Adeguamento Triennale Emolumento: la Cassazione Attende le Sezioni Unite
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17918/2024 affronta una questione di notevole interesse riguardante il diritto all’adeguamento triennale emolumento, sospendendo il giudizio in attesa di una pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite. Questa decisione, sebbene interlocutoria, evidenzia la complessità della materia e la necessità di un indirizzo giurisprudenziale uniforme.
I Fatti di Causa
Un gruppo di cittadini ha convenuto in giudizio diverse Amministrazioni centrali dello Stato, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri dell’Università, della Salute e dell’Economia. La loro richiesta verteva sul riconoscimento del diritto al pagamento di un adeguamento economico su base triennale, previsto da una specifica normativa (art. 6 del D.Lgs. 257/91).
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2019, aveva rigettato la domanda dei cittadini. Avverso tale decisione, questi ultimi hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, l’errata interpretazione della norma che disciplina il suddetto emolumento.
La Decisione Interlocutoria della Cassazione
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, investita della questione, non ha emesso una decisione definitiva sul merito del ricorso. Al contrario, ha optato per un’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo. Ciò significa che il processo è stato temporaneamente sospeso.
Questa scelta procedurale è stata dettata da una circostanza di fondamentale importanza: la stessa identica questione giuridica sulla spettanza dell’adeguamento triennale emolumento era già stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione con un’altra ordinanza interlocutoria (n. 6928/2024). Le Sezioni Unite rappresentano il massimo organo nomofilattico, con il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Le Motivazioni: Prudenza e Necessità di Uniformità sull’Adeguamento Triennale Emolumento
La motivazione alla base del rinvio è di natura prettamente prudenziale e funzionale a garantire la coerenza e la certezza del diritto. I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto necessario e opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite prima di pronunciarsi sul caso specifico. Agire diversamente avrebbe potuto creare un potenziale conflitto giurisprudenziale, con decisioni divergenti su casi identici.
Il rinvio alle Sezioni Unite, infatti, avviene quando una questione di diritto presenta particolari difficoltà interpretative o ha dato luogo a contrasti tra le diverse sezioni della stessa Corte. La loro pronuncia è destinata a diventare il principio di diritto di riferimento per tutti i casi futuri sulla medesima materia, assicurando così un trattamento uniforme a livello nazionale. La Corte ha quindi privilegiato un approccio sistemico, attendendo la risoluzione del dubbio interpretativo da parte dell’organo più autorevole.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sospensione
La decisione di sospendere il giudizio ha importanti implicazioni pratiche. Per le parti in causa, significa un allungamento dei tempi processuali, ma con la garanzia che la loro vicenda sarà decisa secondo un principio di diritto stabile e consolidato. Per il sistema giudiziario nel suo complesso, questa ordinanza conferma l’importanza del ruolo delle Sezioni Unite come strumento per prevenire la frammentazione della giurisprudenza e promuovere la certezza del diritto. Una volta che le Sezioni Unite si saranno pronunciate, la Terza Sezione riprenderà in esame il ricorso e lo deciderà applicando il principio stabilito, fornendo una risposta definitiva e coerente alla domanda sull’adeguamento triennale emolumento.
Qual era l’oggetto principale della controversia?
L’oggetto della controversia era la richiesta di condanna di diverse Amministrazioni statali al pagamento dell’adeguamento triennale di un emolumento, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 257/91, che era stato negato in secondo grado.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso di non pronunciarsi sul merito del ricorso?
La Corte ha sospeso la decisione perché la stessa questione giuridica, relativa alla spettanza del suddetto emolumento, era già stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con un’altra ordinanza. Ha quindi ritenuto necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite per garantire un’interpretazione uniforme della legge.
Qual è la conseguenza pratica di questa ordinanza?
La conseguenza pratica è il rinvio della causa a nuovo ruolo, ovvero una sospensione del processo. Le parti dovranno attendere la decisione delle Sezioni Unite, dopo la quale la Terza Sezione della Cassazione riprenderà il caso per deciderlo applicando il principio di diritto che verrà stabilito.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 18647/20 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME TERESA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo PEC del proprio
Finanze e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
– resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 11 novembre 2019 n. 6879;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
La Corte
Oggetto:
rinvio a n.r.
rilevato che il quarto motivo di ricorso censura la statuizione con cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni resistenti al pagamento del l’adeguamento triennale di cui all’art. 6 d. lgs. 257/91;
rilevato che la questione RAGIONE_SOCIALEa spettanza del suddetto emolumento è stata rimessa alle SS.UU. di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 6928 del 2024;
ritenuto necessario, prima di provvedere sul ricorso, attendere la decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite;
P.q.m.
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa