Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31095 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12652-2017 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’ RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 328/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09.02.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.10.2022 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con sentenza n. 292/2014, il Tribunale di Belluno – Sezione distaccata di Pieve di Cadore accoglieva la domanda negatoria servitutis proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, dichiarando inesistente la servitù di passaggio a carico della porzione antistante il fabbricato in p. ed. 1970 di cui gli attori sono comproprietari insieme all’RAGIONE_SOCIALE, a favore della p. ed. 2555 e della p. f. 4581/6 nonché del garage in quest’ ultima interrato realizzato nel 1996 , di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE. In accoglimento della pretesa attorea, poiché per quel tracciato non è consentito raggiungere il suddetto garage, il Tribunale autorizzava la chiusura della strada mediante cancello in corrispondenza del confine tra le p. ed. 2555 e la p. ed. 1970, al fine di impedire il passaggio a soggetti diversi dai proprietari della p. ed. 1970 e della p. ed. 1969 di proprietà di un terzo, a favore della quale, invece, era stata accertata servitù di passaggio. Il giudizio instaurato dagli odierni ricorrenti aveva, quindi, ad oggetto una porzione di terreno (p. ed. 4581/6) diversa da quella (p. ed. 2555) sulla quale la proprietà COGNOME aveva realizzato i garages sotteranei, rispetto alla quale lo stesso Tribunale di Belluno aveva già avuto occasione di pronunciarsi (con sentenza n. 531/98), escludendo la sussistenza di una servitù di passaggio a carico della p. ed. 1970; pronuncia di prime cure confermata dalla Corte d’Appello di Venezia (con sentenza n. 792/2005) e successivamente passata in giudicato a seguito dell’intervento di questa Corte ( con sentenza n. 944 del 16.01.2013). Sulla particella di cui è causa, contigua alla p. ed. 2555, era stata realizzata dai RAGIONE_SOCIALE una seconda autorimessa per nuovi posti auto, tutti destinati agli ospiti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Impugnavano il provvedimento del Tribunale i proprietari della particella fondiaria (4581/6) ed edificiale (2555), NOME COGNOME
COGNOME in proprio ed in qualità di rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, con sentenza n. 328/2017, rigettava l’app ello principale affermando, per quel che qui rileva, l’inesistenza di una servitù prediale pubblica a favore della p. ed. 4581/6 e a carico della p. ed. 1970; la non sussistenza dei requisiti di interclusione del fondo di cui è causa, ai fini della costituzione di una servitù ex art. 2051 cod. civ. Rigettava, altresì, due motivi di appello incidentale: non riteneva sussistente -nonostante l’esclusione di una servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà – il pregiudizio asseritamente patito dagli appellanti incidentali a seguito della realizzazione di una seconda autorimessa da parte degli appellanti principali; escludeva la Corte la possibilità di impedire del tutto l’accesso alle due autorimesse con l’apposizione di un ostacolo fisso posto all’imbocco della rampa.
Ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria, depositata in prossimità dell’adu nanza.
Resisteva NOME COGNOME COGNOME in proprio ed in qualità di rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE Il controricorrente interponeva, altresì, ricorso incidentale affidato a sei motivi, cui resistevano depositando controricorso i ricorrenti principali.
CONSIDERATO CHE:
I. RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 949, comma 2, e altresì degli artt. 1067, 1 065 cod. civ.; nonché violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 ), cod. proc. civ. La Corte d’Appello, pur escludendo l’esistenza di una servitù di passaggio a favore della p. ed.
4581/6 , ha ritenuto di dover impedire l’esercizio della servitù contestata lasciando il cancello mobile, dotato di chiave messa a disposizione dei soli aventi titolo, nell’attuale posizione, ossia al confine tra le due particelle 2555 e 1970. A giudizio della Corte d’Appello, l a diversa collocazione di una sbarra fissa al l’inizio della rampa discendente che conduce alle due autorimesse di proprietà RAGIONE_SOCIALE, secondo la richiesta dell’appello incidentale , pregiudicherebbe inevitabilmente i diritti del Comune di Cortina d’Ampezzo , poiché la rampa in questione insiste, in parte, su particella (4581/5) di proprietà del Comune, in parte -per il solo tratto finale – su ulteriore particella (4581/6), di proprietà esclusiva RAGIONE_SOCIALE. Nella prospettazione dei ricorrenti, invece, il mancato accoglimento della loro richiesta di impedire l’accesso alla rampa illegittimamente utilizzata per raggiungere (per il tramite della p. ed. 1970) i garages (siti in p. ed. 2555 e 4581/6 ) non raggiunge l’obiettivo di far cessare le turbative e molestie. Accertata, infatti, nel presente giudizio la non sussistenza di una servitù di passaggio a favore della p. ed. 4581/6, neanche ai comproprietari della p. ed. 1970 (RAGIONE_SOCIALE) è dato esercitare il passaggio su di essa per raggiungere altre loro proprietà, se non a costo di riconoscere una servitù di fatto, esclusa nella stessa sentenza del giudice di seconde cure. Né soccorrerebbe, a detta dei ricorrenti, la realizzazione di una barriera automatica con sistema ad alta risoluzione di telecamere per la lettura e il riconoscimento automatico delle targhe autorizzate: tale sistema si risolverebbe nel concedere la necessaria autorizzazione -tramite gli stessi comproprietari della particella 1970 e proprietari dell’RAGIONE_SOCIALE tutti gli ospiti dell’RAGIONE_SOCIALE, così di fatto vanificando l’obiettivo di far cessare il passaggio illegittimo, fonte di turbative e molestie.
1.1. Il motivo è inammissibile: l’ onere di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, non solo di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 – 01; conf. da: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 – 01).
Nella doglianza espressa nel primo motivo del ricorso principale, al richiamo delle norme di legge non segue né l’analisi del loro contenuto, né il raffronto con le argomentazioni della Corte d’Appello : i ricorrenti si limitano a ribadire che il provvedimento di cessazione dell’abuso di cui all’art. 949 cod. civ. resta vanificato dall’apposizione di una sbarra mobile al confine tra le due p. ed. 2555 e 1970, mentre dovrebbe essere del tutto precluso l’accesso alla rampa con una barra inamovibile. Si tratta, dunque, di considerazioni di merito la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità. Anche laddove il mezzo cita la pronuncia di questa Corte resa con riferimento al l’insussistenza di una servitù a favore dei garages insistenti sulla p. ed. 2555 (Cass. n. 944/2013, cit.) , con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di ogni condómino di servirsi della cosa comune ex art. 1102 cod. civ. (v. ricorso, p. 10), i ricorrenti non spiegano come nella pronuncia impugnata i principi espressi nella norma menzionata siano stati violati.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per mancata motivazione sul punto, con riferimento anche agli artt. 2727-2729 cod. civ. (presunzioni a dimostrazione dei danni). La Corte d’Appello confermando anche in ciò il giudizio di primo grado – ha escluso la risarcibilità del danno cagionato dal transito dei veicoli sulla p. ed. 1970 verso i garages realizzati nel sottosuolo della p. ed. 4581/6 (anch’essa di proprietà RAGIONE_SOCIALE): sia per l’allegazione del tutto generica del pregiudizio patrimoniale asseritamente subìto dagli odierni ricorrenti; sia perché la pronuncia di accoglimento dell’azione negatoria servitutis è giuridicamente idonea al completo ripristino del diritto dominicale nella sua ampiezza. Nella prospettazione dei ricorrenti, tale argomentazione viola le norme sopra citate, in quanto la risarcibilità del danno patrimoniale (diminuzione del valore degli immobili del condominio sito sulla particella 1970) e non patrimoniale (disturbo psico-fisico causato dal continuo traffico delle automobili dirette verso i garages) è in re ipsa : pertanto, nel secondo mezzo si chiede la condanna generica ex art. 278 cod. proc. civ. e la liquidazione in separata sede.
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto impinge nel merito. Alla generica affermazione del «maggiore movimento di auto che comunque aumenta il via vai quindi il disturbo», asseritamente determinato dall’esistenza della nuova autorimessa (v. ricorso p. 18 , 2° e 3° capoverso), si aggiunge l’altrettanto generica affermazione della riduzione del valore dell’immobile «perché è più difficile trovare un acquirente a prezzo pieno» (v. ricorso p. 18, 4° capoverso). Vale la pena ricordare che il riconoscimento del danno patrimoniale in re ipsa per lucro interrotto, o anche impedito, è limitato alle situazioni in cui il
diritto dominicale sia stato del tutto impedito, o la facoltà dominicale sottratta (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17460 del 04/07/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14213 del 07/08/2012). Nel caso di specie si lamenta, invece, limitazione e disturbo. Anche per il danno non patrimoniale il ristoro di tale ultima posta risarcitoria è possibile solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (nella nuova lettura costituzionalmente orientata), e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17460 del 04/07/2018), che necessita di adeguata prova.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale.
II. RICORSO INCIDENTALE
Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento all’art. 595 cod. civ. del 1865; all’art. 2 R.D. 28 marzo 1929, n. 499; all’art. 9 nuovo testo della legge generale sul libro fondiario. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del frazionamento a séguito di vendita della p. f. 4581 avvenuto negli anni ’40 del secolo scorso, vigente la normativa sopra citata, dal quale sarebbe derivata l’interclusion e della p. f. 4581/2 (porzione ricomprendente originariamente anche la p.f. 4581/6 -di cui è causa) e il cui accesso alla via pubblica sarebbe stato assicurato per il tramite del transito sul terreno costituito su p. f. 4581/1 e, quindi, anche per il tramite delle parti condominiali p. ed. 1970, essendo costituita una servitù legale ai sensi dell’art. 595 cod. civ. 1865.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 595 cod. civ. 1865; all’art. 2 R.D.
28 marzo 1929, n. 499; all’art. 9 nuovo testo della legge generale sul libro fondiario: trattandosi di regime tavolare e di servitù pubblica, ai sensi della normativa citata la servitù legale non poteva risultare dal sistema tavolare, come effettivamente rilevato dal C.T.U.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi attengono alla costituzione di una servitù legale, e sono inammissibili, perché si fondano su circostanze di fatto (il frazionamento della p. f. 4581 e la conseguente interclusione di una delle due particelle derivanti dal frazionamento ; l’esistenza di una servitù pubblica non rilevabile nel sistema tavolare) dedotte per la prima volta in questa sede: non risultano dalla sentenza gravata, né il ricorrente dice dove le avrebbe dedotte in sede di merito. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio ( ex plurimis : Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3845 del 16/02/2018, Rv. 647804 -01; conf. di recente da: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31560 del 2022; Cass. Sez. 1, n. 25056 del 2020).
Con il terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) , cod. proc. civ., con riferimento all’art . 2735 cod. civ. e all’art. 116 cod. proc. civ. Nella prospettazione dei ricorrenti
incidentali, la Corte veneta avrebbe omesso di valutare le prove documentali prodotte in primo grado.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 2909 cod. civ., agli artt. 1051, 1052 cod. civ. Ritengono i ricorrenti incidentali che la Corte d’Appello sia incorsa in errore confondendo le particelle di cui è causa: per l’effetto, erra nel considerare l’interclusione della p. ed. 2555 e, quindi, anche l’interclusione dell’autorimessa realizzata su p. f. 4581/6 dovuta a colpa della scelta costruttiva operata.
Il terzo e quarto motivo sono entrambi inammissibili in quanto propongono considerazioni che involgono valutazione delle prove e apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale -come più volte ribadito da questa Corte – nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. n. 11064/2022; n. 13485/2014; n. 11511/2014; n. 12362/2006). Ciò vale sia per la valutazione dei documenti prodotti in primo grado dagli odierni ricorrenti incidentali (v. ricorso incidentale, pp. 23-28), sia con riferimento all’errata interpretazione del giudicato formatosi per la p.e ed. 2555 (v. ricorso incidentale, pp. 28-31).
Con il quinto motivo il ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., laddove la Corte d’Appello non ha integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Cortina d’ Ampezzo.
10.1. Il motivo è infondato: in tema di actio negatoria servitutis , sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020); ove l’azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016).
11. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ. I l mezzo deduce la carenza di legittimazione passiva di NOME COGNOME convenuto personalmente e non quale rappresentante della società, come erroneamente indicato dalla Corte d’Appello: per giu risprudenza costante, infatti, la legittimazione passiva dell’ actio negatoria spetta al proprietario del preteso fondo dominante (ossia la società RAGIONE_SOCIALE).
11.1. Il motivo è infondato: legittimato passivo nell’ actio negatoria servitutis è a nche l’autore della molestia o turbativa (come nel caso di specie ha ben rilevato la Corte d’Appello : p. 11, 1° capoverso), semmai dovendosi integrare il contraddittorio con il proprietario del fondo nel caso in cui egli non fosse stato chiamato in giudizio, nel caso in cui dalla condanna dell’autore della molestia diverso dal proprietario possa derivare una modificazione del bene: «In tema di “actio negatoria servitutis”, qualora l’azione sia proposta nei confronti del conduttore del fondo dominante non è configurabile, salvo il caso che dalla condanna possa derivare una modificazione del bene, un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario, dovendosi
ritenere, se la pretesa sia diretta ad imporre al presunto autore della turbativa o della molestia, diverso dal proprietario, un dovere di astensione, che ricorra solo una situazione di comunanza di causa, in sé idonea a legittimare la chiamata del terzo ex art. 106 cod. proc. civ., sicché ove emerga, dalla verifica processuale, che l’originario convenuto in giudizio non era titolato a resistervi, la domanda va respinta» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3225 del 18/02/2015).
12. Il Collegio rigetta il ricorso incidentale, compensa le spese di giudizio in considerazione della complessità dell ‘intera vicenda giudiziaria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda