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa stabilità RAGIONE_SOCIALEa vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali ha osservato che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di Corte di Cassazione – copia non ufficiale 0
COGNOME
adozione di R.L. e
COGNOME
NOMECOGNOME
da parte di I E.N.
COGNOME ale 50%2023
t
ig urne ro d i
COGNOME
NUMERO_TELEFONO
realizza pienamente l’interesse dei minori, alla olumbdelone fatto che i due bambini fin dalla nascita hanno vissuto con la cop onnogenitoriale, le cui capacità genitoriali non sono messe discussione; ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale neppure costit ostacolo al riconoscimento il limite all’accesso all’adozione p alle sole coppie coniugate, ex art.6 1.184/1983 ovvero la manca estensione del medesimo istituto adottivo da parte RAGIONE_SOCIALEa L y n. 7672016 art.1, comma 20.
Contro tale ordinanza, COGNOME notificata il 9/3/2023, il Sindaco del Comune RAGIONE_SOCIALE Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, notificato 1’8/5/2023, affidato a tre motivi. E.N
R.RAGIONE_SOCIALE.
resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Comune ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla competenza a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 95 D.P.R. n. 396/2000 in relazione all’art. 360, c.p.c, sostenendo che la Corte d’appello abbia erroneament escluso la competenza del Tribunale ordinario, sulla base di u falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ad 95 D.P.R. n. 396/200 secondo c l’ambito di applicazione di questa disposizione sarebbe limitato provvedimenti formati in Italia; b) con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla competenza a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 5 RAGIONE_SOCIALEa I. 184/1983 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011, in rel all’art. 360, n. 2., c.p.c., reiterando la doglianza sull’incom per materia RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, in quanto la fattisp rientrerebbe nell’ipotesi di adozione internazionale che, ai RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995, è disciplinata dalla I. 1983, la quale attribuisce la competenza al Tribunale dei minori; con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ar comma 2, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 218 del 1995 e degli art. 6 e 35, comma
COGNOME
Numero sezionale 50%2023
RAGIONE_SOCIALEa legge n. 184 del 1983 in relazione all’art. 360 n 3 cp Amer . o di &corta érie r ale 32527/2023 assumendo il Comune la contrarietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza Strairbilthaone 23/11[2023 all’ordine pubblico, sotto diversi profili, in primo luogo, rilevan che il precedente RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del 2021, richiamato dalla Corte d’appello, riguarderebbe una situazione diversa rispetta a quella in esame.
2.Va premesso che il Comune, a pagg.3 e 16 del ricorso, deduce che, a seguito di verifica anagrafica, la COGNOME E.N. RAGIONE_SOCIALE risulta nubile, emigrata nel 2021 a I COGNOME omissis COGNOME l, non essendo mai stata chiesta la trascrizione in Italia del matrimonio contratto in Spagna, mentre la R.A. risulta unita civilmente con altra donna, nell’ottobre 2017, come da «all.to 7 in atti», cosicché il matrimonio tra la COGNOME E.N. RAGIONE_SOCIALE e la R.A. è privo di effetti nel nostro ordinamento «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘unione civile contratta dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE RRAGIONE_SOCIALE
con altra donna».
Ma di tali fatti, non sopravvenuti, non vi è cenno nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica dove, come e quando la relativa allegazione sia stata compiuta a suo tempo in sede di giudizio di merito.
Questa Corte ha da tempo chiarito che «ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. 25018/2008; Cass. 8206/2016; Cass. 2039/2018).
COGNOME Le prime due censure, implicanti questioni pregiudiziali di competenza, sono infondate.
COGNOME
23/11[2023
umero sezignale 50%2023 Assume il ricorrente che la competenza era del , i -1 , 1? ,e 9o nd?r ii co per i ita generale 32527/2023 minorenni, dovendo applicarsi la normativa in tema di rzai -Q-Eneone internazionale COGNOME o COGNOME del COGNOME Tribunale COGNOME ordinario, COGNOME trattandosi sostanzialmente di un’opposizione al rifiuto di trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di competenza del tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio RAGIONE_SOCIALE stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui tratta, stabilito dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95.
Questa Corte (Cass. 14008/2018) ha già chiarito che «il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una RAGIONE_SOCIALEe due partners di coppia ornogenitoriale femminile coniugata all’estero, da parte RAGIONE_SOCIALE‘altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. RAGIONE_SOCIALEa 1. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all’adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti 1. n. 218 del 1995, la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dAppello e non del tribunale per minorenni e.x artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995». Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera (francese con la quale era stata pronunciata l’adozione piena ed incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi (una del due anche cittadina italiana) coniugate in Francia e residenti in Italia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli art 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizion riguarda un atto formato all’estero, e non in Italia, in relazione quale rilevano le condizioni per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia ne nostro ordinamento, e non la dimensione formale RAGIONE_SOCIALEo stesso o l’ambito RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni e RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale di sta civile.
COGNOME
Numero sezionale 0%2023 5
In effetti, con riguardo alla prospettata applicazione ie è o sgria, a per ccoit -generale 32527/2023 tutte le ipotesi di riconoscimento di provvedimenti stranimaphichrione23i materia di adozione, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 184 del 1983, nella parte in cui (artt. da 29 al 39-quater) disciplina la speciale procedura RAGIONE_SOCIALE‘adozione internazionale, introdotta con la L. n. 479 del 1998 d ratifica ed esecuzione RAGIONE_SOCIALEa Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, è sufficiente rilevare che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adozione pronunciata all’estero di minore straniero che abbia fatto ingresso in Itali essendo i minori nati in Italia e cittadini italiani (come anche madre biologica NOME e la ricorrente adottante NOME).
Quanto alla prospettata competenza del Tribunale ordinario D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, si deve rilevare che l’art prevede espressamente che chi intende opporsi ad un rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale RAGIONE_SOCIALEo stato civile di ricevere in tutto od in parte dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione od altro adempimento debba proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio RAGIONE_SOCIALEo stato civile ma la disposizione, quanto riguarda la rettificazione ed il rifiuto d’iscrizione riguard «atti formati in Italia».
In ordine alle richieste di trascrizione, il sistema di contro giurisdizionale fondato sui sopracitati artt. 95 e 96, deve quind coordinarsi con il regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all’estero, in Unione Europea o fuori RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa tipologia di atto da riconoscere e del su contenuto cogente. Ne consegue che dal rifiuto RAGIONE_SOCIALEa trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha ad oggetto non la dimensione formale RAGIONE_SOCIALE‘atto o l’ambito RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni e competenze RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale di stat civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l’ordine pubblico, ma l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe
COGNOME
23/11[2023
purppro sezionale 50%2023 condizioni previste dalla legge per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE etncacia NUMer0 di raccoita generale 32527/2023 RAGIONE_SOCIALE‘atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo debarspe.. d COGNOME t-kin .-one RAGIONE_SOCIALEe garanzie processuali del contraddittorio che RAGIONE_SOCIALEa non violazione del limite costituito dall’ordine pubblico. In relazione al trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall’ordine pubblico.
La controversia che origina dal rifiuto di trascrizione de provvedimento giurisdizionale estero di costituzione RAGIONE_SOCIALEo status fifiationis è quindi assoggettata al procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67. Il rito applicabile è delineato dalla L 218 del 1995, art. 67 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 e competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d’Appello.
Nella specie, la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è stata correttamente affermata in applicazione del vigente, ratione temporis, art.30 d.lgs. 150/2011.
4. La terza censura è infondata.
L’art. 41, comma 1, L. n. 218 del 1995, stabilisce: «I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali in materia di adozioni dei minori».
Il Comune ricorrente ritiene che ostino al riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale spagnolo di adozione da parte RAGIONE_SOCIALEa E.N. i principi derivanti dalla legge ordinaria, riguardanti i limiti di accesso alla filiazione ed alla costituzione degli status, oltre il divieto di accesso all’adozione legittimante per le copp onnoaffettive r contenuto nella L. n. 76 del 2016, art. 1 comma 20, ancorché formanti un’unione civile, principi che compongono la nozione di ordine pubblico da applicare come limite ai fini del chiesto riconoscimento.
COGNOME
Nffero seèionale
50%2023
Orbene, che la sentenza straniera che riconosca l’adozi one. o enu a N u i mero di raccona generale 32527/2023 dal partner nella coppia tra persone RAGIONE_SOCIALEo stesso SeSSODWIORiblsiaone 23/11[2023 contraria all’ordine pubblico si trae da principi di diritto ancor recentemente affermati da questa Corte.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 38162/2022, hanno, infatti, statuito che, « in tema di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘armonia interna RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE di fronte all’ingresso di valor incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale, il principio del “best interest of the chil concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale moRAGIONE_SOCIALEo di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino» e che «il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘adozione in cas particolari, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. .44, comma 1, lett. d) RAGIONE_SOCIALEa I. n. 184 1983 che, allo stato RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fat con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa nascita». In motivazione, si è altresì rilevato che, allorché il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità RAGIONE_SOCIALE‘accudinnento del minore e sia caratterizzato dall’esercizio in via di fatto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità genitoriale attraverso la cura costant Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME
Numero sezionale 50%2023
23/11[2023
del bambino, la mancata attribuzione di una veste Qiuridica TARGA_VEICOLO taie Tqumero di raccoita generale 32527/2023 rapporto COGNOME non COGNOME si COGNOME limiterebbe COGNOME alla COGNOME condizione COGNOME del Dgertitetheone d’intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l’ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALEa vita priva troverebbe significativamente leso, considerato che «una discriminazione dei bambino, fatta derivare dallo stigma verso la decisione RAGIONE_SOCIALE‘adulto di aver fatto ricorso a una tecnica procreativa vietata nel nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ponendo a carico del nato conseguenze riconducibili unicamente alle scelte di chi ha concepito fa sua nascita» e che «il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze generai- preventive che io trascendono». Avuto poi riguardo al limite RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, posto dall’art. 64, comma 1, lettera g), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 218 del 1995, che svolge una funzione di meccanismo di «salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘armonia interna RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE di fronte all’Ingresso di valor incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro compromissione dei valori irrinunciabili RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento del foro», vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto RAGIONE_SOCIALEa progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, le Sezio Unite hanno evidenziato come « la sentenza straniera deve misurarsi con il portato RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre RAGIONE_SOCIALE‘apparato sensoriale e RAGIONE_SOCIALEe parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale» e come l’operazione che il giudice deve svolgere «ha ad oggetto, non la coerenza RAGIONE_SOCIALEa normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità degli effetti che l’atto produce con i limiti no Corte di Cassazione – copia non ufficiale W
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 50%2023
m rlu ero di rrcoltA cener,ale NUMERO_TELEFONO
oltrepassabill», COGNOME «costituiti: COGNOME dai COGNOME principi Darajrpl i.itei r ci at zt ione 23/11/2023 l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma RAGIONE_SOCIALEa filiazione; dal principio di non discriminazione, rivolto sia a no determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’ide ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE‘orientamento sessuale RAGIONE_SOCIALEa coppia richiedente; dal principio solidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di moRAGIONE_SOCIALEi di genitorialità adottiva, unificati dall’obiettivo di conservare continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nell comunità familiare».
E con riferimento alla trascrizione di un certificato, sia pure relativ a nascita all’estero, questa Corte (Cass. 23319/2021) ha ribadito che «In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Itali l’atto di nascita formato all’estero, relativo a un minore, figlio madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all’impiego da parte RAGIONE_SOCIALEa “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento».
La novità del caso in esame è rappresentata dalla nascita, in Italia dei due bambini, nati con gravidanza realizzata (in Spagna) con la tecnica RAGIONE_SOCIALEa procreazione medica assistita, e dal fatto che s chiede il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera di adozione con
COGNOME
5 riferimento a cittadine italiane same-sex che si sono Numerosezionale0%2023 sposate Numero di raccolta generale 32527/2023 a I l’este ro. COGNOME Data pubblicazione 23/11/2023
Ma la questione giuridica di contrarietà o meno all’ordine pubblico, quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera, si porrebbe anche se l’adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata.
Ed essa va risolta alla luce dei principi di diritto già affermat sopra richiamati.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità RAGIONE_SOCIALE concreta vicenda, involgente diritti RAGIONE_SOCIALEa persona e i compiti affidat al Sindaco nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di ufficiale di stato civile ufficiale del Governo, organo periferico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, alla cui competenza il D.P.R. n. 396 del 2000 ha trasferito le attribuzioni in materia di tenuta di registri RAGIONE_SOCIALEo st civile, nonché la novità, sotto alcuni profili, RAGIONE_SOCIALEa questione di dir sottesa, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sian omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffu del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.