Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10711 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
COGNOME RITA NOME
COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28832/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME
-ricorrente-
contro
NOME.
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1197/2021 depositata il 15/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1197/2021, pubblicata il 15/4/21, in giudizio promosso nel 2014 da RAGIONE_SOCIALE ERAGIONE_SOCIALE.
cittadino danese, nei confronti di
COGNOME
NOME.
COGNOME
Oscuramento d’Ufficio
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Numero sezionale
1451,2023
COGNOME cittadina dell’ omissis I k
I.
per sentire
NOME(gri r:i i di rapadtivrirearale 1°711.’202
ata p ulo5icazione
20/04/2023
separazione giudiziale dei coniugi, unitisi in matrimonio nel 2002 in omissis (dalla quale unione erano nate, nel 2005 e nel 2008, due figlie) e stabilitisi in Italia dal 2010, ha confermato la sente del 2019 del Tribunale di Como, con la quale, a seguito di sentenza parziale di separazione del 2018, preso atto della pendenza concomitante del procedimento di divorzio, instaurato nel 2018, è stata respinta la domanda di addebito formulata dal marito, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva evidenziato una grave patologa della moglie, già insorta nel 2005, con una severa depressione, poi sfociata in disturbo bipolare e presentazione di equilibri psicologici molto instabili, contraddistint da continui alti e bassi, agitazione motoria ed alterazione de pensiero, ritenendosi riconducibili a alla patologia psichiatric riscontrata le persistenti condotte disfunzionali dalla stessa agite escludendosi che tale patologia, in quanto esistente dal 2005 potesse rappresentare la causa della frattura del matrimonio avvenuta nel 2014, nonché è stato fissato un assegno di mantenimento della moglie, a carico del marito, di C 1.000,00 mensili.
I giudici di appello, in particolare, hanno respinto tutti i motivi gravame dell’I E.K. rilevando: a) quanto alla questione dell’addebito, non si poteva attribuire alla patologia psichiatric della moglie, da tempo insorta ed accettata dal marito la ragione del venir meno dell’affectio coniugalis, che, già alla data del deposito del ricorso per separazione, nel novembre 2014, avevano avviato nuove relazioni sentimentali, consolidatesi, quanto alli E.K. I, con la nascita del terzo figlio, dalla relazione con u nuova compagna, e peraltro tale patologia rendeva la moglie neppure in grado di comprendere a pieno l’inadeguatezza dei propri comportamenti nei confronti del marito e delle figlie, il che avrebbe dovuto essere compreso dal marito alla luce dei doveri di
COGNOME Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO Numero sezionale 1451,2023 ro di ncoltl i enerale solidarietà umana che contraddistinguono il fondame Nume COGNOME 10711,2023 nto deii uni ne uata pubb icazione 20,04,2023 matrimoniale, tra i quali va inclusa, con carattere di priorità, tutela della condizione di malattia del coniuge; b) era poi corretta la previsione di un contributo al mantenimento della moglie, di C 1.000,00 mensili, in considerazione dell’evidente disparità reddituale esistente tra le parti (1 1 1 NOME COGNOME ingegnere specializzato in petrolchimico, si occupa di progettazione di impianti petroliferi, ha reperito dal 2018 una nuova attività in omissis ove si trasferito con le figlie, gode di un salario annuo di UDS 215.000,00, oltre il 30% di incentivi sullo stipendio, di una serie di bene(it mensili sui costi dell’affitto dell’abitazione) e dell’assenza in alla moglie (la quale, in assenza di una stabile attività lavorativa ragione della grave patologia psichiatrica di cui era afflitta, e stata costretta a trasferirsi in i omissis non potendo permettersi il pagamento di un affitto in Italia, andando a vivere nel monolocale di sua proprietà in omissis con conseguente perdita anche degli introiti derivanti dalla relativa messa a reddito) di mezzi sufficien a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, comunque assestato su livelli medio alti; c) alcun contributo al mantenimento delle figlie poteva essere posto a carico della madre, in condizioni precarie condizioni economiche; d) la decorrenza dell’assegno di mantenimento fissato in C 1.000,00 doveva ritenersi dal momento della pubblicazione della decisione di primo grado, mentre doveva confermarsi il maggiore importo di C 2.000,00 mensili, per i periodi pregressi, considerato che l situazione reddituale dell E.K. per gli anni di imposta dal 2015 al 2020, era stato sempre di un certo rilievo ed anzi negli ultim anni significativamente migliorata; e) non ricorrevano i presupposti per la revoca del sequestro conservativo, disposto nel corso del giudizio di primo grado, sull’immobile in omissis di sua proprietà, ai sensi dell’art.156, comma 6 c.c., persistendo pericolo, in ragione del perdurante inadempimento della parte 3 di 15 RAGIONE_SOCIALE NG CA 3 Ser ial#: 4e95243674bbe 68b7600da 382556fd7b Firmato Da: COGNOME NOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE Ser i a l#: 6bddbo 6d4a 6bd53294bOc ia91c853b577 F irmato Da: COGNOME NOME NOME Da Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Nuwaro di raccolta generale 113711,2023
obbligata ad adempiere all’obbligo di versamento deiraS,Sednd di uatnoubblicazione 20,04,2023 ma ntenimento .
Avverso la suddetta pronuncia, cassazione, notificato il 12/11/2021, affidato a dodici motivi, n confronti di COGNOME NOME COGNOME (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria. NOME.COGNOME. propone ricorso per
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, e art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.143, 151, comma 2, 2727 e 272 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione al mancato addebito del separazione alla moglie; b) con il secondo motivo, la violazione, es art.360 n.3 c.p.c., degli artt.147 e 151, comma 2, c.c., 115 e c.p.c, in relazione alla mancata considerazione del grave pregiudizio per l’educazione dei figli, avendo la COGNOME NOMEK. «maltrattato e violentato le figlie», presupposto sufficiente per la pronuncia di addebito; c) con il terzo motivo, la violazione, e rt.360 n. 3 c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c., per avere la C d’appello travisato la prova della capacità di intendere e di volere della COGNOME moglie, NOME risultante dai certificati medici COGNOME in COGNOME atti, con conseguente piena imputabilità alla stessa dei comportamenti contrari ai doveri coniugali che hanno reso intollerabile la convivenza; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. c.p.c., degli artt.156 cc. e 3 e 4 I. 898/1970, per avere la C d’appello, nel ritenere corretta la corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie, tenendo in considerazione i redditi percepiti dall’i E.K. [nell’attualità (2020-2021), esorbitato d propri poteri, quale giudice della separazione personale, essendo la potestas iudicandi limitata alle statuizioni economiche da adottare fino al momento della comparizione dei coniugi davanti al giudice del divorzio e quindi fino al 21/2/2019, data di pronuncia dei provvedimenti provvisori presidenziali in sede di divorzio; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 26
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nerale 10711,2023
ero di racQolta ge Num il i rrubblicamone 20/04/2023
2727 e 2729 c.c. e 115 -116 C . P . C ., in punto di afferm ata NOME a Ia economica della RAGIONE_SOCIALE NOME mai dimostrata; f) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.29 Cos 116 c.p.c., per mancata valutazione dell’omessa disclosure della situazione reddituale da parte della RAGIONE_SOCIALE NOME la quale aveva ignorato i molteplici ordini giudiziali di prodizione documentazione reddituale; g) con il settimo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., in punto di travisamento della prova secondo cui la moglie non potrebbe lavorare a causa della patologia psichiatrica che l’affligge; h) con l’ottavo motivo, la violazione, ex art.360 n c.p.c., degli artt.115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte d’appel
compreso che gli appartamenti di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. in omissis pono due, di cui uno sarebbe sicuramente affittato; i) con il nono motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt Cost., 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e 3 e 4 1.898/1970, in pu di esonero della madre anche da una minima contribuzione per il mantenimento delle figlie, in quanto il mantenimento dei figli costituisce dovere inderogabile di entrambi i genitori; I) con i decimo motivo, l’apparente e contraddittoria motivazione in punto di decorrenza dell’assegno di mantenimento dal 2016 o quantomeno dal febbraio 2018, in quanto i presupposti per la riduzione sussistevano già da prima dell’epoca di pubblicazione della decisione di primo grado; m) con l’undicesimo motivo, la violazione dell’art.709 ter c.p.c., comma 4, per travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei redditi 2016-2017-2018, sussistendo i presupposti per la riduzione dell’assegno di mantenimento già dal 2017-2018; n) con il dodicesimo motivo, la violazione dell’art.156 comma 6 c.c., in punto di mancata revoca del sequestro conservativo sull’immobile di proprietà del ricorrente, non essendoci più pagamenti da garantire.
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Il ricorrente, con COGNOME nota del 30/11/2021, COGNOME a COGNOME !at9 p ubVI I i ca9 o n e 20,04,2023 vccolta2f rrale 10711,2023 dell’avvenuta notifica, in data 12/11/2921, di un ricorso «per revocazione» della sentenza della Corte d’appello di Milano, qui impugnata, con ricorso per cassazione e si sono prodotte le sole relate di notifica. Ora solo la avvenuta revocazione della sentenza di appello determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse (Cass. 9201/2021), che allo stato, quind sussiste, avendo in memoria il ricorrente insistito per la cassazion della sentenza di appello.
Le prime tre censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, essendo tutte relative al rigetto della domanda di addebito della separazione, sono fondate.
3.1. L’1 E.K. COGNOME come si desume dalla stessa impugnata sentenza (pag. 3) – con il primo motivo di appello avverso la decisione d primo grado, aveva dedotto che la moglie – come dimostrato dalle diverse certificazioni mediche in atti «dei terapeuti dott. omissis
omissis l», e dalle «valutazioni psicologiche effettuate nelle espletate c.t.u.» – era affetta da un disturbo bipolare che non aveva condizionato la sua capacità di intendere e di volere e che, pe questo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale disturbo non le impediva di rendersi conto della gravità dei suoi comportamenti nei confronti del marito e dei figli, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Le continue scenate e scatti di collera, gli allontanamenti dall residenza coniugale, la mancanza di collaborazione e di assistenza familiare, la denuncia per il gravissimo episodio di abuso sessuale nei confronti delle figlie, avevano – ad avviso dell’appellante evidenziato come la separazione fosse causalmente riconducibile alle condotte poste in essere dalla NOME.NOME. in violazione de doveri coniugali.
A fronte di tale censura, la Corte d’appello ha ritenuto di escludere l’addebito alla moglie della separazione personale a fronte,
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Numero. di racciplta ganerale 10711,2023 essenzialmente, COGNOME della COGNOME non COGNOME imputabilità COGNOME al COGNOME coniue pubblicVone 20,04,2023 comportamenti contrari ai doveri coniugali contestati alla stessa, rilevando che, dalla documentazione anche medica in atti, emergeva sia che la patologia psichiatrica della moglie, da tempo insorta ed accettata dal marito, non aveva costituito la ragione del venir meno dell’affectio coniugafis, atteso che, già alla data del deposito del ricorso per separazione, nel novembre 2014, i coniugi avevano avviato nuove relazioni sentimentali, consolidatesi, quanto ali’ NOME.K. con la nascita del terzo figlio, dalla relazione con nuova compagna, sia che tale patologia rendeva la moglie neppure in grado «di comprendere a pieno» l’inadeguatezza dei propri comportamenti nei confronti del marito e delle figlie.
Più precisamente, la decisione della Corte d’appello si fonda: a) sul rilievo che la patologia, da cui 1.1 M.K. I era affetta fin 2005, non aveva impedito ai coniugi di continuare a vivere insieme fino al 2014 (anno della separazione), pur nella piena della condizione di fragilità consapevolezza, da parte dell’ E.K. psichica della moglie, che aveva – nella sostanza – accettato, modificando il proprio assetto di vita e l’organizzazione lavorativa e familiare; b) sulla considerazione che la patologia da cui era affett K M.. la , COGNOME la aveva resa «fragile, instabile, e soprattutto scarsamente in grado di comprendere a pieno l’inadeguatezza dei propri comportamenti» (come si desumerebbe dalla relazione del 2 luglio 2018, a firma della dr.ssa COGNOME) nei confronti delle figli del marito, il quale – anziché stigmatizzare tale condizione avrebbe dovuto comprendere la moglie, alla luce del dovere di solidarietà e della assistenza morale e materiale che il matrimonio impone ai coniugi; c) sul rilievo che la causa della rottur dell’unione coniugale sarebbe, per contro, attribuibile al fatto che «la coppia aveva verosimilmente già avviato nuove relazioni sentimentali», che, quanto meno per I E.K. consolidavano con la nascita di un terzo figlio, dopo la separazione dalla moglie.
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Numgro iii racciDlta gerrale 10711,2023
3.2. Orbene, in tema di separazione personale dei coniugi, gues a coniug i COGNOME pubblicazione 20,04,2023 Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, «consapevolmente e volontariamente contrario» al doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza (cfr. Cass., n. 40795/2021; Cass. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005).
Sin dagli anni ’90 (Cass. 961/1992) si è affermato che «In tema di separazione personale dei coniugi l’indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabllità – che è riservata al giudice del merito e, se sorretta da congrua motivazione, non è censurabile in Cassazione – non può basarsi sull’esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo; ne consegue che la violazione del dovere di fedeltà può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero». Da ultimo (Cass. 2960/2017) il principio è stato ribadito: «in tema di separazione personale dei coniugi, l’indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 3 comma 1, n. 5, c.p.c..».
Ancora, va richiamato il principio espresso da Cass. 18074/2014 (in termini anche Cass. 16691/2020) : «In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
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fungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed fn ua ia pubblicazione 20,04,2023 conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa fa responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intofferabllità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica».
3.3. Nella specie, nei motivi in esame si prospetta, tuttavi proprio l’omesso esame di fatti decisivi, laddove si contesta, come travisamento della prova, l’esame ed interpretazione operato dalla Corte di merito del contenuto delle certificazioni mediche e della consulenza tecnica d’ufficio in punto di capacità psichiche della NOME.K.
In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l’errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazion costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’ 115 del medesimo codice, l’errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 37382/2022).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che – al di là della rubrica, di per sé non significativa e non vincolante per la qualificazione de vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di dirit della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profil giuridico, il contenuto della censura (Cass. 7981/2007; Cass. 5848/2012; Cass. 14026/2012; Cass.S.U. 17931/2013; Cass. 23381/2017) – il ricorrente si dolga della carenza totale di motivazione dell’impugnata sentenza, quanto all’omesso esame
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cirgi di r r ac u liltue INDIRIZZO2023
delle certificazioni dei dott.ri COGNOME COGNOME i lla p u l ibicazione 20/04/2023 desumeva – in maniera inequivocabile – che la COGNOME NOME. COGNOME aveva evidenziato «buona capacità di critica e di giudizio», un adeguato «compenso psichico», essendo perfino «in condizioni psichiche idonee per valutare, comprendere il significato e il valore di un atto notarile». La NOME NOME «parsa sempre lucida ben orientata nel tempo e nello spazi», e non aveva «dato segni di alterazioni deliranti o formali del pensiero: il pensiero è risultato coeso e privo di polarizzazioni a carattere psicopatologico».
3.4. Ebbene, tali certificazioni – sebbene – come si evince dalla stessa sentenza impugnata – fossero state prodotte in giudizio, non sono state in alcun modo considerate dalla Corte.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che ha determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150).
Quanto alle risultanze della c.t.u. è evidente che la Corte è incors nel vizio motivazionale dedotto sul contenuto della stessa, avendo omesso di considerare – con riferimento alla consulenza COGNOME citata dalla stessa Corte – che la patologia della quale era portatrice la COGNOME M.K. COGNOME non involveva «alcuna valutazione circa le facoltà mentali», essendo apparsa la medesima «lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio […I le capacità mnestiche,
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attentive e di concentrazione appaiono nella norma», e ilata c p uglica9 on e 20,04,2023 medesima «non ha mostrato segni di alterazioni deliranti o formali del pensiero». Se ne deve inferire che la sentenza impugnata, laddove ha concluso che la donna era «scarsamente in grado di comprendere a pieno l’inadeguatezza dei propri comportamenti nei confronti del marito e delle figlie», è del tutto apodittica, e priva di motivazione, non confrontandosi neppure con il quadro probatorio in atti.
Tanto più che la capacità di intendere e di volere della moglie era confermata anche dal fatto che la medesima, nel maggio 2014, aveva sottoscritto una scrittura con il marito, con la quale s regolavano le condizioni che avrebbero dovuto consentire una prosecuzione della convivenza.
3.5. In ogni caso, va osservato che, in tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui s manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica dell persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell’equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un’oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza: In siffatta ipotesi, ove l’alt coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale (fatto imputato, nella specie, dalla Corte alll E.K. D, ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto – con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti – se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell’impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d’atto di una non superabile e già
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maturata situazione di impossibilità della convivenza, COGNOME ss Uata ubblicazione 20/04/2023 13021/1995).
Tale principio, nella sostanza, è stato, di recente, confermato da questa Corte, laddove ha statuito che le reiterate violenze fisiche morali inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazio talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estre gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 31351/2022; Cass. 3925/2018).
3.6. Nel caso di specie – come si desume dalla stessa sentenza impugnata – il ricorrente aveva evidenziato (pag. 3) le «scenate e atti di collera» posti in essere dalla moglie nei confronti del marito e delle figlie, che avevano indotto li RAGIONE_SOCIALE a chiedere e ad otten (qualche mese prima della separazione) un provvedimento ex art. 342 bis c.c. – trascritto, nella parte essenziale nel ricorso, e la allegazione agli atti del giudizio di primo grado è stata indicata, n rispetto del principio di autosufficienza – che conteneva l’ordine alla moglie di «cessare immediatamente i comportamenti violenti descritti nel ricorso, nonché di allontanarsi immediatamente dall’abitazione familiare».
Né assume rilievo alcuno – al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello – la tolleranza del marito, che avrebbe sopportato tale situazione dal 2005 (anno dell’insorgenza della patologia) a 2014 (anno della separazione).
Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato che è irrilevante, ai fini dell’addebito della separazione, l’eventuale tolleranza di u
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mer drac,i9Itignerale COGNOME COGNOME10711,2023
coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da p art i,ro ala pubblicaione 20/04/2023 vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili, no essendo configurabile un’esimente oggettiva, che faccia venire meno l’illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile (Cass. 5762/1997; Cass. 19450/2007; Cass. 25966/2022).
In definitiva, la sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno coniugi, laddove non comporti una effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice, ai fini della chiesta pronunc sull’addebito della separazione personale tra i coniugi, dalla verific e valutazione dei comportamenti coniugali in rapporto alla eventuale violazione dei doveri di cui all’art.143 c.c., ed alla efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
3.7. Assume anche rilievo, ai fini della intollerabilità de prosecuzione della convivenza anche nei confronti dei figli (art. 151 c.c.), l’episodio, dedotto dal ricorrente nella sentenza di appel (pag. 3), della denuncia penale nei confronti della moglie per i gravissimo fatto degli abusi sessuali sulle figlie minori, per il qu (come da memoria) la medesima sarebbe stata condannata a quattro anni di reclusione (con COGNOME pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della stessa, in sede di divorzio e appello). Tale episodio è avvenuto nel 2018, durante il corso del giudizio di separazione, per cui poteva essere considerato sia dal giudice di primo che da quello di secondo grado, al quale era stato riproposto.
La tempestiva proposizione della domanda di addebito, invero, non impedisce che la stessa sia pronunciata anche per fatti sopravvenuti, o comunque conosciuti nel corso del giudizio di separazione (Cass. 1919/1984). In tal senso si è, altresì, affermat che «il coniuge che proponga domanda di separazione con pronuncia di addebito all’altro coniuge può dedurre perfino in appello nuovi fatti verificatisi nel corso del giudizio di appello in
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aggiunta a quelli fatti valere in primo grado, in quanto a nu ala pubb icazione 20,04,2023 deduzione non immuta ne il petitum, ne’ la causa petendi della domanda» (Cass. 5020/1990). Nel caso di specie, la violenza sessuale sulle figlie non mutava la causa petendi dell’addebito, fondata sulla violazione del dovere di assistenza nei confronti del marito e delle figlie, essendosi solo ulteriormente dedotto l’aspett specifico della condotta del genitore causa di grave pregiudizio sui figli.
Quanto, infine, alle relazione extraconiugali, che peraltro avrebbero riguardato entrambi i coniugi, la Corte territoriale si è espressa i termini di «verosimiglianza», laddove il nesso causale tra la relazione extraconiugale e la rottura dell’unione coniugale va accertato dal giudice con rigorosa ricostruzione dei fatti (Cass 20866/2021).
3.8. La sentenza deve pertanto essere cassata.
Le restanti censure, attinenti alla questione dell’assegno mantenimento richiesto dalla moglie, sia in relazione al periodo di riferimento (stante la contemporanea pendenza del giudizio di divorzio instaurato tra le parti nel maggio 2018) ed alla documentazione reddituale da prendere in esame al momento della decisione, sia con riguardo ai presupposti per il riconoscimento, nonché alle questioni del contributo della madre al mantenimento delle figlie (negato dal giudice del merito sulla sola base de precarie condizioni economiche della stessa), della anticipazione della decorrenza (dall’ottobre 2016, data di presentazione dell’istanza ex art.709 ter c.p.c. dell’] E.K. I o dal marco 2018 da di presentazione di istanza di modifica) della riduzione disposta in corso di causa dell’assegno di mantenimento e di revoca del sequestro ex art.156, comma 6, c.c. disposto a carico dell’I E.K. garanzia dell’adempimento dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento, sono di conseguenza assorbite.
Numero sezionale L1151,2023 La Corte d’appello, all’esito della valutazione dell’an (ove venga Numero eli raccolta ge -rierale 10711,2023 respinta la richiesta di addebito della separazione a i iaDatInOlgibiNone 20,04,2023 condizione ostativa all’attribuzione dell’assegno in suo favore) dovrà verificare, per il periodo in cui, nella contemporanea pendenza del giudizio di divorzio, i rapporti economici tra le parti continuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudizio di separazione (Cass. 3852/2021; Cass. 7547/2020; Cass. 27205/2019; Cass. 24991/2010), le condizioni economiche dei coniugi, avuto riguardo alla necessità di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( cfr. Cass. 12196/2017; conf. Cass. 16809/2019; Cass.4327 /2022) ed al particolare dovere di collaborazione processuale che, nel procedimento di separazione personale e in quello di divorzio, è imposto a entrambi i coniugi, i deroga alla disciplina ordinaria dell’onere della prova, lasciata d regola COGNOME alla COGNOME libera COGNOME iniziativa COGNOME delle COGNOME parti COGNOME interessate COGNOME (Cass. 22616/2022).
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la senten impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.II giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti i restant cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sian omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in cas diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2023
IL PRESIDENTE