Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18857 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18857 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16781/2021 R.G. proposto da:
elettivamente domiciliato in INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO -ricorrenteK.U.
Contro
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -controricorrenteA.P.
Avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3209/2020 depositata il 07/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale è stata dichiarata la K.U.
separazione personale dei coniugi con addebito carico del e quest’ultimo è stato condannato al risarcimento del danno nella misura di euro 10.000,00 in favore della moglie, nonché a contribuire al mantenimento di entrambi i figli con la somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per figlio) oltre spese straordinarie e con la somma di euro 200,00 mensili al mantenimento della moglie. K.U.
Il ricorrente si affida a cinque motivi. Si è costituita con controricorso la resistente. Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata trattata all’udienza camerale dell’11 maggio 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , l’ omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; la carenza di motivazione; l’ errata valutazione delle risultanze probatorie, in relazione agli artt. 143, 147, 151 comma 2 c.c. Si contesta ed impugna la legittimità della motivazione della sentenza impugnata, per aver rigettato la doglianza relativa all’errato addebito pronunciato a carico del ricorrente, omettendo quasi in toto l’esame di tutte le censure esposte in appello. Il ricorrente lamenta che per quanto riguarda l’addebito, il suo complesso ed articolato motivo di impugnazione sul punto è stato rigettato dalla Corte di merito con sole sette righe di motivazione (‘… quanto all’addebito della separazione, del tutto correttamente e condivisibilmente aveva provveduto il Tribunale di Venezia, date le plurime condotte violente o comunque, lesive (per esempio, l’impedimento alla controparte di entrare nella propria abitazione), del nei confronti della moglie, anche documentate tramite certificazione medica del RAGIONE_SOCIALE … ‘). Deduce che la sentenza si è tautologicamente risolta in una mera riproposizione, sterile ed acritica, di quanto già ritenuto dal Tribunale, del tutto erroneamente, svilendo così il diritto di difesa K.U.
del ricorrente e violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per evidente omessa pronuncia su specifici motivi di doglianza. In particolare deduce che egli aveva dato piena prova del fatto che la moglie aveva semplicemente inscenato una finta aggressione, allorquando nel maggio del 2013 era uscita di casa, tanto da meritarsi la denuncia querela 23/7/2013, che aveva poi dato origine ad un procedimento penale. Di contro, il procedimento penale nei confronti di esso ricorrente era stato archiviato e nulla a suo carico era emerso dalla testimonianza del figlio. Osserva che erroneamente la Corte territoriale ha dato per accertato che il ricorrente si fosse macchiato di ‘plurime condotte violente’, quando al contrario vi era la prova documentale in atti che il giudice penale avesse sconfessato la ricostruzione fattuale proposta dall’ex moglie . 2.- Il motivo è inammissibile.
2.1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso è gravemente carente nell’esposizione dei fatti di causa, poiché si limita stringatamente a dare atto della data del matrimonio, della nascita dei figli e che vi è stata una sentenza di primo grado di separazione dei coniugi, della quale non riporta neppure per sintesi i contenuti, così come non espone, ordinatamente e compiutamente, seppure per sintesi, i motivi d’appello; la esposizione dei fatti, lungi dall’essere una formalità, è un requisito di ammissibilità, funzionale alla comprensione dei motivi, e la sua mancanza incide sulla chiarezza e specificità delle censure (Cass. n. 6611 del 01/03/2022).
Questa Corte ha infatti affermato che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda ” sub iudice ” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non
condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenutoforma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 37552 del 30/11/2021).
2.3.- Con specifico riferimento alla doglianza proposta con il primo motivo, si osserva che la motivazione della Corte d’appello, sebbene stringata, ha dato atto delle ragioni per le quali si condivide il giudizio del primo giudice, valorizzando la sussistenza di una documentazione medica attestante le condotte violente. Pertanto, sono stati rispettati i parametri di una corretta motivazione per relationem (Cass. n. 20883 del 05/08/2019).
Di contro, il ricorrente omette di riportare, sia pure per sintesi, le statuizioni della sentenza primo grado, e il motivo si risolve in una censura in punto di fatto, criticando la motivazione di entrambe le sentenze perché non avrebbero valorizzato gli elementi probatori da lui offerti e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti che hanno portato alla crisi coniugale. Deve però qui ricordarsi che le censure di merito sono inammissibili in questa sede, e che per consolidato principio il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito (Cass. n. 12652 del 25/06/2020).
Ancora, si osserva che non è censurabile in questa sede della valutazione delle prove, rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 13918 del 03/05/2022; Cass. n. 6774 del 01/03/2022) e che ben poteva in questo caso il giudice civile discostarsi dalle valutazioni del giudice penale, posto che anche lo stesso giudicato penale fa stato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. solo in ordine all’accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, ma non è vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia (Cass. sez. un., n. 4549 del 25/02/2010; Cass. n. 14648 del 04/07/2011). Né la sentenza di assoluzione, né a maggior ragione, il decreto di archiviazione, impediscono al giudice della separazione di ravvisare gli estremi dell’illecito civile o la sussistenza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio; l’ illecito civile infatti, a differenza dell’illecito penale, è atipico e la violazione dei doveri matrimoniali non ha necessariamente rilievo penale.
3.- Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. la motivazione errata e contraddittoria, la mancata ammissione dei capitoli di prova orale, la illegittima compressione del diritto di difesa e prova dell’appellante, l’ istruttoria carente e l’ omessa pronuncia. Si contesta ed impugna la legittimità della motivazione della sentenza, per non aver pronunciato totalmente in ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, con conseguente vizio di omessa pronuncia ed illegittima compressione del diritto del difesa. Il ricorrente deduce che il secondo motivo di ricorso è strettamente legato al primo, poiché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sull’ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente nelle memorie ex artt. 183, comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e precisamente del 27/10/2016 e del 17/11/2016, già chieste nelle conclusioni di
primo grado. In particolare, il ricorrente aveva insistito per l’ammissione di prova per testi sulle circostanze che la moglie era entrata nella casa coniugale, in assenza del marito, in data 1.6.2013,che vi aveva trovato le cognate le aveva offese sicché il marito aveva apposto dei lucchetti (luglio 2016) sul cancello di ingresso e del portone. La parte lamenta che il Tribunale non abbia ammesso queste istanze istruttorie e che la Corte d’appello non si sia pronunciata sul punto.
4. Il motivo è inammissibile.
Si deve in primo luogo ribadire che la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione e in particolare che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415 del 29/10/2018; Cass. n. 20553 del 19/07/2021)
Il ricorrente non specifica la ragione per la quale il Tribunale non ha ammesso la prova né come la mancata ammissione sia stata oggetto di censura in appello, limitandosi ad affermare che ha replicato nelle conclusioni la richiesta di prova; non sono quindi realmente spiegate le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice ad ammettere tale prova, né la decisività del mezzo istruttorio. Il ricorrente si limita infatti ad affermare apoditticamente che si tratta di una prova decisiva, pur se essa,
per come ricapitolata in ricorso, tende a provare fatti che non sono di per sé incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dalla controricorrente (chiusura a chiave delle stanze che contenevano i suoi effetti personali, accesso consentito solo ai figli), posto che al più proverebbero un accesso alla casa familiare nella settimana successiva all’allontanamento , senza però che venga specificato cosa è accaduto nel periodo dal 1 giugno 2013 fino all’udienza presidenziale e al momento in cui il ricorrente afferma di avere cambiato le chiavi del cancello. Anche in questo caso la mancata esposizione dei fatti di causa, e delle ragioni della decisione di primo grado, incide in maniera significativa sulla chiarezza e comprensibilità del motivo.
5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art. artt. 360, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’ erronea interpretazione delle risultanze probatorie la violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., la carenza di motivazione e la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Si contesta ed impugna la legittimità della motivazione della sentenza impugnata, per aver pronunciato su una domanda non formulata dal ricorrente (e relativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dei figli) ed omesso di considerare le singole critiche svolte in appello circa il contributo in favore della moglie.
Deduce che l a motivazione della Corte d’Appello di Venezia è manifestamente illegittima, poiché il ricorrente nulla aveva lamentato circa l’assegno a favore dei figli, avendo incentrato unicamente le proprie doglianze sul mantenimento per la moglie. Osserva, inoltre, che su questo ultimo punto la motivazione appare illegittima, per aver del tutto omesso di considerare le numerose doglianze puntualmente esposte in sede di appello. Il particolare espone che sotto un primo profilo, la sua situazione reddituale del
risultava notevolmente peggiorata, come risulta documentato anche per tabulas, poiché egli gode semplicemente di uno stipendio di 1.600 € mensili come secondo maitre di un albergo ed è gravato da diversi finanziamenti. Deduce che detta situazione è ulteriormente peggiorata in virtù di una serie di eventi attestati da documenti (datatati marzo, ottobre e novembre 2020, nonché maggio 2021) e dei quali chiede l’acquisizione in quanto documenti di nuova formazione, il suo reddito si è contratto ad euro 800,00 mensili. Contesta inoltre come erronea la lettura della relazione della Guardia di finanza operata dai giudice di merito e deduce che la moglie ha risorse apprezzabili, poiché lavora con un compenso di euro 500,00 mensili e ha venduto un immobile acquistandone un altro.
6.- Il motivo è inammissibile.
Sulla statuizione relativa all’assegno per i figli la censura sconta una evidente carenza di interesse perché anche ove risponda a verità che egli non abbia esplicitamente impugnato questo capo della sentenza, la Corte di merito non ha modificato la decisione sul punto.
Non si esplicita quindi quale pregiudizio sarebbe derivato al ricorrente da una sentenza meramente confermativa di una decisione che egli non ha inteso impugnare.
In punto di riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, si deve osservare, in primo luogo, che non si possono produrre nel giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità, documenti nuovi che non siano stati prodotti in grado d’appello, né può darsi ingresso a nuove allegazioni. Quanto al resto si tratta di censure di merito, che qui non possono esaminarsi. La Corte d ‘appello h a operato una complessiva valutazione delle risorse economiche del ricorrente e si è -anche ma non solo- richiamata agli esiti complessivi di una indagine di Guardia di finanza; il ricorrente contesta la relazione conclusiva di questa indagine, senza che sia dato però di conoscere i contenuti di questo documento, se non
attraverso il riassunto che ne fa il ricorrente, il quale però sovrappone alla esposizione dei fatti effettivamente accertati (versamenti su un conto corrente) le sue personali giustificazioni (che detti versamenti servivano a pagare debiti familiari). In ogni caso il ricorrente non chiarisce per quale ragione questo specifico accertamento, nel contesto di una complessiva ricostruzione della sua posizione economico- patrimoniale, sarebbe decisivo. E’ poi irrilevante il richiamo alla posizione economica della moglie, che come lo stesso ricorrente ammette- è stata considerata dal Tribunale, che ne ha tratto al conclusione della sussistenza di disparità economica, valutazione richiamata anche nella sentenza di secondo grado.
8.- Con il quarto motivo si lamenta ex artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c. la violazione dell’art. 113 c.p.c. la carenza di motivazione, il travisamento di fatti, l’ erroneità dei presupposti e l’ omessa pronuncia; si impugna la motivazione della Corte territoriale che ha confermato la domanda di risarcimento danni endofamiliare a favore di controparte.
Il ricorrente deduce di aver lamentato l’inammissibilità della richiesta di natura risarcitoria, in quanto non proponibile innanzi al G.I. di prime cure, giudice della sola separazione, sin dalla prima comparsa e da ultimo riproposta pure in sede di precisazione delle conclusioni ed in memoria di replica. Ciò nonostante, il Tribunale ha ammesso la domanda risarcitoria, omettendo qualsiasi valutazione circa il discostamento operato rispetto alla propria stessa precedente giurisprudenza, specifica in materia. La Corte Territoriale, investita della questione ‘con un motivo d’appello ampiamente articolato in fatto ed diritto per un fronte di numerose facciate, nulla ha deciso in merito, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilità ‘ .
8.1- Il motivo è inammissibile.
La censura difetta di specificità poiché non illustra compiutamente le ragioni per cui il Tribunale ha respinto questa eccezione, pronunciandosi tanto sulla domanda di addebito che su quella risarcitoria, e come la decisione sia stata censurata in sede d’appello, segnatamente se il motivo d’appello fosse effettivamente relativo a questioni in rito ovvero solo di merito, come invece appare dalla motivazione resa dalla Corte, che tratta della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da comportamenti illeciti tenuti in famiglia.
Alcuni chiarimenti sono stati resi con la memoria depositata dal nuovo difensore, ma costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (Cass. n. 3780 del 25/02/2015; Cass. n. 17603 del 23/08/2011).
Nel motivo di ricorso si enuncia genericamente ‘ l’inammissibilità della richiesta avversaria di natura risarcitoria, in quanto non proponibile innanzi al G.I. di prime cure, in quanto giudice della sola separazione ‘ , e si afferma che ‘ ciò nonostante, il Tribunale ha ammesso la domanda risarcitoria, omettendo qualsiasi valutazione circa il discostamento operato rispetto alla propria stessa precedente giurisprudenza specifica in materia. La Corte Territoriale, investita della questione con un motivo d’appello ampiamente articolato in fatto ed in diritto per un fronte di numerose facciate, nulla ha deciso in merito, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilità ovvero di chiarire i motivi per cui, nel caso di specie, la giurisprudenza del Tribunale di Venezia -persino la stessa Sezione
-non meritava applicazione . E’ noto infatti che le due azioni -risarcitorie e separatizie -sono indipendenti ed autonome, sicché se esercitate entrambe davanti al giudice della separazione, la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile ‘ .
Si tratta quindi di un motivo oscuro, perché non fa riferimento alla norma processuale che sarebbe stata violata, né specifica cosa si intende per indipendenza e autonomia delle azioni di risarcimento e separazione. La censura è proposta sotto il profilo della violazione dell’art 113 c.p.c. (pronuncia secondo diritto) , della omessa pronuncia, del difetto di motivazione e dell’omesso esame di fatto decisivo, quest’ultimo peraltro non enunciato, posto che il fatto decisivo di cui si può lamentare l’omesso esame è il fatto storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass.n. 2268 del 26/01/2022). Non vi è alcun riferimento nel motivo di ricorso all’art . 40 c.p.c. (riferimento contenuto invece nella memoria, che tuttavia non è sanante) né alla questione della cumulabilità nello stesso processo di domande assoggettate a riti diversi, in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “per subordinazione” o “forte”(Cass. n. 11964 del 13/04/2022). Ma soprattutto, il motivo non è specifico sul punto di come sia stata sottoposta la questione alla Corte d’appello, affermandosi che si trattava ‘ un motivo d’appello ampiamente articolato in fatto ed in diritto per un fronte di numerose facciate ‘ , ma senza specificare se era stata sottoposta al giudice di secondo grado la questione della cumulabilità delle azioni e soprattutto se si era analizzata la sussistenza o meno di un vincolo di connessione forte tra le due domande in concreto prospettate.
La questione, infatti, non è priva di complessità, posto che, così come già specificato nella ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 sopra citata, seppure le principali figure di subordinazione sono costituite dal nesso di pregiudizialità-dipendenza e dal nesso di incompatibilità
fra rapporti sostanziali, tuttavia secondo parte della dottrina, le forme di connessione richiamate nell’art 40, comma 3 c.p.c. , non devono essere intese in senso tassativo, dovendovi ricomprendersi nella categoria generale della subordinazione tutte le figure di collegamento fra rapporti giuridici che siano in grado di condurre ad episodi di conflitti logici o pratici di giudicati.
Ciò rende evidente come non si possa decidere sul punto solo in base ad una genericamente enunciata ‘autonomia’ delle azioni, ma occorre verificare in concreto come le domande siano state proposte, come siano state valutate dal giudice di primo grado e come sia stata censurata la decisione.
Il tema della sussistenza o meno di una connessione qualificata tra le domande specificamente proposte in questo giudizio non è neppure affrontato nel motivo di ricorso, ove peraltro la parte riporta le sue (scarne) argomentazioni sovrapponendole, sicché non si distingue cosa abbia eccepito ed argomentato innanzi al giudice di primo grado, e cosa in appello. Ciò non consente a questa Corte di verificare se la risposta fornita dalla Corte d’appello, che si è richiamata alla sentenza di primo grado, rimarcando la illiceità delle condotte, sia pertinente rispetto al motivo di gravame, ovvero sia mancata la decisione su un motivo specificamente illustrato. Ed invero qualora si denunci la mancata pronuncia su un motivo d’appello, pur se non è indispensabile la sua trascrizione, è necessario che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello (Cass. n. 11325 del 02/05/2023). In difetto, il motivo non può che ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza.
9.Con il quanto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360, n. 3 e 5 c.p.c. la motivazione errata, la violazione dell’ art. 92 c.p.c.
per la illegittima mancata totale compensazione. Si impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di poter condannare l’appellante a rifondere le spese processuali, poiché il tenore delle questioni affrontate, la infondatezza delle tesi avversarie -almeno in parte qua – unitamente al complesso delle emergenze istruttorie già in atti, avrebbe dovuto determinare la condanna di controparte al ristoro delle spese di lite o, al più, la compensazione di esse. Il motivo è infondato.
Nella specie non è stato violato il principio della soccombenza, posto che in primo grado al ricorrente è stata addebitata la separazione; egli è inoltre soccombente sulla questione del mantenimento della moglie e l’appello è stato interamente respinto; pertanto non è stato violato il divieto di porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese di giudizio. Deve qui ricordarsi che anche in caso di reciproco e soccombenza il giudice non è obbligato a compensare le spese trattandosi di una facoltà, come espressamente prevede il secondo comma dell’articolo 92 c.p.c (‘ il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero ‘) e che in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (Cass. n. 11597 del 02/08/2002; Cass. n. 5828 del 16/03/2006; Cass. n. 20457 del 06/10/2011)
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 4.200,00, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 11/05/2023.