Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10349 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3217-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 434/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2022 R.G.N. 536/2021;
Oggetto
Adeguamento triennale specializzandi
R.G.N. 3217/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti delle differenze maturate a titolo di incremento triennale delle borse di RAGIONE_SOCIALEo percepite dagli stessi quali medici specializzandi prima del 2007 ai sensi dell’art 6, comma 1 decreto legislativo n. 257/1991, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Il tribunale rilevava che il diritto dei ricorrenti era stato già accertato con autorità di giudicato dalla sentenza n. 916/2013 della Corte di appello di Milano con la quale era stata emessa la condanna generica al pagamento di somme quantificabili in base ai parametri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei medici del servizio sanitario nazionale.
La Corte di appello di Milano all’esito delle rinnovate operazioni peritali riformava parzialmente la sentenza di prime cure riducendo gli importi oggetto di condanna alle minori somme indicata in dispositivo oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Ricorrevano in Cassazione i medici specializzandi meglio specificati in epigrafe con un solo motivo di ricorso, cui resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992; art. 3 comma 36 L. 537/1993; art. 1 comma 33 L. 549/1995; art. 1, comma 66 e 67 L. 662/1996; art. 32 comma 12 L. 449/1997; art. 22 L 488/1999; art. 36 L. 289/2002. Errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE importi dovuti in virtù del riconoscimento dell’adeguamento della borsa di RAGIONE_SOCIALEo per
rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del personale medico di prima nomina del SSN ex art. 6 DLGS. 257/91 di cui alla sentenza n. 961/2013 resa inter partes dalla Corte d’appello di Milano sezione lavoro in data 24 luglio 2013 e pubblicata in data 16 ottobre 2013 passata in giudicato e notificata con formula esecutiva in data 24 Aprile-7 maggio 2014.
La Corte di appello di Milano non avrebbe erroneamente tenuto in considerazione gli incrementi contrattuali percentuali anteriori al 31 dicembre 1993 aderendo alle tesi del CTU.
Tale erronea interpretazione sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art 7 DL n. 384/1992 in ragione del presunto blocco vigente fino al 31 dicembre 1993, comportando, quindi, che il primo scatto biennale applicabile in favore RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti sarebbe quello maturato nel 1994 pari al solo 6%, con esclusione di quello precedente pari ad ulteriore 6% maturato nel 1992.
Il motivo di ricorso, inoltr,e pur prendendo atto della giurisprudenza di questa Corte in ordine al mancato riconoscimento dell’adeguamento triennale rappresenta la condivisibilità del riconoscimento di tale diritto come affermato dalla sentenza della Corte di appello passata in cosa giudicata in ordine all’an de beatur con riferimento all’adeguamento triennale delle borse di RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE specializzandi.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, avente ad oggetto la quantificazione delle differenze maturate a titolo di incremento triennale delle borse di RAGIONE_SOCIALEo, ha fatto corretta applicazione del giudicato avente ad oggetto il diritto alla predetta rideterminazione operato dalla sentenza n. 916/2013 della Corte di appello di Milano, mediante la quale era stata emessa condanna generica.
La censura sottopone a critica la decorrenza della quantificazione, rilevando che il CTU avrebbe escluso gli incrementi anteriori al 31/12/1993 con conseguente erronea quantificazione da parte della Corte di appello.
Va premesso che il giudicato esterno può essere oggetto di interpretazione diretta da parte della Corte di cassazione nella misura in cui il ricorrente ne deduca una scorretta interpretazione da parte del giudice di merito nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
Ciò posto, il motivo di impugnazione non sottopone a critica la pronuncia impugnata sotto il profilo di un’errata interpretazione del giudicato esterno contenuto nella sentenza della Corte di appello di Milano che ha riconosciuto il diritto all’adeguamento triennale, ma richiede a questa Corte di riconsiderare il dies a quo ai fini della sua quantificazione rispetto a quello indicato nella predetta pronuncia, ormai passata in cosa giudicata.
Come risulta a pag. 9 della sentenza impugnata il CTU di prime cure aveva erroneamente iniziato a considerare gli incrementi dal 1991 ‘mentre la pronuncia n. 916/2013 di questa Corte riconosceva gli incrementi limitatamente a quelli successivi al 1993. In ragione del blocco vigente fino al 31/12/1993 ai sensi dell’art. 7 DL. N. 384/1992 il primo scatto biennale applicabile in favore RAGIONE_SOCIALE appellati risulta quello maturato nel 1994 pari al solo 6% con esclusione di quello precedente maturato nel 1992 ‘.
Sulla scorta del dictum della Corte di appello relativo all’an debeatur la pronuncia impugnata ha rideterminato il quantum debeatur in ossequio al principio sopraindicato ormai avente autorità di cosa giudicata.
D’altra parte, l’autorità di giudicato copre in via definitiva il diritto di adeguamento triennale, sebbene questa Corte abbia affermato l’insussistenza del diritto all’indicizzazione e alla
rideterminazione triennale delle borse di RAGIONE_SOCIALEo (Cass. 4449/2018), anche sotto il profilo sottoposto in questa sede della decorrenza della sua maturazione che, si ripete, risulta essere stato definitivamente accertato dal 1994 con esclusione di quello precedente maturato nel 1992.
Tale profilo è dirimente di ogni altra questione e comporta il rigetto integrale del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che liquida in € 7.0 00,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione