Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32090 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9450/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1598/2023 depositata il 06/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1. -La società ricorrente ha chiesto ed ottenuto il rimborso della addizionale provinciale pagata sulla fornitura di energia elettrica da parte del fornitore di energia elettrica.
La legge che ha istituito tale addizionale ha previsto che essa fosse a carico del fornitore dell’energia elettrica, che avrebbe dovuto versarla al Fisco, salvo traslazione del relativo costo sull’utente finale, specificamente indicato in bolletta.
L’addizionale sulle accise per chi fornisce energia elettrica è stata introdotta con legge 511 del 1998, è rimasta in vigore per un po’ di anni, fino a che nel 2012 è stata abolita su tutto il territorio nazionale.
Una Direttiva UE del 2008 (n. 2008/118/CE) ha previsto che i singoli Stati membri possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse purché rispondano a specifiche finalità. Questa direttiva ha dunque fatto sorgere la questione se l’addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse una specifica finalità oppure no.
La società ricorrente è tra quelle che hanno ottenuto riconoscimento del diritto al rimborso della addizionale.
Molti consumatori hanno dunque fatto affidamento su quella direttiva per chiedere il rimborso ai fornitori della addizionale pagata sulle forniture di energia elettrica, sul presupposto che la legge interna, che ancora la prevedeva (quella come si è detto del 1998), era in contrasto con la normativa europea, in quanto imponeva una tassa (l’addizionale) senza che ciò rispondesse ad una specifica finalità.
La Corte di Appello di Venezia, adita in appello dal fornitore di energia, ha confermato la decisione di primo grado.
2. -Ricorre qui il fornitore di energia con due motivi, di cui ha chiesto il rigetto il PG., ed a cui ha fatto seguito il controricorso della società intimata.
Ragioni della decisione .
La questione qui posta è duplice: a) se l’addizionale provinciale sia un autonomo tributo, cosi che si giustifica solo se assolve ad una specifica finalità; o se invece sia un mero aumento quantitativo della usuale accisa sulle forniture di energia; b) se comunque, anche ove fosse autonomo tributo, il giudice possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono per contrasto con la direttiva europea.
Con tale motivo si pone la prima delle due questioni precedentemente indicate. Sostiene infatti la ricorrente che l’addizionale sulle accise non può essere considerata autonomo tributo, ma è piuttosto un mero aumento quantitativo della accisa a cui è aggiunta. In altri termini, l’addizionale è basata sul medesimo presupposto dell’accisa (la fornitura ed il relativo consumo), sui medesimi soggetti passivi, sulla medesima base imponibile (la quantità di energia consumata) e via dicendo, e non può considerarsi imposta autonoma, ma mero aumento di una imposta già esistente.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione dell’art. 6 l. 511 del 1998 e della Direttiva n. 200/ 118/CE.
Con la conseguenza che, non essendo una autonoma imposta, non è necessario chiedersi se essa risponda ad una specifica finalità, che è invece il requisito di legittimità di una imposta autonoma.
La tesi, in estrema sintesi, è la seguente.
Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 288 TFUE e 101 Costituzione.
Per poter dire che l’addizionale, finché è esistita, era in contrasto con il diritto dell’unione occorre postulare che la Direttiva abbia efficacia nei rapporti tra privati e che, dunque, dovendosene fare applicazione, si debba verificare se il diritto interno non vi contrasti.
Ma è noto che le Direttive hanno efficacia solo verticale, tra il privato e lo Stato, o il potere pubblico, e non già nei rapporti tra privati, e dunque, anche ammesso che l’addizionale abbia natura di imposta autonoma, non può farsi vaglio della sua legittimità alla luce della Direttiva, in un rapporto come quello di cui ci si occupa che intercorre tra due privati.
Ritiene il collegio che la questione vada rimessa alla pubblica udienza, principalmente per la seguente ragione.
La Corte di Giustizia, con decisione dell’ 11 aprile 2024 ( GCUE in causa C -316/22) ha risposto al quesito nei seguenti termini:
Su una vicenda assolutamente analoga, ossia di un soggetto privato che ha agito contro il suo fornitore per la restituzione della addizionale provinciale, un tribunale italiano ha sollevato questione pregiudiziale alla UE, ponendo due quesiti, il primo dei quali consiste proprio nella questione se la Direttiva del 2008 possa essere applicata direttamente nei rapporti tra privati, quando si controverte sulla restituzione della imposta, dall’uno all’altro soggetto, e dunque se si possano disapplicare le norme interne che con la direttiva siano ritenute confliggenti.
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Si tratta cioè di questioni perlomeno del tutto nuove rispetto al momento di introduzione della causa, e comunque tali da richiedere una maggiore ampiezza di riflessione.
Il che chiaramente comporta che si debbano verificare alcuni presupposti: a) che il diritto interno autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino o meno determinati orientamenti giurisprudenziali; b) se, in caso contrario, il soggetto a cui è chiesto di restituire la somma disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati, essendo escluso che si tratti di soggetto controllato dallo Stato.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Roma 8.11.2024
Il Presidente