Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10379 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 19/04/2025
1.La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale che l’aveva condannata al risarcimento del danno nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (operatori sanitari con la qualifica di infermieri professionali), NOME COGNOME
(infermiere generico), nonché nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME (operatori socio sanitari).
Gli originari ricorrenti avevano prestato servizio in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Casa circondariale di Regina Coeli di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, avevano dedotto che in forza del DPCM del 1.4.2008, a decorrere dal 1.10.2008 i loro rapporti di lavoro erano stati trasferiti ex lege presso l’RAGIONE_SOCIALE ed avevano lamentato la mancata rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso orario.
La Corte territoriale, richiamata la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 76/2015, ha osservato che il personale addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartiene ai ruoli organici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE pubblica e che il rapporto di lavoro instaurato con la PA non ha carattere subordinato, ma ‘libero professionale’.
Ha escluso che i lavoratori abbiano diritto ad un adeguamento migliorativo biennale dei compensi, atteso che in for za RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 l’ente debitore è solo tenuto a determinare l’entità del compenso ogni due anni, ben potendo rifissare lo stesso importo, come è accaduto nel caso di specie, avendo l’RAGIONE_SOCIALE ritenuto superfluo emanare i nuovi decreti in quanto non aveva inteso maggiorare i compensi.
Il giudice di appello ha osservato che quando il legislatore ha inteso attribuire un vero e proprio diritto all’adeguamento periodico dei compensi, lo ha espressamente stabilito, indicando anche i criteri di determinRAGIONE_SOCIALE ed ha in proposito richiamato le disposizioni contenute n ell’art. 38 del d.lgs. n. 241/1997 e nell’art. 24, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 448/1998 , rimarcando che la situRAGIONE_SOCIALE degli appellati non è dissimile da quella relativa alla quasi totalità dei dipendenti pubblici (tranne eccezioni, come quelle esaminate).
Ha precisato che mentre per i rapporti di parasubordinRAGIONE_SOCIALE regolati dall’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 il compenso viene stabilito dall’RAGIONE_SOCIALE tenute presenti le indicazioni RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali,
per il personale pubblico l’importo RAGIONE_SOCIALE retribuzione è fissato da un vero e proprio accordo con i Sindacati.
Ha aggiunto che anche gli impiegati pubblici non hanno diritto a incrementi salariali, sino a quando non venga sottoscritto un nuovo CCNL che stabilisca nuovi e migliori trattamenti retributivi e che per tale ragione l’art. 47 bis del d.lgs. n. 165/2001 ha previsto l’erogRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo; avverso la medesima sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso successivo sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con distinti controricorsi.
DIRITTO
Va preliminarmente ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnRAGIONE_SOCIALE contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima impugnRAGIONE_SOCIALE, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).
Nella specie deve essere considerato principale il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto è stato notificato in data 20.12.2023, mentre quello proposto da NOME COGNOME, NOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato notificato in data 12.1.2024 e va dunque considerato incidentale.
2.Con l’unico motivo il ricorso principale denuncia violRAGIONE_SOCIALE e falsa applicRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 4 legge n. 740/1970, in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente il diritto dei lavoratori alla determinRAGIONE_SOCIALE del compenso ogni biennio.
Evidenzia che le leggi citate dalla sentenza impugnata differiscono dall’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 sia per il dato letterale che per la loro ratio .
Rimarca in particolare che l’art. 4 del d.lgs. n. 273/1989 non prevede la determinRAGIONE_SOCIALE biennale dei compensi, ma consente ai Ministeri coinvolti di adeguare l’originaria indennità ogni tre anni, mentre l’art. 24, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 448/1998 si rifer isce ai lavoratori subordinati e parla di ‘adeguamento’ degli stipendi, RAGIONE_SOCIALEe indennità e degli assegni, mentre l’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 prevede la ‘determinRAGIONE_SOCIALE‘ del compenso di lavoratori non subordinati.
Sostiene che la ratio RAGIONE_SOCIALE norma è quella di consentire a tali lavoratori di fruire di una rideterminRAGIONE_SOCIALE biennale dei loro compensi orari e che la volontà del legislatore era quella di corrispondere alla categoria dei lavoratori in questione un compenso giusto ed attualizz ato all’aumentare del costo RAGIONE_SOCIALE vita.
Con il primo motivo il ricorso incidentale denuncia violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe norme di legge sul servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con particolare riferimento all’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata determinRAGIONE_SOCIALE biennale equivarrebbe alla determinRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente datore di lavoro di non maggiorare i compensi stabiliti e che l’RAGIONE_SOCIALE non sarebbe obblig ata ad aggiornare il compenso nel termine biennale.
Evidenzia che secondo il DPCM del 1.4.2008, l’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, secondo cui il compenso orario va determinato ogni biennio, continua ad applicarsi alle prestazioni professionali ivi indicate anche a seguito del passaggio del RAGIONE_SOCIALE alla competenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Aggiunge che le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, riferite a fattispecie del tutto diverse, si elidono tra di loro.
Richiama una decisione di segno contrario RAGIONE_SOCIALE stessa Corte territoriale, evidenziando che la ratio legis è quella di bilanciare il favor costituito dalla previsione, nell’ambito di un rapporto lavorativo professionale che non implica aggravi di tipo previdenziale per il datore di lavoro, un compenso determinato secondo un criterio orario, con la revisione del compenso biennale omnicomprensivo.
Con il secondo motivo il ricorso incidentale denuncia violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con particolare riferimento all’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, nonché ai principi di correttezza e buona fede con riferimento agli artt. 1366 e 1375 cod. civ., ai principi del legittimo affidamento e RAGIONE_SOCIALE‘abuso del diritto.
Richiama la sentenza di primo grado, addebitando alla Corte territoriale di non averne compreso la ratio decidendi .
Evidenzia che anche nel caso in cui manchi uno specifico obbligo contrattuale o di legge, la condotta che non si faccia carico di preservare i diritti RAGIONE_SOCIALE controparte si pone in contrasto con la regola di comportamento secondo buona fede e dà luogo a responsabilità risarcitoria.
Lamenta la violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, richiamato anche dai contratti di assunzione.
Con il terzo motivo il ricorso incidentale denuncia violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con particolare riferimento agli artt. 2041 e 2042 cod. civ.
Lamenta l’omessa pronuncia e l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE motivRAGIONE_SOCIALE sulla domanda di indebito arricchimento.
Evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE, giovandosi RAGIONE_SOCIALE propria inerzia rispetto all’indicRAGIONE_SOCIALE normativa di aggiornare il compenso orario ogni biennio, ha locupletato un ingiusto vantaggio economico a discapito dei lavoratori, considerato che il compenso orario degli infermieri non è stato aggiornato per oltre dieci anni.
Il ricorso principale ed i primi due motivi del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.
Il DPCM 1.4.2008, pubblicato in G.U. 30.5.2008 n. 126 ha dato attuRAGIONE_SOCIALE all’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007 a termini del quale ‘ sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislRAGIONE_SOCIALE vigente e RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie (…) b) le modalità e le procedure (…) per il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro in essere (…) relativi all’esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE ‘ ed ha disciplinato le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento dei rapporti di lavoro relativi alla sanità RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l ‘art. 3, comma 4, del suddetto DPCM ha previsto espressamente che: ‘ 4. I rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle Aziende RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ‘.
E’ stato dunque disposto il trasferimento ex lege al RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria ‘instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 740/1970′ ed ‘in essere alla data del 15 marzo 2008’.
Questa Corte ha recentemente ribadito la peculiarità di una prestRAGIONE_SOCIALE d’opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione RAGIONE_SOCIALE complessa realtà del carcere e non in ragione del potere direttivo tipico RAGIONE_SOCIALE subordinRAGIONE_SOCIALE ed ha pertanto ritenuto che tale peculiarità non consenta una trasposizione RAGIONE_SOCIALE disciplina già prevista nella diversa realtà, giuridica e
professionale, determinata dal trasferimento ai sensi del DPCM del 1.4.2008 (Cass. n. 20159/2024).
Si è dunque chiarito che con il transito dei rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, tali rapporti sono stati ricondotti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE contrattRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Medicina generale; pertanto la previsione relativa all’adeguamento del compenso non era più invocabile in mancanza di una negoziRAGIONE_SOCIALE collettiva che l’avesse recepita trasponendola anche nella diversa realtà giuridica.
C on il trasferimento e l’incardinamento presso il RAGIONE_SOCIALE , anche tali peculiari rapporti sono stati dunque ricondotti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE contrattRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Medicina generale, la cui norma fondativa è l’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833 del 1978 istitutiva del SSN.
Tale disposizione ha previsto che l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale è garantita sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l’RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo RAGIONE_SOCIALE di ciascuna categoria.
Pertanto, se a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, i suddetti rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla relativa scadenza e ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM, quelli scaduti dopo tale entrata in vigore ovvero comunque affidati o rinnovati dopo tale data non possono più essere disciplinati dalla legge n. 740/1970, essendo esclusa una iperestensione degli ambiti stabiliti dalla stessa legge.
Si è inoltre evidenziato che il blocco RAGIONE_SOCIALEe procedure negoziali ha riguardato anche quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nel SSN, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 24, RAGIONE_SOCIALE legge n. 122/2010, dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n.111/2011, d all’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 4.9.2013 e dall’art. 1, commi 254, 255, 256 RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014, nonché la sussistenza in capo
alla RAGIONE_SOCIALE di qualsivoglia potere unilaterale di rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso oggetto del giudizio.
La sentenza impugnata è conforme a tali principi, in quanto ha escluso che ricorrenti originari abbiano diritto ad un automatico adeguamento migliorativo biennale dei compensi.
E’ infondato anche il terzo motivo del ricorso incidentale.
Non sussist ono l’omessa pronuncia né l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE motivRAGIONE_SOCIALE, avendo la sentenza impugnata rigettato la domanda subordinata proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 cod. civ. per le medesime ragioni esposte quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda principale.
Questa Corte ha comunque escluso la possibilità di invocare l’art. 2041 cod. civ., non vertendosi in ambito di totale assenza del titolo causale, ma discutendosi di una fattispecie regolamentata da apposite norme legali ancorché non idonee a soddisfare le istanze dei ricorrenti (Cass. n. 20159/2024 cit.).
Deve inoltre rammentarsi che l’RAGIONE_SOCIALE di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2042 cod. civ., qualora il danneggiato, secondo una valutRAGIONE_SOCIALE da compiersi in astratto e dunque prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra RAGIONE_SOCIALE per farsi indennizzare il pregiudizio subito (v. Cass. S.U. n. 280452/2008; Cass. n. 25461/2010; Cass. n. 19988/2018).
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, considerato che la decisione di questa Corte sulle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio è successivo alla sentenza impugnata.
12 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnRAGIONE_SOCIALE integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnRAGIONE_SOCIALE integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte