Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11471 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6912/2022 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2135/2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 17 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso monitorio, NOME COGNOME a titolo di restituzione di indebito ai sensi degli artt. 1180 e 2036 cod. civ., domandò la
RIPETIZIONE INDEBITO
condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 8.169,57 (in sorte capitale), oltre interessi e spese di procedimento.
A giustificazione della pretesa, dedusse di avere, per ragioni di solidarietà familiare, anticipato detta somma (versandola direttamente al creditore) dovuta dal fratello NOME alla curatela del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (partecipata, in pari quota di 50% ciascuno, da NOME COGNOME e dal di lei coniuge NOME COGNOME) quali spese di lite, liquidate dal Tribunale di Modena in sede di rigetto della domanda di NOME COGNOME di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dalla predetta società, quale promittente venditrice.
Emesso decreto ingiuntivo in conformità all’istanza dall’adito Tribunale di Modena , l’ingiunto propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., adducendo, in sintesi, di non aver mai prestato adesione all’adempimento effettuato dalla sorella ed eccependo, altresì, che tale pagamento era stato eseguito in forza di un personale impegno assunto dalla sorella nei suoi confronti.
L’opposizione venne rigettata in prime cure.
Accogliendo l’appello interposto da NOME COGNOME la decisione in epigrafe indicata ha revocato il decreto ingiuntivo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME
Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DI DIRITTO
Il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 342 e 348ter cod. proc. civ., con riferimento anche all ‘ art. 111 Cost., « in merito all ‘ omessa o incongrua motivazione in punto di premessa sull’ ammissibilità del
r.g. n. 6912/2022 Cons. est. NOME COGNOME
proposto appello del sig. NOME COGNOME anche in ragione della carenza dei requisiti di forma contenuto del medesimo atto ».
Assume, breviter , che l’avverso atto di appello non assoggettava la decisione di prime cure « ad uno specifico vaglio critico alle approfondite argomentazioni logico giuridiche proposte dal Tribunale ».
Il secondo motivo prospetta « violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 183 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione al vizio di mutatio libelli in prime cure e conseguente inammissibilità delle questioni ivi introdotte, poi replicate anche nell ‘ atto di appello ».
Sostiene che « erroneamente la Corte di appello di Bologna ha ritenuto di non valutare che le domande proposte dall’appellante erano state introdotte in prime cure in violazione del principio/divieto di mutatio libelli nella memoria num. 1 dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. »: con essa, diversamente da quanto prospettato nell’atto iniziale, l’opponente aveva allegato « che il pagamento fosse avvenuto a fondo perduto e che la ragione di ciò era da ricercarsi nel pagamento di una caparra da 110 milioni per il preliminare che il sig. COGNOME aveva versato all’epoca e per cui riteneva di essere risarcito dalla sorella ».
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., « avendo il giudice, anche in relazione al principio dispositivo della domanda e delle allegazioni delle parti, deciso ultrapetita su una questione di fatto non rimessa dalle parti costituite entro i termini decadenziali di rito ».
In specie, sostiene che « i punti 10 e 11 della sentenza di appello travalicano quelli che sono i confini della domanda dell’opponente a decreto ingiuntivo, posto che inferiscono un (mai dedotto né tantomeno provato) accordo simulatorio/frodatorio delle ragioni dei creditori del RAGIONE_SOCIALE quale sottostante al preliminare del 1998 e conseguentemente quale ragione/motivo del perché la
sig.ra COGNOME a detta dell’attore opponente, avesse pagato a fondo perduto le spese liquidate nell’azione ex art. 2932 cod. civ. ».
I motivi -meritevoli di congiunto scrutinio, attesa l’intrinseca connessione delle questioni poste -sono inammissibili: per plurime, concorrenti ed autonome, ragioni, comuni a tutte le doglianze.
4.1. Innanzitutto, per inosservanza dei requisiti della esposizione sommaria del fatto processuale e della indicazione specifica degli atti processuali sui quali i motivi si fondano e della illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
Al riguardo giova rammentare che la deduzione di pretesi errores in procedendo , benché in astratto legittimante l’esercizio ad opera del giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto « di autonomia ») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME RAGIONE_SOCIALE c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza.
Siffatti criteri, come scolpiti dal giudice sovranazionale, sono realizzati con la trascrizione – essenziale e per le parti d’interesse -degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ( ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).
L’applicazione di detti princìpi al caso in esame esigeva, per la parte impugnante, l’adeguata descrizione, nel ricorso di adizione di questa
Corte, del contenuto dell’originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo (segnatamente, la riproduzione delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria), della memoria di cui all’art. 183, primo comma, num. 1, cod. proc. civ. dell’opponente, dell’at to di appello dallo stesso spiegato (in dettaglio, dei motivi di gravame proposti).
Di tali atti il ricorso offre, tuttavia, soltanto una disorganica e frammentaria rappresentazione, circoscritta alla riproduzione di alcuni passaggi, omettendo in particolare di trascrivere compiutamente il tenore della memoria di appendice di trattazione del primo grado: tanto restituisce a questa Corte un quadro nebuloso ed incerto in ordine al fatto processuale, non integrante una sufficiente cognizione di esso, con l’effetto di precludere la disamina nel merito sulla sussistenza dei lamentati vizi processuali.
4.2. Degli atti processuali richiamati – quale ulteriore e concorrente causa di inammissibilità dei motivi -, parte ricorrente non assolve l’onere, a suo carico posto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., della c.d. localizzazione: non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
4.3. Da ultimo ma non per minore importanza, i motivi sono inammissibili per novità, ponendo per la prima volta questioni in sede di legittimità.
Delle questioni sollevate – di cui non vi è traccia nella pronuncia gravata – parte ricorrente ha invero omesso di specificare l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito e, a fortiori, di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, ex plurimis, Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.
13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477): e tanto vale in particolar modo per la asserita mutatio libelli perpetrata in primo grado, la quale avrebbe dovuto costituire motivo di appello incidentale ad opera della odierna ricorrente, vittoriosa in prime cure.
5. Il quarto motivo, per inosservanza degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1414, 1417, 2697 e 2724 cod. civ., denuncia « violazione delle regole procedurali per la valutazione delle prove e, in particolare, sul principio di prova per iscritto degli accordi di simulazione intercorsi tra le parti aventi ad oggetto diritti immobiliari ».
Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale ha errato laddove ha ritenuto « sussistente un accordo simulatorio tra le parti in relazione al preliminare del 1998 (oggetto della azione ex art. 2932 cod. civ. che ha poi fatto scaturire il debito per le spese liquidate), sebbene non solo tale circostanza non fosse mai stata discussa o tantomeno provata dalle parti, bensì scontrandosi con il noto principio di prova per iscritto ad substantiam del c.d. patto di simulazione ».
5.1. Anche questo motivo è inammissibile.
A giustificazione del dictum , la qui impugnata sentenza:
(i) premette, in punto di diritto, che l’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo determina sì l’estinzione della obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all ‘ adempiente un titolo che gli consente di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore: ne consegue che non può essere accolta la domanda di ripetizione in virtù della mera considerazione che sia effettivamente dimostrato l ‘ avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui;
(ii) richiama, in linea generale, il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U, 29/04/2009, n. 9946, secondo cui la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude la surrogazione
r.g. n. 6912/2022 Cons. est. NOME COGNOME
legale di cui agli artt. 1203, num., 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo ex latere solventis ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio: pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’ indennizzo per l ‘ ingiustificato arricchimento, stante l ‘ indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore;
(iii) venendo al caso, all’esito di un’analitica e particolareggiata disamina dell’intero compendio istruttorio (valutato con distinto e puntuale riferimento a ciascun mezzo di prova acquisito, documentale e costituendo), conclude nel senso che « l’unica effettivamente interessata ad intraprendere e portare avanti la causa contro il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE -nella quale NOME COGNOME è rimasto soccombente -, era la sig.ra NOME COGNOME (e il di lei marito), con la conseguenza che il pagamento delle spese di soccombenza effettuato dalla sig.ra COGNOME non ha comportato un ingiustificato arricchimento in capo all’odierno appellante, il quale aveva intrapreso soltanto formalmente detto giudizio, nell’esclusivo interesse della sorella ».
Con il testé riassunto percorso argomentativo, sviluppato nella pronuncia de qua in maniera assai ampia ed articolata, la Corte felsinea non ha dunque ravvisato alcun accordo simulatorio tra i contraddittori, ma ha semplicemente negato l’esistenza di un titolo legittimante l’azione di ripetizione esperita da NOME COGNOME (e da questa causalmente ascritta alla fattispecie di cui all’art. 2036 c.c.) ed esclus a l’esistenza di un ingiustificato arricchimento in capo a NOME COGNOME, rispondendo il pagamento effettuato dalla di lui sorella ad un « proprio esclusivo interesse » della stessa.
r.g. n. 6912/2022
Cons. est. NOME COGNOME
La doglianza in scrutinio – che ascrive al giudice territoriale di aver ritenuto sussistente un accordo simulatorio o frodatorio non provato -risulta allora eccentrica e non conferente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia: e tanto ne giustifica l’inammissibilità.
Il quinto motivo, riferito all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., rileva « omesso esame circa un fatto decisivo del giudice di appello su cui vi è stata discussione tra le parti in ordine alla ritenuta attendibilità, rilevanza e conferenza della testimonianza della sig.ra NOME COGNOME unica a riferire in ordine al presunto accordo della sig.ra NOME COGNOME al pagamento a fondo perduto delle spese liquidate ».
6.1. Il motivo è sotto vari aspetti inammissibile.
6.1.1. In primis , perché evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., lamentando, in sostanza, la non corretta valutazione di una prova testimoniale.
Il fatto decisivo per il giudizio considerato da questa norma è infatti da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).
6.1.2. In secondo luogo, perché la valutazione di attendibilità di un testimone (e più, in generale, delle prove), al pari della scelta delle risultanze istruttorie maggiormente idonee a dimostrare la verità dei fatti, è attività riservata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità.
6.1.3. Infine, perché le circostanze oggetto della prova testimoniale contestata (ovvero il versamento della caparra del preliminare e l’accordo tra i germani per il pagamento a fondo perduto delle spese)
sono prive di decisività (se non addirittura irrilevanti) nella trama argomentativa che sorregge la decisione, illustrata sopra sub § 5.1..
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione