Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22294 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16655/2023 R.G. proposto da:
INDIRIZZO> , elettiva mente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) NOME
-ricorrente-
contro
NOME I. elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
NOME
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale
2064,2024
Numud e Ltfilt A i. gernerale avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NOME 22294,2024 b;ata puTblicazione 07,08,2024 811/2023 depositata il 17/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.3/2023 pubblicata il 2.1.2023, nel giudizio separazione personale tra NOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOMENOME pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitando la stessa ad entrambi, rigettando la domand di assegno di mantenimento della moglie e compensando
il Tribunale di omissis interamente tra le parti le spese del giudizio.
Con sentenza n.811/2023 pubblicata il 17-5-2023 la Corte d Appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da NOME M.C.
avverso la citata sentenza, addebitava la separazione V.S. NOME a causa delle condotte violente e reiterate dall stesso tenute e poneva a carico di quest’ultimo il contribut mantenimento della moglie, quantificato in C 2.000 mensili condannando l’appellato alla rifusione delle spese del doppio gra di giudizio.
Avverso tale sentenza
ha proposto ricorso per
VS.
NOME
cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti di
NOME.
NOME
I, che resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consigl norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c. p. c ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione articoli 151 c.c. 10 comma e 143 c.c. 2° comma, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere la Corte di merito violato errata applicazione delle norme di condotta imperative, fiss negli articoli 143 c.c. comma 2° e 151 comma 2° c.c., ch prevedono per i coniugi il reciproco obbligo di fedeltà, inderogab
NOME
umero zionale 2064/2024
ex art. 160 c.c., quale dovere derivante dal matrimo r m o Rp l ac avviso colta generale 22294/ . 2024 del ricorrente la Corte d’appello ha omesso di valutare i dwzbini Mi o n e 07708,2024 su cui operano le condotte dei coniugi: da un lato le violenze, con i limiti sopra esposti, rappresenterebbero comunque violazione dei doveri coniugali, dall’altro l’infedeltà che si inserisce in un quad autonomo rispetto alle violenze ed assume valenza causale idonea a determinare la fine del matrimonio; ii) con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c. n. 5, p non avere la Corte territoriale esaminato le dichiarazioni rese dalla moglie nel procedimento penale R.G.N.R 375/2019 celebrato a carico del V.S. ; la M.C. aveva riferito di un unico episodio di violenze cosi affermando: “Io sono rientrata dopo il lavoro e mio marito è arrivato subito Era qualche giorno che era un po’ agitato, un po’ nervoso. Abbiamo cominciato subito a discutere, ha iniziato dicendo che voleva andarsene perché non era soddisfatto di come andavano (e cose e poi sinceramente non ricordo neanche come, siamo arrivati ad azzuffarci. Naturalmente la sua stazza è più grossa, è più grande, quindi io ne ho prese più di quelle che ho dato” (proc. 375/2019 verbale d’udienza 21.11.2019 alle pag-5-6); da quanto sopra emerge, secondo il ricorrente, un clima familiare caratterizzato da situazioni di reciproca intolleranza sfociata i aggressioni della sfera personale di entrambi i coniugi, fatto ch integra la condizione di omogeneità delle condotte aggressive; iii) con il terzo motivo la violazione o falsa applicazione dell’artico 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, per avere la C d’appello omesso di considerare che la testimonianza della sorella dell’ex moglie era de relato e quindi priva di valore probatorio; iv) con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per travisamento d prova, avendo la Corte d’appello omesso di considerare le dichiarazioni rese dall’ex moglie nel procedimento penale di cui sopra e la relativa sentenza di assoluzione n. 32/2020 del Tribunale 3 di 12 RAGIONE_SOCIALE NG CA 3 Ser ial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b Firma to Da: NOME COGNOME Emewp Da: RAGIONE_SOCIALE QUALIFIED CA 1 Ser ial#: 469130c 130daadd7 F irma to Da: COGNOME NOME Da Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Numeso di raccoe gedierale 22294,2024
RAGIONE_SOCIALE CA 3 Ser ial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b Firma to Da: COGNOME Emewp Da: RAGIONE_SOCIALE QUALIFIED CA 1 Ser ial#: 469130c 130daadd7 F irma to Da: COGNOME NOME NOME di Urbino emessa nel proc. 375/19 R.G.N.R. per maltrattamen i a ilata puillicazione 07,08,2024 cui era risultata la non abitualità delle condotte violente; v) con quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c. comma 1°, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per avere la Cort territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per porre a cari dell’odierno ricorrente l’assegno di mantenimento in favore della moglie avuto riguardo alla insufficiente disponibilità reddituale della stessa in relazione al pregresso tenore di vita; deduce l’omessa considerazione del documento n. 3 allegato alla memoria di costituzione in appello, che attesta la distribuzione di utili societ avvenuta nel dicembre 2022 e, in ragione della consistente partecipazione societaria riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE quest’ultima aveva ottenuto la somma di euro 129.975,09; rileva che la ricostruzione delle situazioni reddituali dei coniugi costituis travisamento del vero, anche perché pure l’ex moglie, in ragione della sua quota di partecipazione del 21%, può confidare sul fatto, evidenziato dalla Corte di merito, che la “RAGIONE_SOCIALE” (RAGIONE_SOCIALE ha “… elevati accantonamenti per riserve straordinarie”; rimarca che l’ex moglie, in costanza di matrimonio, ha potuto realizzare un patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà, acquisito con proventi provenienti dalle attività del ricorrente deduce che è documentata l’esistenza immobiliare di proprietà esclusiva della di un NOME patrimonio costituito da case e M.C. terreni, suscettibili di produrre reddito, oltreché da abitazioni i comproprietà con il ricorrente (certificazione catastale proprietà COGNOME NOME allegati nn. 5-7-9-10- al ricorso introduttivo di primo grado); vi) con il sesto motivo la violazione dell’art. c.p.c. nella parte in cui la Corte di merito, pur avendo rilevato l parziale soccombenza dell’appellante, ha onerato l’appellato delle spese di entrambi i gradi di giudizio; deduce che il secondo comma dell’articolo 92 c.p.c. statuisce che il giudice può compensare spese fra le parti parzialmente o per intero nel caso di contrasto4 di 12 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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rac , i liaAarale 22294,2024
mutamento di giurisprudenza e richiama la pronunc ia A ‘ 1Dat al) uMca zi on e 07,08,2024 Corte (Cass. 3923/2018), che aveva statuito l’idoneità dell’infedeltà successiva alla violenza a fondare l’addebito della separazione ad entrambi i coniugi.
I motivi primo, secondo, terzo e quarto, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto tutti involgenti la questione dell’addebito della separazione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio RAGIONE_SOCIALE intende COGNOME qui COGNOME convinta mente COGNOME ribadire, COGNOME in COGNOME tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). E’ stato altresì precisato che le violenze fisi costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merit dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relativ pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporal delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cas 7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell’affectio confugalis (Cass.3925/2018; Cass.31351/2022).
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um2 1U . r t a j cé6dt r a ,
4. Nel caso di specie, la Corte di merito si è attenua 5Jata pncazione 07,08,2024 principi, e ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte violente e maltrattanti del marito fossero state la causa scatenante dell’irreversibilità della crisi coniugale.
gearale 22294,2024
La Corte d’appello ha riportato nella sentenza impugnata le allegazioni anche in fatto svolte dall’appellante e odiern controricorrente, secondo cui quest’ultima “ammette la violazione dell’obbligo di fedeltà, ma deduce, da un lato che tale violazione era dovuta alla situazione di crisi preesistente, in gran parte ascrivibile al comportamento possessivo del marito, spesso assente ed interamente assorbito dagli impegni lavorativi, dall’altro che era successivamente intervenuta tra i coniugi una piena riappacificazione, per circa un anno, cui erano seguite condotte violente ed aggressive del marito, con percosse e minacce di morte, che avevano reso intollerabile la convivenza, costringendola ad allontanarsi da casa e porre fine alla convivenza”.
Posto che il fatto della piena riappacificazione dei coniugi dopo l’infedeltà della moglie per un periodo duraturo non era messo in discussione dal ricorrente, il quale nei giudizi di merito assumeva che, tuttavia, l’infedeltà precedente avesse inciso causalmente sulla crisi familiare, la Corte di merito ha, dunque, scrutinato l risultanze probatorie relative ai successivi episodi di violen perpetrate in danno della moglie e ha concluso ritenendole provate “oltre che dalle denunce e dagli atti istruttori dei procedimenti penati, dalla certificazione medica del P.S. di onnissis del 31.3.2019 ove vengono riscontrate alla signora NOME. ecchimosi in varie parti del corpo (“una vasta ecchimosi rosso violacea a gluteo e bacino sinistra.., ecchirrgosi rosso violacee peri-orbita ria destra ed ala nasale destra, alcune ecchimosi dolenti di gamba bilaterali), nonché dalle riproduzioni fotografiche in atti che attestano le lesioni cagionate dall’appellato. Gli episodi di violenza risultano altresì confermati dalle dichiarazioni rese in sede penale dalla
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sorella dell’appellante’ COGNOME NOME COGNOME NOME la quale ha r r tq a Ny e er i g di ra t c r í a 9Ita generale 22294,2024 uggi r ion e 07,08,2024 ricevuto le confidenze della sorella in ordine ai maltrattamenti subiti dal marito per motivi di gelosia ed ha riferito di averl soccorsa in occasione dell’aggressione subita in data 29.3.2019, allorquando l’appellante, dopo essere stata picchiata violentemente dal marito, era salita immediatamente in macchina ed appariva terrorizzata ed in stato di shock. Anche la figlia NOME, sentit all’udienza del 6 maggio 2023, ha confermato i comportamenti aggressivi e violenti del padre, riferendo di aver notato più volte lividi sul corpo della madre e di aver perfettamente compreso le origini degli stessi”.
Alla stregua di detto contesto probatorio, la Corte di merito ha, dunque, concluso affermando che le condotte violente e maltrattanti del marito fossero state la causa scatenante dell’irreversibilità della crisi coniugale, facendo corret applicazione dei principi suesposti, secondo cui, come si è detto resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto manifestarsi della crisi coniugale, indipendentemente dalle ragioni determinanti la prima criticità. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui risulta accertato, e neppure posto in discussione da ricorrente, che l’iniziale crisi dovuta all’infedeltà della moglie e stata superata con una riconciliazione protrattasi per un periodo duraturo, sì da elidere ogni nesso causale con la crisi successiva irreversibile.
A fronte del percorso motivazionale appena riassunto, non ricorrono le violazioni di legge denunciate, né il vizio di omess esame di fatti decisivi o “travisamento della prova” in violazione dell’art.115 c.p.c..
Nel ricorso si rimarcano sotto plurimi profili le risultanze de giudizio penale per il reato di maltrattamenti svoltosi davanti a Tribunale di omissis e conclusosi con l’assoluzione dell’odierno ricorrente, con ampi riferimenti alla sentenza penale n.32/2020 di
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Numero sezionale 2064,2024 Numero di raccolt , o li enerale 22294,2024 detto Tribunale, allegata al ricorso, della quale non sl a 9e ce u NOME pu icazione 07,08,2024 compiutamente, né si documenta il passaggio in giudicato (dalla copia della sentenza in atti, il cui esame è consentito a ques Corte per la valenza anche processuale che le attribuisce il ricorrente, risulta anzi attestata l’impugnazione del P.M.).
In disparte i rilievi che, per un verso, in linea astratta anche solo episodio di violenza riveste rilevanza, ai fini dell’addebi secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata, e che, per altro verso, con la citata pronuncia penale (pag.16), si dà conto d tre episodi di violenza, che tuttavia si ritengono “non accomunati in termini di abitualità da quel regime di vita oggettivamente vessatorio che caratterizza il delitto di maltrattamenti”, le risultanze del processo penale sono state esaminate e richiamate dalla Corte territoriale e la valutazione probatoria, comprensiva anche degli altri elementi istruttori indicati nella sentenz impugnata, che ne è conseguita non è sindacabile in questa sede, ove, come nella specie, supportata da congrua motivazione.
Occorre, inoltre, ribadire che l’omesso esame di elementi istruttori (in tesi le dichiarazioni rese nel processo penale dall’odiern controricorrente) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (n specie le condotte violente del marito e la loro incidenza causal determinante la crisi coniugale irreversibile), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. tra le tante Cas S.U. 8053/2014; Cass.27415/2018). Va ribadito che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, i controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelt tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee al formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile,
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NumQro sezionale 2064/2024 in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune test monianze Nume ro l en raccolta generale 22294/ . 2024 rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo gradObSiaone 07,08,2024 pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 21187/2019).
Contrariamente a quanto adduce il ricorrente (pag.9 ricorso), poi, non sono all’evidenza configurabili come “fatti”, il cui esame si assume omesso, “l’assenza di una sentenza di condanna e comunque del giudicato sulle asserite condotte violente attribuite all’odierno Ricorrente e la successiva decisione di non doversi procedere per il reato di lesioni personali”, né tantomeno “costituiscono violazione di legge”. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d I. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, preve l’omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico (Cass. 26305/2018).
Le censure sono, inoltre, inammissibili, nella parte in cui s risolvono, in realtà, nel sostenere, tramite l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisiv un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la prop diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (da ultimo Cass.10927/2024).
Neppure coglie nel segno la denuncia di travisamento della prova, che, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 36 comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula c l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (demonstrandum), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (dernonstratum), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto d
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Numero sezionale 2064/2024
WCeirlà.dirakoM;eviale22294f2024
poter trarre (Cass. 9507/2023), il che non è nella s Data pubblicazione 07708/2024 aggiunga che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutan secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, il che, ancora una volta, non è nella specie.
Come si è detto, il ricorrente insiste, in buona sostanza, COGNOME nel sostenere che sarebbe emerso dalle risultanze del giudizio penale un clima di reciproca intolleranza tra i coniugi (secondo motivo), che sarebbe priva di valore probatorio, perché de relato, la testimonianza della sorella della moglie che l’aveva soccorsa nell’immediatezza di un episodio di violenza (terzo motivo) e che il Tribunale penale di omissis avrebbe accertato la non abitualità delle condotte maltrattanti (quarto motivo), così svolgendo doglianze che, in relazione ai plurimi profili suesposti, non superano Il vagli di ammissibilità.
6. Il quinto motivo è inammissibile.
L’articolata censura, concernente la capacità reddituale della moglie, asseritannente sottovalutata dalla Corte d’appello, è meritale perché impropriamente volta alla rivalutazione delle risultanze probatorie, a fronte di una congrua motivazione sul punto della sentenza impugnata, che dà atto, in dettaglio, della percezione di utili e dividendi anche da parte della controricorrente, ma anche della notevole disparità con la situazione economicopatrimoniale del marito, nonché della lunga durata della convivenza matrimoniale e del pregresso tenore di vita elevato della coppia, facendo così il giudice di merito correttamente
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2064/2024 riferimento ad ogni aspetto di rilevanza ai fini della quantif ri umerosezionale lcazione Numero di raccolta generale 22294/ . 02 dell’assegno separativo. NOME Data pubblicazione 0770812024
Il sesto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La valutazione della prevalente soccombenza dell’odierno ricorrente rispetto a quella della controparte, che ha ottenuto l’accoglimento della domanda di addebito e anche di quella di riconoscimento dell’assegno separativo, solo ridotto nel quantum rispetto alla pretesa azionata, è esercizio di un potere discrezionale della Corte d’appello fondato sul principio di causalità (Cass. 3438/2016), nella specie rispettato.
Inoltre, come si è detto, la Corte di merito ha fatto applicazione de consolidato orientamento di questa Corte in tema di addebito della separazione in fattispecie di condotte violente e maltrattanti di un coniuge. La pronuncia di questa Corte n.3923/2018, che, peraltro, ove intesa come si sostiene in ricorso, sarebbe un precedente isolato, non rileva, in realtà, nel senso invocato, perché concern essenzialmente la questione dell’onere della prova dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, in una fattispecie fattua diversa da quella ora in esame e in cui impropriamente si sollecitava il riesame del merito sulla dimostrazione del nesso causale tra le condotte, recenti, di infedeltà e l’irreversibilità d crisi coniugale.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.RR. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si dà a della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
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Numero syionale 2064/2024 Va, infine, disposto che in caso di diffusione della presen Numero diTaccolta generale 22294/ . 2024 ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei SCEgg Ottici:none 07,08,2024 essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 pe cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024.