Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32052 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME
SEZIONE TERZA CIVILE Data pubblicazione: 09/12/2025
composta dai signori magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
PASQUALE COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
AUGUSTO TATANGELO
Consigliere
ANTONELLA PELLECCHIA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
R.G. 2439/2024
Ad. 19/11/2025
C.C. 31/3/2022 SULL’ACCISA SULL’ENERGIA
INDEBITO ARRICCHIMENTO
–
ADDIZIONALE
ELETTRICA
-SENTENZA
CORTE COST. N.
43
DEL
2025 – CONSEGUENZE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2439/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 7663/2023 depositata il 28/11/2023;
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4432/2025
Numero di raccolta generale 32052/2025
Data pubblicazione 09/12/2025
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La questione, per quel che qui rileva, trae origine dalla domanda, azionata, in giudizio sommario ai sensi dell ‘ art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, dalla RAGIONE_SOCIALE di rimborso, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, della addizionale provinciale pagata dalla istante sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
A fondamento della sua pretesa, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che la legge interna istitutiva dell ‘ addizionale alle accise -poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 -era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l ‘ addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale.
Con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e condannava la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 8.799,99 a titolo di ripetizione degli importi versati da quest ‘ ultima per l ‘ addizionale provinciale sull ‘ energia elettrica.
La Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 7663/2023 pubblicata il 28/11/2023, dando atto dell ‘ intervenuta prescrizione decennale limitatamente ai pagamenti più risalenti, limitava la condanna a carico di RAGIONE_SOCIALE nell ‘ importo totale di €. 7.453,10 oltre interessi, respingendo per il resto l ‘ appello interposto dal fornitore di energia contro la decisione di primo grado;
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378
c.p.c.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4432/2025
Numero di raccolta generale 32052/2025
Il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. Data pubblicazione 09/12/2025
RAGIONI DELLA DECISONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 2033 c.c. per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto sussistente l ‘ indebito oggettivo.
2) Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988 e dell ‘ art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, dell ‘ art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell ‘ art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ‘ ordinamento degli enti locali – TUEL) e dell ‘ art. 19 TUEL, per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto assente la finalità specifica perseguita dall ‘ addizionale all ‘ accisa sull ‘ energia elettrica. Ove, peraltro, dovesse permanere una situazione di dubbio, si sollecita questa Corte a ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull ‘ Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell ‘ Unione europea.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e segnatamente dell ‘ art. 6 comma 1 d.l. n. 511 del 1988, della direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell ‘ art. 4 comma 3 del TUE, dell ‘ art. 288 TFUE, e degli artt. 11 e 117 Cost.: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno e compatibilità tra l ‘ ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010.
COGNOMEltro, ove dovessero permanere dubbi in proposito, questa Corte è sollecitata, anche in questo caso, a ‘disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull ‘ Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell ‘ Unione europea, anche in relazione a tale questione’.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4432/2025
Numero di raccolta generale 32052/2025
Data pubblicazione 09/12/2025
I motivi di ricorso -suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione -non sono fondati: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento – di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell ‘ illegittimità costituzionale del dell ‘ art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27/01/1989, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2/02/2007 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 24928, 24929, 28517, 28518 e 28527 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente – ai sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.
A tanto consegue l ‘ integrale rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso .
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Numero registro generale 2439/2024 Numero sezionale 4432/2025 Numero di raccolta generale 32052/2025
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Data pubblicazione 09/12/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME