Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 6928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6928 Anno 2024
AVV_NOTAIO: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 22881/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
-controricorrenti – nonché
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliati presso questa in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti incidentali-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 582/2019, pubblicata il 13 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1991/92 e il 1997/98, hanno chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al risarcimento del danno loro arrecato in seguito al tardivo e/o incompleto recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva CE 93/16 e al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa differenza maturata tra l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo ricevuta e la somma prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999 e determinata con d.P.C.M. 7 marzo 2007.
Essi hanno chiesto, altresì, il pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze economiche derivanti dalla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del SSN ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Si sono costituiti il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la Regione RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 2 giugno 2014, ha rigettato il ricorso.
NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 582/2019, ha accolto in parte il gravame, limitatamente alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo corrisposte, con condanna in solido del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno successivamente proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La controversia.
Nel presente procedimento risulta che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1991/92 e il 1997/98, hanno avanzato una serie di domande di carattere economico nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE MRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, per quel che qui interessa, essi hanno chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze economiche derivanti dalla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dai rinnovi dei contratti collettivi per i medici dipendenti del SSN ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
A fronte di una pronuncia negativa del giudice di primo grado, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha, invece, riconosciuto loro il diritto a percepire la rideterminazione triennale del compenso in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN per il periodo fino al 1998.
RAGIONE_SOCIALE ha contestato, con il primo motivo, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, commi 5 e 6, del d.l. n. 348 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 perché la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere agli appellanti il diritto a percepire la rideterminazione triennale del compenso in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN in quanto il meccanismo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 sarebbe stato congelato dall’art. 7, commi 5 e 6, del d.l. n. 348 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992 e, poi, da disposizioni successive.
RAGIONE_SOCIALE è presente in giudizio, come risulta dal decreto del 21 marzo 2019 depositato agli atti, per mezzo RAGIONE_SOCIALEa sua Avvocatura
di Ateneo, in quanto la controversia in esame, in base ad una specifica valutazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, risulta rientrare fra quelle che il RAGIONE_SOCIALE di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE ha deciso debbano essere seguite dalla citata Avvocatura di Ateneo con delibera del 22 febbraio 2008, che ha definito le materie di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato e RAGIONE_SOCIALEa detta Avvocatura di Ateneo.
Analoga contestazione è stata sollevata, con successivo ricorso, autonomo, tempestivo e da considerare incidentale, dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, tutti difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Nella presente causa, vi è un conflitto, sin dall’instaurazione del giudizio, fra le difese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quelle RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni statali controricorrenti, avendo tutti gli enti eccepito da subito il loro difetto di legittimazione passiva (Cass., Sez. 1, n. 9880 del 13 maggio 2016).
Inoltre, le posizioni processuali RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni de quibus sono, al momento, in concreto incompatibili in ragione pure RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta condanna in solido in appello dei detti enti pubblici a corrispondere gli importi chiesti dalle originarie ricorrenti.
2) L’oggetto del contendere.
Il punto focale oggetto di lite attiene all’esistenza o meno di un diritto del medico iscritto ad una scuola di specializzazione nel periodo fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1997 e titolare RAGIONE_SOCIALEa relativa borsa di RAGIONE_SOCIALEo a percepire la rideterminazione triennale del compenso in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
A rendere degna di rilievo la questione è l’estrema complessità del quadro normativo e la presenza di varie decisioni RAGIONE_SOCIALEa S.C. che hanno affrontato, con esiti talora differenti, la tematica.
.
2.1) La normativa rilevante in materia.
La prima disposizione che deve essere presa in considerazione, in materia di borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi, è l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, emanato in recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE, il quale ha previsto che:
‹‹Agli ammessi in relazione all’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso una borsa di RAGIONE_SOCIALEo determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Inoltre, l’art. 6, comma 2, ha stabilito che:
‹‹ La borsa di RAGIONE_SOCIALEo viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle RAGIONE_SOCIALE presso cui operano le scuole di specializzazione ›› .
L’art. 8, comma 2, ha chiarito, poi, che:
‹‹Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-92 ››, con esclusione, quindi, RAGIONE_SOCIALE iscritti dall’a.a. 1982/83 all’a.a. 1990/91.
In seguito, è stato approvato il d.lgs. n. 368 del 1999, che ha abrogato la precedente disciplina, salva la regola del tempo pieno, e ha prescritto, all’art. 37, comma 1, che:
‹‹All’atto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione lavoro finalizzato esclusivamente all’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata RAGIONE_SOCIALEe attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione RAGIONE_SOCIALEe competenze ›› .
Il successivo art. 38, commi 1-3, chiarisce che, con la sottoscrizione del contratto de quo (nello schema tipo di cui ai successivi dd.PP.CC.MM. 07/0306/07-02/11-2007), lo specializzando ‹‹ si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione ›› con la ‹‹ partecipazione guidata alla totalità RAGIONE_SOCIALEe attività mediche RAGIONE_SOCIALE‘unità operativa presso la quale è assegnato›› .
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 39, commi 1 e 2, ‹‹ Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato nei limiti dei fondi previsti dall’articolo 6, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428, e RAGIONE_SOCIALEe quote del RAGIONE_SOCIALE ›› a tale scopo destinate.
Coerentemente, in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, comma 1, ‹‹ al medico è inibito l’esercizio libero -professionale all’esterno RAGIONE_SOCIALEe strutture assistenziali ed ogni rapporto convenzionale o precario con il RAGIONE_SOCIALE ›› .
L’art. 46, comma 1, del d.lgs. in questione ha sancito, po i, che:
‹‹ Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse previste dall’articolo 6, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428, RAGIONE_SOCIALEe quote del RAGIONE_SOCIALE destinate al finanziamento RAGIONE_SOCIALEa formazione dei medici specialisti, nonché RAGIONE_SOCIALEe ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo ›› .
Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 ha affermato, però, che:
‹‹Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all’entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
In seguito, l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005 ha modificato l’ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, che regolava il trattamento economico RAGIONE_SOCIALEo specializzando, prevedendo che l’importo di cui al medesimo d.lgs. n. 368 del 1999 era costituito da ‹‹ una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso ›› e da ‹‹u na parte variabile ›› , determinata annualmente
con Decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei Ministr i ‹‹ avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo RAGIONE_SOCIALE ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa ›› ;
Inoltre, in modifica al menzionato art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 1999, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe ‹‹ disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 ›› è stata differita all’a.a. 2006 -2007, con la conseguenza che, per ciò che concerne il sopra indicato trattamento economico, ‹‹fino all’anno accademico 2005 -2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
Con riferimento specifico al tema del ‹‹ trattamento retributivo del pubblico impiego ›› (applicabile agli specializzandi ex art. 6, d.lgs. n. 257 del 1991), è stato introdotto, con l’art. 7, d.l. n. 384 del 1992 ( conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992), un blocco RAGIONE_SOCIALE adeguamenti nei seguenti termini:
– comma 1, primo periodo: ‹‹ Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base RAGIONE_SOCIALE accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994 . Per l’anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato RAGIONE_SOCIALEe leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello RAGIONE_SOCIALE enti, RAGIONE_SOCIALEe aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale ›› ;
– comma 4: ‹‹Per l’anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanzi amenti di bilancio per l’anno finanziario 1991›› ;
comma 5: ‹‹ Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura RAGIONE_SOCIALE‘anno 1992 ›› ;
comma 6: ‹‹ Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore ›› .
Per l’esattezza, osserva la corte territoriale che il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, d.l. n. 384 del 1992, (conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992) avrebbe impedito la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo, in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE.
Il comma 5, invece, ne avrebbe precluso la rivalutazione annuale.
Successivamente, l ‘art. 3, comma 36, del d.lgs. n. 537 del 1993 ha previsto che ‹‹ continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ›› .
L’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, ha precisato , quindi, che ‹‹ Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, prorogate per il triennio 19941996 dall’articolo 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di RAGIONE_SOCIALEo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257›› .
Ulteriori disposizioni, che possono definirsi di proroga, sono state emanate negli anni seguenti.
Innanzitutto, l ‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 ha ribadito:
– al comma 66, che:
‹‹Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 19941996 dall’ articolo 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 19971999 ›› ;
– al comma 67, che:
‹‹ Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione e di trasferimento, RAGIONE_SOCIALEe indennità sostitutive RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi RAGIONE_SOCIALEi di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo RAGIONE_SOCIALEa vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura RAGIONE_SOCIALE‘anno 1996›› .
L’art. 22, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, intitolato ‹‹ Conferma RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ›› , ha stabilito, poi, che:
‹‹ Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall ‘ articolo 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi
e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l ‘ espletamento di particolari incarichi e per l ‘ esercizio di specifiche funzioni ››.
Infine, c on l’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, intitolato ‹‹ Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ›› , il legislatore ha confermato il detto regime, introdotto dall’ art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, e successivamente ribadito con riguardo ai ‹‹ rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ›› maturati per il triennio 2003-2005.
Le disposizioni di proroga sopra riportate ( l’art. 3, comma 36, del d.lgs. n. 537 del 1993, l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996, l’art. 22, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999 e l’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002) hanno riguardato tutte il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, d.l. n. 384 del 1992, e non il comma 1.
La questione oggetto del contendere attiene alla portata del c.d. blocco RAGIONE_SOCIALE adeguamenti RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo prevista per i medici specializzandi come quelli coinvolti nel presente giudizio.
Infatti, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha stabilito che fosse loro corrisposta ‹‹una borsa di RAGIONE_SOCIALEo determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di co ncerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ›› .
L’importo così determinato era soggetto, quindi, sin dall’inizio, a due ordini di miglioramenti:
ail primo, annuale, collegato al tasso programmato d’inflazione , di carattere dinamico;
b- il secondo, individuato ogni triennio, ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE , di natura, quindi, statica.
Si tratta con evidenza di due tipologie di incrementi assolutamente diverse: quella sub a) mira, in maniera dinamica, all’adeguamento automatico RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo al costo RAGIONE_SOCIALEa vita, da computare sul suo ammontare originario, ed è annuale;
quella sub b) incide, invece, proprio sul detto ammontare, che è modificato in relazione all’andamento RAGIONE_SOCIALEa contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN ogni tre anni ‹‹ con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di concerto con i MRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del tesoro ›› : essa non è legata all’inflazione ed è, quindi, statica, ma rappresenta un collegamento indiretto con la contrattazione dei medici del SSN, che non può chiaramente concernere le borse in questione, non attenendo esse ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Nella presente controversia, i medici ricorrenti in primo grado hanno domandato la seconda voce di incremento (quella sub b), che la corte territoriale ha loro riconosciuto, precisando, però, che essi avevano diritto alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe loro borse di RAGIONE_SOCIALEo a decorrere dagli anni accademici 1994/1995 e 1997/1998, siccome il blocco del detto incremento era stato operativo dal 1998 in poi.
In effetti, la normativa succedutasi nel tempo si è occupata RAGIONE_SOCIALE aumenti RAGIONE_SOCIALEa somma oggetto RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo de quibus previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991.
Per l’esattezza, n on è qui in discussione che, per il periodo che qui rileva, il primo, originario, congelamento dei detti aumenti sia stato esteso fino al momento del completamento del periodo di specializzazione dei medici in questione con riferimento al miglioramento sub a), annuale e dipendente dal tasso programmato di inflazione.
La controversia concerne, invece, la spettanza o meno RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento sub b), ossia quello dovuto ogni tre anni e che avviene ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
2.2) La giurisprudenza in materia.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa S.C. si è già occupata RAGIONE_SOCIALEa questione.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 ha rilevato che la pretesa oggetto del contendere trae origine dalla previsione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa corrisposta agli ammessi alle scuole di specializzazione ‹‹ viene annualmente, a partire dal 10 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Sanità, di concerto con i MRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Questa sentenza, che ha regolato proprio un caso relativo alla rideterminazione – triennale RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa da adottarsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha richiamato giurisprudenza precedente, che ha risolto la questione enunciando il principio secondo cui, in materia di trattamento retributivo del pubblico impie go, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 RAGIONE_SOCIALEa norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita; detto regime – mirato a contenere la spesa pubblica – è stato, limitatamente al blocco RAGIONE_SOCIALEe indicizzazioni stabilito dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1,
comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002.
Ne consegue, per la richiamata giurisprudenza, che, rientrando le borse di RAGIONE_SOCIALEo universitarie tra gli emolumenti ‹‹ di qualsiasi genere ›› ricompresi nel blocco temporaneo ai sensi de ll’art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non sarebbe stato riconoscibile l’aumento , dinamico, del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005. Il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali (ossia, quelli, statici, triennali), invece, non sarebbe stato esteso successivamente al 31 dicembre 1993, riguardando solamente il biennio 1992-1993 (Cass., Sez. L, n. 16385 del 17 giugno 2008; Cass., Sez. L, n. 18562 del 29 ottobre 2012). In sostanza, secondo tali decisioni, l’aumento del tasso programmato d ‘ inflazione non spetterebbe fino al 31 dicembre 2005, essendo state bloccate sino a tale data le indicizzazioni; questo, però, non avverrebbe con gli incrementi retributivi contrattuali, per i quali, in difetto di previsione di proroga esplicita, detto blocco sarebbe avvenuto sino al 31 dicembre 1993 e avrebbe riguardato, quindi, solo il biennio 1992/93.
Successiva giurisprudenza ha, però, rimeditato questo orientamento.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, occupandosi proprio RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, ha evidenziato che l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica) ha disposto che, a partire dal 1998, resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente, non si applicano per il triennio 19982000 gli aggiornamenti di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991.
Il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, quindi, evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (comma 1), accomunati nella più ampia espressione ‹‹ aggiornamenti ›› .
Siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 31 5 miliardi di lire.
Il blocco RAGIONE_SOCIALE‘incremento dinamico annuale e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione statica triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo previsto dal citato art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 è stato confermato dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).
Tale previsione , dopo avere stabilito che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, come confermate e modificate dall’art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 e, da ultimo, dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 20032005, prescrive che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro menzionato dall’art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del d.lgs. n. 237 del 1991, a carico del RAGIONE_SOCIALE, rimane consolidato nell’importo previsto dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
Deve, pertanto, ritenersi che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi non fossero soggette all’incremento triennale previsto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
La giurisprudenza del 2018 non ha, però, criticato l’orientamento precedente nella parte in cui aveva affermato che il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali riguardava solamente il biennio 1992-1993 (Cass., Sez. L, n. 16385 del 17 giugno 2008; Cass., Sez. L, n. 18562 del 29 ottobre 2012).
Pertanto, riunendo le affermazioni contenute nelle decisioni Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 (confermata da Cass., Sez. 3, n. 1157 del 17 gennaio 2022; Cass., Sez. 3, n. 15719 del 17 maggio 2022; Cass., Sez. 1, n. 36427 del 13 dicembre 2022; Cass., Sez. 3, n. 24749 del 17 agosto 2023; Cass., Sez. 3, n. 25319 del 28 agosto 2023; Cass., Sez. 1, n. 25664 del 4 settembre 2023; Cass., Sez. 1, n. 30799 del 6 novembre 2023; Cass., Sez. 3, n. 34238 del 6 dicembre 2023; Cass., Sez. 3, n. 35409 del 18 dicembre 2023 e Cass., Sez. L, n. 1230 RAGIONE_SOCIALE’11 gennaio 2024 , tutte non massimate) e Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 è possibile affermare che l ‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dal l’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6. Tale adeguamento statico, inoltre, non spetta neppure per il biennio 19921993, perché l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato, in difetto di proroga esplicita, gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica solo fino al 31 dicembre 1993.
Così ragionando, la corte territoriale avrebbe legittimamente statuito, avendo riconosciuto l’adeguamento triennale in esame solo con riferimento alle borse di RAGIONE_SOCIALEo percepite fra il 1994 ed il 1997.
Successive decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.C. hanno, però, sostanzialmente esteso il blocco in questione anche agli anni dal 1993 al 1997.
Innanzitutto, viene in rilevo Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019, la quale, pur aderendo formalmente a Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, tanto da essere stata massimata come conforme, contiene RAGIONE_SOCIALEe affermazioni ulteriori rispetto a quest’ultima decisione e in potenziale contrasto con essa.
In particolare, Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019 ha evidenziato che ‹‹ il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del 1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge n. 449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di RAGIONE_SOCIALEo e correlati vamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie – la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale ›› .
Questa decisione è stata seguita da molte altre pronunce, fra cui possono indicarsi Cass., Sez. 3, n. 17995 del 28 agosto 2020, Cass., Sez. 3, n. 30507 del 18 ottobre 2022, Cass, Sez. 1, n. 28552 del 12 ottobre 2023 e Cass., Sez. 1, n. 28565 del 13 ottobre 2023 (tutte non massimate).
Soprattutto, va segnalata Cass., Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023, la quale afferma che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, ‹‹ il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art.
1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l ‘ art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui ‹‹ le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ›› ) danno contezza RAGIONE_SOCIALE ‘ intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l ‘ importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di RAGIONE_SOCIALEo e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell ‘ attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale ›› .
3) Le questioni problematiche.
Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, nel precisare, alla luce di una più ampia considerazione RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, il decisum di Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015, ha affermato che l ‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
L’ adeguamento statico de quo , inoltre, non spetta neppure per il biennio 19921993, perché l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, ha bloccato, in difetto di proroga esplicita, gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica solo fino al 31 dicembre 1993.
Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 non prende posizione espressamente sulla debenza del detto adeguamento triennale per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, ma occorre dire che essa corregge il disposto di Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 in ordine al periodo successivo al 1998, ma non la contesta nella parte ove siffatto adeguamento riconosceva dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997.
Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, per l’esattezza , individua la disposizione ( l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997) che tale adeguamento ha impedito dal 1998 in poi, ma, per il resto, non critica le argomentazioni di Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015, per la quale occorreva distinguere, in materia di trattamento retributivo del pubblico impiego:
-l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, che aveva bloccato gli incrementi statici retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993;
-l’art. 7, comma 5, del medesimo d.l., che aveva stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi dinamici in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita.
Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 ha affermato, e, sul punto, Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, nulla ha avuto da ridire, che detto regime – mirato a contenere la spesa pubblica – è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002, solo limitatamente al blocco RAGIONE_SOCIALEe indicizzazioni stabilito dall’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, mentre il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 perché queste disposizioni (ossia gli artt. 3, comma 36, legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 legge n. 488 del 1999 e 36 legge n. 289 del 2002, cui va aggiunto, per completezza, l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 ) non hanno interessato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992.
La scelta di Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 di non correggere Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 quanto alla debenza agli specializzandi RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale statica per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 è stata confermata da Cass., Sez. 3, n. 1157 del 17 gennaio 2022, Cass., Sez. 3, n. 15719 del 17 maggio 2022, Cass., Sez. 1, n. 36427 del 13 dicembre 2022, Cass., Sez. 3, n. 24749 del 17 agosto 2023, Cass., Sez. 3, n. 25319 del 28 agosto 2023, Cass., Sez. 1, n. 25664 del 4 settembre 2023, Cass., Sez. 1, n. 30799 del 6 novembre 2023, Cass., Sez. 3, n. 34238 del 6 dicembre 2023, Cass., Sez. 3, n. 35409 del 18 dicembre 2023 e Cass., Sez. L, n. 1230 RAGIONE_SOCIALE’11 gennaio 2024 (tutte non massimate).
Al contrario, Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019, come tutti i precedenti che ne hanno seguito l’impianto argomentativo (molti dei quali, in realtà, non hanno sempre ben distinto la rivalutazione annuale dinamica RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dalla rideterminazione triennale statica RAGIONE_SOCIALEe stesse, istituti del tutto diversi, benché introdotti entrambi dall’art. 6, d.lgs. n. 257 del 1991, tanto da utilizzare spesso l’espressione, certo impropria, ‹‹ rivalutazione triennale ›› ) nell’estendere il blocco in esame anche alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo in questione nel periodo fra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, non solo non ha considerato il fatto che Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 si era discostata da Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 solo per l’epoca dal 1° gennaio 1998 in poi, ma neppure ha tenuto conto che il congelamento RAGIONE_SOCIALE incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica nel pubblico impiego era stato disposto dall’ art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, mentre, a bloccare l’adeguamento all’aumento del costo RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE importi spettanti ai medici specializzandi, era stato il successivo comma 5 del medesimo art. 7.
Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019, però, non ha saputo indicare quali specifiche disposizioni di legge avessero bloccato, dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 la rideterminazione triennale statica RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo, così come era avvenuto per la loro rivalutazione annuale dinamica.
Invece, ha solo genericamente elencato, senza menzione RAGIONE_SOCIALE articoli rilevanti, RAGIONE_SOCIALE atti normativi, ossia il d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, la legge n. 537 del 1993, la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996 e, per il periodo dal 1° gennaio 1998 in poi la legge n. 449 del 1997, la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002.
Si tratta, peraltro, RAGIONE_SOCIALEe leggi formali ordinarie e RAGIONE_SOCIALE atti aventi forza di legge che sono stati indicati da Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 e, poi, da Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 per spiegare il blocco RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione annuale de qua dopo il 1° gennaio 1994, e ciò sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa loro incidenza sull’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992 e non sul precedente comma 1.
Da questo punto di vista, più precisa è stata Cass., Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023, la quale, nel ribadire le conclusioni di Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019, le giustifica fondando il congelamento RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale statica anche dopo il 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1997 e, quindi, successivamente a ll’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, sull’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, sull’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995 e sull’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 (e, per il periodo successivo, sull’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, sull’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999 e sull’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, oltre che, per il triennio 2006-2008, sull’art. 1, comma 212 , dalla legge n. 266 del 2005, e, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, sull ‘ art. 41, comma 7, d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 14 del 2009).
Si tratta, però, RAGIONE_SOCIALEe stesse disposizioni che Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 e Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 hanno riferito alla differente rivalutazione annuale dinamica RAGIONE_SOCIALEa borsa di RAGIONE_SOCIALEo, sul presupposto che esse menzionassero espressamente l’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, prescrizione concernente, appunto, la rivalutazione annuale e non la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi, regolata dal precedente comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 7.
Se le cose stanno così, si pone, allora, un problema di interpretazione de ll’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, la portata del quale Cass., Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023 e, ragionevolmente, Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019 e i precedenti ad essa simili sembrano estendere anche alla menzionata rideterminazione triennale, pur se questo aspetto RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALEe dette borse di RAGIONE_SOCIALEo dovrebbe essere regolato de ll’art. 7, comma 1, d.l. n. 384 del 1 992, conv. dalla legge n. 438 del 1992, almeno secondo Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015 e Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 (nonché i precedenti a quest’ultima più fedeli).
Ad assumere un particolare rilievo in ordine alla presente questione è, inoltre, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 432 del 16 dicembre 1997, che ha affrontato la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, limitatamente alla parte in cui la norma stabilisce che ‹‹ le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 19941996 dall’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di RAGIONE_SOCIALEo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› .
La Corte costituzionale, nel rigettare detta questione, ha tenuto a precisare che ‹‹ La norma impugnata, invero, non persegue affatto l’intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica (sentenza n. 245 del 1997) e inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla stessa ratio , adegua la loro situazione ad un diverso principio, generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico. Si tratta del principio secondo il quale la difesa dall’aumento del costo RAGIONE_SOCIALEa vita è da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico. Sotto
questo profilo, va rilevato che la legislazione vigente prevede per i medici specializzandi, pur nella peculiarità RAGIONE_SOCIALEa loro posizione, un meccanismo di collegamento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 6 del d.P.R. 8 agosto 1991, n. 257). Pertanto, la disposizione censurata, escludendo per le predette borse di RAGIONE_SOCIALEo, in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, l’incremento automatico del tasso di i nflazione, non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore RAGIONE_SOCIALEa sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi conseguenziali ad automatismi stipendiali ›› .
La Corte costituzionale, quindi, proprio nel 1997 (non a caso, appena prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, che ha disposto, a partire dal 1998, che ‹‹ resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo per la formazione dei medici specialisti ›› ) non menziona assolutamente un blocco RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di rideterminazione triennale statica RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo, e valorizza specificamente il ‹‹ meccanismo di co llegamento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal RAGIONE_SOCIALE (art. 6 del d.P.R. 8 agosto 1991, n. 257) ›› , meccanismo che opera tramite la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo, che avviene, ‹‹ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.P.R. 8 agosto 1991, n. 257›› , ‹‹ in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ›› .
Inoltre, chiarisce che l’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 549 del 1995, nella parte in cui stabilisce che ‹‹le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 19941996 dall’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537 ›› e, quindi, l’art. 7, commi 5 e 6, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, e l’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993 disciplin ano la rivalutazione
annuale dinamica RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo in questione e non la loro rideterminazione triennale statica.
Viene considerato, invece, come distinto il meccanismo di collegamento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (ossia la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo) che è valorizzato specificamente nell’ottica di rendere tollerabile il blocco RAGIONE_SOCIALEa differente rivalutazione annuale.
Infatti, il legislatore è intervenuto con la legge n. 449 del 1997, che ha disposto, a partire dal 1998, che ‹‹ resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo per la formazione dei medici specialisti ›› , solo dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 432 del 16 dicembre 1997. Questa legge, poi, non casualmente, non ha operato direttamente sul l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992, vietando la rideterminazione triennale statica RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo, cosa che sarebbe stato complesso fare, stante il collegamento di questa con la contrattazione collettiva del personale medico dipendente dal SSN, ma ha aggirato l’ostacolo congelando il finanziamento complessivo destinato alle medesime borse di RAGIONE_SOCIALEo. In effetti, una volta congelato siffatto finanziamento, non poteva più esservi un problema di rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe somme destinate ai medici specializzandi, atteso che ad un aumento RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEe stesse sarebbe conseguita una riduzione del loro numero.
Argomento a favore di quest ‘ultima lettura è fornito pure dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, che espressamente si riferisce:
a) nella prima parte, alle disposizioni ‹‹ RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 7, comma 5, del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall ‘ articolo 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall ‘ articolo 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni contenenti il divieto di procedere all ‘ aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ›› , prescrivendo, in ordine alle citate disposizioni, che esse continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005, in particolare alle borse di RAGIONE_SOCIALEo ‹‹ corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› , ‹‹ fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall ‘ articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ›› ;
b) nella seconda parte, all’ammontare, a carico del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ‹‹ corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ›› , stabilendo che questo ‹‹ rimane consolidato nell ‘ importo previsto dall ‘ articolo 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ›› .
L’ art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, quindi, nel prorogare il congelamento RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo ai medici specializzandi, ha distinto nel suo testo, per la prima volta, con una tecnica legislativa non seguita dalle precedenti prescrizioni di proroga esaminate dalle decisioni RAGIONE_SOCIALEa S.C. e finora richiamate, le disposizioni che interessano la rivalutazione dinamica annuale (in particolare, l’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992 , nonché l’art. 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996 e l’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999) da quelle che riguardano la rideterminazione statica triennale ( l’ art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997).
Ciò palesa come le due tipologie di adeguamento previste dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per le borse di RAGIONE_SOCIALEo de quibus (la rivalutazione annuale dinamica e la rideterminazione triennale statica) siano distinte e, quindi, debbano essere oggetto di provvedimenti di sospensione ad hoc per ciascuna di esse e conferma, altresì, come l’ art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992 attenga alla sola rivalutazione annuale.
Coerentemente, quindi, Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 ha menzionato, per ciò che concerne il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale dopo il 1° gennaio 1994, l’ art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997 e il
successivo art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ma non le disposizioni di proroga anteriori.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, in particolare:
–RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un possibile contrasto implicito tra Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 (e le decisioni che ne hanno seguito totalmente le argomentazioni) e Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019 (e le pronunce che ne hanno accolto le conclusioni), che potrebbe riguardare più Sezioni civili RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
–RAGIONE_SOCIALEa difficoltà di distinzione fra rivalutazione dinamica annuale e rideterminazione statica triennale ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi;
RAGIONE_SOCIALEe divergenze interpretative che potrebbero interessare il testo del l’ art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992;
–RAGIONE_SOCIALEe problematiche concernenti l’individuazione di specifiche norme che interessino la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo in esame per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997;
del contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 432 del 16 dicembre 1997;
il Collegio ritiene opportuno rimettere all’attenzione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite i l seguente quesito:
‹‹ se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di RAGIONE_SOCIALEo dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991 ›› .
Trattandosi quantomeno di questione di massima di particolare importanza, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 374 c.p.c., sussistono, ad avviso del Collegio, le condizioni per la rimessione RAGIONE_SOCIALE atti al AVV_NOTAIO, affinché valuti
l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte,
dispone la trasmissione del procedimento al AVV_NOTAIO, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 10 gennaio