Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3957 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16984/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME fu NOME, e COGNOME NOME, anche nella qualità di erede di COGNOME NOME fu NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 798/2017 depositata il 24/04/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, fu NOME, e NOME COGNOME, fu NOME, erano indivisamente comproprietari di tre appezzamenti di terreno siti nel Comune di RAGIONE_SOCIALE, località Patti (in catasto al foglio 18, part. 274), estesi rispettivamente mq. 2.600, mq. 6.852 e mq. 45, che nel 1978 costituirono oggetto di occupazione d’urgenza finalizzata all’espropriazione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE, in forza di tre distinti Decreti dell’Assessore ai Lavori Pubblici RAGIONE_SOCIALE Regione Siciliana.
2.Con atto di citazione del 23.9.1983, NOME COGNOME fu NOME, in proprio e in qualità di procuratore di NOME COGNOME fu NOME, conveniva l’RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima ed al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima protrazione dell’occupazione.
3.Previo espletamento di CTU, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza definitiva dell’11 marzo 1996: a) condannava l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME fu NOME, in proprio e in qualità di procuratore di NOME COGNOME fu NOME, la somma di lire 123.300,00 per l’indennità di occupazione legittima dei 45 mq. di terreno di loro proprietà, oltre agli interessi; b) condannava l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME fu NOME, in proprio e in qualità di procuratore di NOME COGNOME fu NOME, la somma di lire 6.398.748,00, oltre agli interessi, per l’occupazione legittima di mq.
2.600 di terreno di loro proprietà; c) condannava l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME fu NOME, in proprio e in qualità di procuratore di NOME COGNOME fu NOME, la somma di lire 13.456.457,00, oltre agli interessi dal 31 ottobre 1982, a titolo risarcitorio; d) condannava l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME fu NOME, in proprio e in qualità di procuratore di NOME COGNOME fu NOME, la somma di lire 6.036.829,00, oltre agli interessi, per l’occupazione legittima, e la somma di lire 24.566.457,00, oltre agli accessori dal 31 ottobre 1982, a titolo di risarcimento, per l’area di 6.852 mq. di loro proprietà.
4.Avverso tale sentenza proponeva appello NOME COGNOME fu NOME, in proprio e in qualità di procuratore di NOME COGNOME fu NOME, chiedendone la riforma. L’RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE resisteva all’appello e proponeva impugnazione incidentale. 5.La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, dapprima con sentenza non definitiva del 7 febbraio 2002 e successivamente con sentenza definitiva del 28 gennaio 2003: a) respingeva le domande proposte dai Sig.ri COGNOME in relazione alla restituzione e al risarcimento dei danni relativi ai 2.600 mq. di terreno di loro proprietà; b) determinava in lire 11.647.615,00, oltre agli interessi, il risarcimento del danno per la perdita dei 45 mq. di terreno di proprietà dei Sig.ri COGNOME; c) decideva anche le questioni residue, e in particolare quelle concernenti l’area di 6.852 mq. di proprietà dei Sig.ri COGNOME, liquidando il risarcimento dei danni relativi all’area in questione.
6.Avverso tali sentenze proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME fu NOME, solo in proprio, chiedendone l’annullamento sulla base di nove motivi. Con sentenza n.17031 del 22/4-23/6/2008 di questa Corte e con successiva ordinanza di questa Corte n.707/2011, che revocava la prima, accogliendo il ricorso per revocazione per errore di fatto proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME fu NOME, venivano accolti il settimo e il nono
motivo di ricorso ed erano cassate le anzidette sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE stessa corte territoriale, in diversa composizione, al fine di procedersi alla determinazione RAGIONE_SOCIALE indennità per la occupazione appropriativa, in misura corrispondente al valore di mercato, a nulla rilevando l’accertamento che l’occupazione da appropriativa fosse divenuta espropriativa. Tale principio veniva enunciato con esclusione dell’area di 2.600 mq., dovendo, pertanto, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE liquidare, alla stregua dei criteri individuati da questa Corte, i danni subiti dai Sig.ri COGNOME con riferimento ai soli terreni di 45 e 6.852 mq..
8.La causa veniva riassunta con distinti atti da NOME COGNOME fu NOME e da NOME COGNOME di NOME (fu NOME) innanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE (causa R.G. n. 1483/2009) , che riuniva i procedimenti, nei quali si costituivano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME fu NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, facendo presente NOME COGNOME di essere già parte del giudizio come avente causa di COGNOME NOME fu NOME nato il DATA_NASCITA. Con sentenza non definitiva del 12-29 febbraio 2016 la Corte d’appello, decidendo quale giudice di rinvio, dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da NOME (di NOME) quale avente causa di NOME NOME fu NOME, sul rilievo che quest’ultimo non risultava avesse impugnato innanzi alla Cassazione le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello emesse nei suoi confronti.
Con successiva sentenza n. 798/2017 del 31.03.2017 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza definitiva emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 11 marzo 1996, condannava l’RAGIONE_SOCIALEA.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE Provincia RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME fu NOME, nato nel DATA_NASCITA, la somma di € 314,17, a titolo di indennità da
occupazione legittima del terreno di 45 mq., oltre agli interessi, la somma di € 1.045,80 (secondo i valori monetari dell’ottobre 1984) per il terreno di 45 mq. e l’ulteriore somma di € 369.121,10 (secondo i valori monetari del 31 dicembre 1987) per il terreno di 6.852 mq., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, sugli ultimi due importi, detratto quanto già eventualmente versato per lo stesso titolo.
In particolare, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE osservava che: a) il valore di mercato del terreno di 45 mq., con riferimento alla data del 30 ottobre 1984, era stato determinato dal C.T.U. in € 46,48/mq., per un totale di € 2.091,60; b) il valore di mercato del terreno di 6.852 mq., con riferimento alla data del 31 dicembre 1987, era stato determinato dal C.T.U. in € 73,85/mq, per un totale di € 506.020,20; c) il consulente d’ufficio aveva correttamente determinato in € 628,34 l’indennità di occupazione legittima del terreno di 45 mq., dal 30 ottobre 1978 al 30 ottobre 1984, nonché aveva anche correttamente determinato in € 232.222,00 l’indennità da occupazione del terreno di 6.852 mq., protrattasi dal 30 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987, essendo condivisibili le conclusioni alle quali l’ausiliario era pervenuto, in quanto immuni da vizi logici e giuridici; d) i due terreni non erano di proprietà esclusiva del dante causa NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA, ma anche di proprietà del dante causa NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA, e, poiché con sentenza non definitiva del 12-29 febbraio 2016 era stato dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da NOME COGNOME (di NOME), quale avente causa di NOME COGNOME (fu NOME), dovevano liquidarsi solo i danni subiti da NOME COGNOME ( fu NOME), corrispondenti alla metà degli importi dei danni complessivi quantificati dal C.T.U.; g) la pretesa risarcitoria aveva natura extracontrattuale e, pertanto, era dovuta la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE somme sopra indicate secondo gli indici ISTAT, per il periodo intercorrente tra l’epoca di consumazione degli illeciti (individuata
nell’ottobre 1984 per il terreno di 45 mq. e nel 31 dicembre 1987 per il fondo di 6.852 mq.) e la data RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, con cui veniva liquidato il danno subito da NOME COGNOME; h) inoltre, erano dovuti gli interessi compensativi, nella misura legale, sulle somme specificate in precedenza, rivalutati di anno in anno, fino alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, nonché gli interessi, nella misura legale, dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado fino a quella del saldo effettivo; i) la somma di euro 628,34, determinata quale indennità di occupazione (legittima) del terreno di 45 mq., era debito di valuta e che, comunque, anche su tale somma fossero dovuti gli interessi compensativi, nella misura legale, dal 30 ottobre 1984 fino alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, nonché gli interessi, nella misura legale, dalla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado fino a quella del saldo effettivo; l) infine, si doveva detrarre dagli importi determinati in precedenza quanto già eventualmente versato per lo stesso titolo; m) in punto di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, avuto riguardo alle peculiarità del caso, all’esito complessivo del giudizio, al parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande ed anche all’esito del ricorso pei cassazione, parzialmente accolto, ma anche per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis del D.L. n. 333/1992, ricorrevano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e quelle del processo di rinvio; le spese di CTU sostenute nel giudizio di rinvio venivano, dunque, poste per metà a carico degli eredi di COGNOME NOME e per metà a carico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
9. Avverso questa ultima sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME fu NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, nonché NOME COGNOME, anche in qualità di erede di NOME COGNOME fu NOME, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi e resistito con controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano: i ) con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n.5, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE condiviso le conclusioni del CTU, anche laddove esse presenterebbero una palese contraddittorietà, evidenziata dal ricorrente, consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo, riguardante la vigenza RAGIONE_SOCIALE convenzione urbanistica del 28-11-1985 tra il Comune di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE all’epoca RAGIONE_SOCIALE irreversibile trasformazione del terreno, ciò comportando un indice di fabbricabilità diverso da quello considerato dal C.T.U. (4,50 mc/mq e non 2,37 mc/mq ; ii ) con il secondo motivo la violazione del giudicato interno, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ., per avere il C.T .U. determinato l’importo RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai ricorrenti sul dichiarato presupposto che il terreno di loro proprietà fosse già stato trasformato nel 1985, quando, invece, era stato accertato con sentenza definitiva che la trasformazione aveva avuto luogo nel 1987; iii ) con il terzo motivo la violazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto condannare l’RAGIONE_SOCIALE. al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di consulenza, anziché compensarle.
2. In via pregiudiziale, va rilevato che nella memoria illustrativa i ricorrenti segnalano che, nelle more del presente giudizio, con sentenza di questa Corte n. 4862/2019, pubblicata il 19/2/2019, è stata cassata con rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n.398/2016, pubblicata il 29/2/2016, emessa nello stesso procedimento R.G. n. 1483/2009, che aveva dichiarato
inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da COGNOME NOME quale avente causa di COGNOME NOME fu NOME. Con la citata sentenza n. 4862/2019, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n.398/2016, resa nel medesimo procedimento R.G. 1483/2009 e cassata con rinvio, è stata qualificata come definitiva, poiché ha definito la posizione processuale di NOME COGNOME NOME NOME, avente causa da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA.
2.1. Orbene, osserva il Collegio che, in virtù RAGIONE_SOCIALE vicende processuali sopra descritte, non vi è interferenza tra il presente giudizio e l’altro che dovrà essere incardinato in riassunzione da NOME COGNOME fu NOME, avente causa da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA. Infatti la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n.798/2017 , ora in scrutinio, riguarda solo le posizioni degli eredi di COGNOME NOME fu NOME, nato nel DATA_NASCITA, come espressamente precisato nella citata sentenza (pa g.10), tant’è che la liquidazione dei danni spettanti agli eredi di NOME fu NOME, nato nel DATA_NASCITA, è stata dimezzata sul rilievo che i fondi erano di proprietà anche di NOME fu NOME.
A fronte di detta compiuta chiarificazione RAGIONE_SOCIALE Corte di merito, che non è minimamente censurata da alcuno degli odierni ricorrenti, di nessun rilievo è il fatto che nell’intestazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ora in esame, che riporta i nominativi RAGIONE_SOCIALE parti originarie, vale a dire quali erano prima RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE stessa Corte n.4862/2016, sia indicato anche il nominativo di NOME COGNOME quale avente causa di COGNOME NOME fu NOME. Come si è visto, in quella qualità NOME COGNOME non è più parte dell’odierno giudizio, stante il dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE stessa Corte d’appello n.4862/2016, che ha determinato, sotto il profilo processuale, la separazione RAGIONE_SOCIALE posizione di detta parte e RAGIONE_SOCIALE sua domanda da quelle RAGIONE_SOCIALE altre.
2.2. Dalle suesposte considerazioni consegue necessariamente il difetto di legittimazione ad impugnare di NOME COGNOME quale
avente causa di COGNOME NOME NOME, il quale ha proposto ricorso in cassazione anche in tale qualità, poiché, per l’appunto, la sentenza ora in scrutinio non ha statuito in ordine ai fondi di proprietà del dante causa NOME COGNOME NOME NOME.
Tanto precisato sull’ambito di cognizione del presente giudizio, i motivi primo e secondo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi RAGIONE_SOCIALE relazione e riportando il contenuto specifico RAGIONE_SOCIALE critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (tra le altre Cass. 19989/2021). Inoltre qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico RAGIONE_SOCIALE decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio
ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass.11917/2021).
3.2. Nella specie, la Corte di merito si è limitata a richiamare genericamente le risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio, senza spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni RAGIONE_SOCIALE propria adesione a detta consulenza, a fronte RAGIONE_SOCIALE specifiche e circostanziate critiche svolte dagli odierni ricorrenti.
In particolare questi ultimi deducono, con sufficiente specificità in ossequio al principio di autosufficienza, riportando le parti di interesse RAGIONE_SOCIALE relazione del C.T.U., quali siano rilievi critici a cui sostengono che siano state date risposte carenti e contraddittorie e rimarcano, tra l’altro, che nella premessa RAGIONE_SOCIALE relazione del 16/9/2016 lo stesso C.T.U. aveva indicato la data di irreversibile trasformazione dei terreni al 31/12/1987 per i mq. 6852, ovvero quando si era concretizzata la ‘perdita funzionale del bene’ , in conformità a quanto si assume accertato nelle precedenti fasi del giudizio.
I ricorrenti evidenziano, altresì, che il C.T.U. aveva giustificato la mancata applicazione dell’indice di edificabilità stabilito nella convenzione tra il Comune di RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE del 28/11/1985, ritenendo che a quella data il terreno dei ricorrenti fosse già stato edificato in conformità ai progetti approvati secondo le prescrizioni all’epoca vigenti, poiché ‘le Insule risultavano già realizzate’ , e ciò senza spiegare come detta affermazione potesse conciliarsi con gli accertamenti eseguiti nei precedenti gradi di giudizio e anche con la circostanza che la valutazione del valore del terreno di cui trattasi, di mq. 6.852, sia stata effettuata dal consulente d’ufficio e, di seguito, dalla stessa Corte di merito con riferimento alla data del mese di dicembre 1987.
In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione di NOME COGNOME in qualità di avente causa di NOME COGNOME fu
NOME, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio tra detta parte e il controricorrente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE complessità e dell’evoluzione che hanno caratterizzato la relativa vicenda processuale.
Vanno accolti i motivi primo e secondo di ricorso nel senso precisato, dichiarato assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del presente giudizio, con riferimento al rapporto processuale tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la carenza di legittimazione di NOME COGNOME in qualità di avente causa di NOME COGNOME fu NOME, compensando le spese del giudizio di legittimità tra detta parte e il controricorrente; accoglie i motivi primo e secondo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, a cui demanda anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità, con riferimento al rapporto processuale tra le altre parti.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023 nella camera di consiglio