Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME
SEZIONE TERZA CIVILE Data pubblicazione: 09/12/2025
Composta dai signori magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
PASQUALE COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
AUGUSTO TATANGELO
Consigliere
ANTONELLA PELLECCHIA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
R.G. 2592/2024
Ad. 19/11/2025
C.C. 31/3/2022 – ADDIZIONALE SULL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA –
INDEBITO ARRICCHIMENTO
SENTENZA CORTE COST. N. 2025 –
43 DEL CONSEGUENZE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2592/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 1483/2023, che si assume depositata il 10/07/2023;
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4433/2025
Numero di raccolta generale 32053/2025
Data pubblicazione 09/12/2025
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La questione, per quel che ancora qui rileva, trae origine dalla domanda, azionata, in giudizio sommario ai sensi dell ‘ art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, dalla RAGIONE_SOCIALE di rimborso, da parte della società RAGIONE_SOCIALE (in seguito: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), della addizionale provinciale pagata dalla istante sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011.
A fondamento della sua pretesa, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che la legge interna istitutiva dell ‘ addizionale alle accise – poi abolita su tutto il territorio nazionale nel 2012 – era in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, imponendo una tassa (l ‘ addizionale) che non rispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dal legislatore nazionale.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 6.380,53 a titolo di ripetizione degli importi versati da quest ‘ ultima per l ‘ addizionale provinciale sull ‘ energia elettrica.
La Corte d ‘ appello di Venezia, con sentenza n. 1483 del 10/07/2023, respingeva l ‘ appello interposto dal fornitore di energia contro la decisione di primo grado;
Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto affidato a cinque motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378 c.p.c.
All’adunanza camerale del 19/11/2025 i l Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Numero registro generale 2592/2024 Numero sezionale 4433/2025 Numero di raccolta generale 32053/2025
Data pubblicazione 09/12/2025
In via preliminare il Collegio rileva che la copia depositata dalla ricorrente della sentenza impugnata è aglifica, ossia priva dei dati identificativi normalmente impressi dal sistema informatico e che ne consentono l ‘ identificazione mediante numero di ruolo e data di pubblicazione, ma sul punto non vi è contestazione tra le parti costituite, cosicché deve ritenersi che esse concordino nell ‘ identificazione del provvedimento e sulla data di pubblicazione, identificata nel 10/07/2023 (tanto bastando a superare la rilevata carenza: Cass. n. 12971 del 13/05/2024 Rv. 671148-01); pertanto, in assenza di notifica della sentenza, il termine di sei mesi, veniva a scadere il 12/04/2022: e il ricorso è stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE il 29/01/2024, con conseguente tempestività dell ‘ impugnazione.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 2033 c.c. per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto sussistente l ‘ indebito oggettivo.
Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all ‘ art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988 e dell ‘ art. 1 par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, dell ‘ art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell ‘ art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ‘ ordinamento degli enti locali – TUEL) e dell ‘ art. 19 TUEL, per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto assente la finalità specifica perseguita dall ‘ addizionale all ‘ accisa sull ‘ energia elettrica.
Ove, peraltro, dovesse permanere una situazione di dubbio, si sollecita questa Corte a ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull ‘ Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell ‘ Unione europea.
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3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e segnatamente dell ‘ art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988, della direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell ‘ art. 4 comma 3 del TUE, dell ‘ art. 288 TFUE, e degli artt. 11 e 117 Cost.: inesistenza potere di disapplicazione del giudice interno e compatibilità tra l ‘ ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010. Data pubblicazione 09/12/2025
Peraltro, ove dovessero permanere dubbi in proposito, questa Corte è sollecitata, anche in questo caso, a ‘disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull ‘ Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell ‘ Unione europea, anche in relazione a tale questione’.
4) Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2935 c.c. e 2697 c.c. sulla compatibilità tra l ‘ ordinamento interno e il diritto unionale fino al 31 marzo 2010.
5) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio».
Con l ‘ ultimo motivo di gravame, la ricorrente impugna la condanna alle spese, prospettando la sussistenza di circostanze idonee a disporre la compensazione delle spese di lite, lamentando la discordanza di orientamenti giurisprudenziali esistenti in ordine alla materia oggetto del contendere.
I primi quattro motivi di ricorso -suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione -non sono fondati: su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento di cui a Corte costituzionale sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 dichiarativa dell ‘ illegittimità costituzionale del dell ‘ art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale),
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Numero sezionale 4433/2025
Numero di raccolta generale 32053/2025
Data pubblicazione 09/12/2025
convertito, con modificazioni, nella legge n. 20 del 27/01/1989, come sostituito dall ‘ art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2/02/2007 -, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 24928, 24929, 28517, 28518 e 28527 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. -fare integrale richiamo per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.
Il quinto motivo di ricorso è, poi, inammissibile per manifesta infondatezza, non spettando mai un diritto al soccombente a vedersi accordata la compensazione delle spese di lite e, sul punto, essendo incensurabile nella presente sede di legittimità la determinazione del giudice del merito di non procedervi.
A tanto consegue l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso .
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito,
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
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Numero di raccolta generale 32053/2025
dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19/11/2025. Data pubblicazione 09/12/2025
Il Presidente NOME COGNOME