Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1528 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28828/2017 R.G. proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
-contro-
NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrenti – nonché contro
Oggetto: Actio servitutis
Proprietà – negatoria
R.G.N. 28828/2017
Ud. 17/11/2022 CC
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n. 540/2017 depositata il 26/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pubblicata in data 26 aprile 2017 la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 1° marzo 2012 con la quale il Tribunale di Savona aveva integralmente respinto le domande formulate da COGNOME COGNOME.
Quest’ultima, infatti, aveva evocato NOME COGNOME, chiedendo che il medesimo fosse condannato a rimuovere la tenda da sole posizionata sul balcone di sua proprietà ma ancorata alla soletta del balcone del piano superiore, di proprietà della stessa attrice.
Il convenuto NOME COGNOME, nel contestare la domanda, aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio i suoi danti causa, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per essere dai medesimi manlevato.
La Corte genovese, nel disattendere il gravame di COGNOME COGNOME condivise la valutazione, operata dal giudice di prime cure, in ordine al fatto che la possibilità di installare tende da sole ancorate alle solette dei balconi sovrastanti era stata discussa in via generale ad autorizzata da tutti i condomini in un’assemblea condominiale -tenutasi nell’anno 2000 -cui aveva partecipato la stessa COGNOME COGNOME ed a seguito della quale la stessa appellante, assieme ad altri
condomini, aveva apposto la propria firma in calce alla domanda di autorizzazione presentata al Comune di Vado Ligure dalla proprietaria di altro appartamento situato nel condominio, avente ad oggetto l’installazione di una tenda da sole con similari modalità.
La Corte, quindi, ritenne irrilevanti le deduzioni dell’appellante in ordine al fatto che tale autorizzazione era stata rilasciata per il montaggio di tende a bracci estensibili con barra quadra, rilevando che qu alunque tipo di tenda avrebbe necessariamente richiesto l’aggancio delle tende alle solette dei balconi soprastanti e sottolineando anche il significativo lasso temporale decorso tra il rilascio dell’autorizzazione e l’installazione della tenda, da un lato , e le prime contestazioni mosse nel 2008 dall’appellante, dall’altro.
Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Genova propone ora ricorso COGNOME COGNOME.
Resistono con separati controricorsi sia NOME COGNOME sia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la ‘contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 e 115 c.p.c., per omessa ed inadeguata valutazione di quanto emerso dai documenti di causa’ .
La ricorrente deduce un’erronea valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, contestando in particolare di avere prestato il
proprio consenso all’ancoraggio della tenda ed evidenziando che il documento allegato all’assemblea di condominio del 17 gennaio 200 0 -ove sarebbe registrato tale consenso- riporta in realtà la data del 14 marzo 2000, senza che la Corte abbia ravvisato tale discrepanza.
Lamenta, ulteriormente, la ricorrente una errata lettura della documentazione prodotta, in quanto dalla medesima risulterebbe che la ricorrente aveva espresso il proprio consenso unicamente al montaggio di tende a bracci estensibili con barra quadra, da ancorare alla parete perimetrale condominiale e non alle solette dei balconi.
Il ricorso, infine, critica la decisione della Corte di Genova nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto che costituisca fatto notorio la necessità di ancorare le tende da sole alla parte inferiore dei balconi sopr astanti, deducendo su tale punto una violazione dell’art. 115 c.p.c.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
La ricorrente invoca la formulazione originaria delle proprie conclusioni -con le quali chiedeva accertarsi che il proprio diritto di proprietà sul balcone era violato dal convenuto ‘mantenendo’ la tend a da sole ancorata al balcone medesimo- per sostenere che dette conclusioni erano riferibili non solo ad una ipotesi di assenza originaria di consenso al montaggio delle tende ma anche all’ipotesi di revoca di tale consenso.
Viene, quindi, argomentato che, indipendentemente dalla concessione di autorizzazione nel 2000, la ricorrente, con i solleciti scritti alla rimozione della tenda inviati a far tempo dal 2008, avrebbe in ogni caso revocato il proprio consenso.
Da ciò deriverebbe -conclude la ricorrenteche la Corte d’appello ha omesso di valutare e statuire in ordine al profilo della revoca del consenso.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la ‘contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 e 115 c.p.c., per omessa ed inadeguata valutazione della revoca del consenso della COGNOME all’installazione della tenda parasole’ .
Il ricorso impugna la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa non ha svolto indagine alcuna in ordine alla circostanza della revoca del consenso all’installazione della tenda.
Deduce ulteriormente che, alla luce della tipicità dei diritti reali e dei requisiti formali che caratterizzano la concessione di tali diritti, deve escludersi che la vicenda concreta sia riconducibile nell’ambito della concessione di un diritto reale, dovendo comunque essere ricondotta nell’ambito dei diritti di godimento.
Il primo motivo di ricorso, nei molteplici profili da esso sollevati, è inammissibile.
Quanto alle deduzioni in ordine alla ‘contraddittoria e insufficiente motivazione’ è sufficiente rammentare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., con l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di
“manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 – Rv. 664120 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 – Rv. 650880 -01; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 – Rv. 645828 – 01).
Quanto alle doglianze concernenti la valutazione delle prove, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare che nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999).
Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 11176 del 08/05/2017 – Rv. 644208 – 01), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella
motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Quanto alle doglianze riferite alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’inammissibilità del ricorso discende ulteriormente dal principio (enunciato da Cass. Sez. U – Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 – Rv. 659037 – 02) per cui:
per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,
ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nella specie, il ricorso -oltre a sollevare questioni in ordine alla data apposta sul documento che conterrebbe l’autorizzazione all’installazione di tende da sole rilasciata in via generale dai condomini senza minimamente premurarsi di chiarire il profilo di decisività di tale profilo- non viene in alcun modo a dedurre ed indicare specificamente vizi riconducibili a quelli individuati da questa Corte, ma si duole semplicemente della valutazione delle prove da parte del giudice del merito, peraltro non senza cadere in alcune contraddizioni, atteso che, dopo aver negato addirittura che nell’assemblea fosse stato discusso l’argomento della installazione delle tende da sole (pag. 6 del ricorso), finisce poi immediatamente dopo (pag. 7) per riconoscere di aver dato il proprio consenso, dolendosi semplicemente della interpretazione che di tale consenso avrebbe fatto il giudice di merito.
Quanto alle doglianze in ordine alle affermazioni -contenute nella decisione impugnata- circa il carattere ‘notorio’ d elle modalità di installazione delle tende da sole, le stesse, pur se accolte, non varrebbero in ogni caso a travolgere la ratio della decisione impugnata, la quale si basa sul consenso scritto dato (assieme ad altri condomini) dall’odierna ricorrente, e q uindi su un dato documentale la cui corretta interpretazione non è stata adeguatamente impugnata, potendosi osservare che il giudice di merito risulta essersi conformato all’orientamento espresso da questa Corte con Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15913 del 17/07/2007 – Rv. 600591 -01.
Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.
Il motivo, infatti, appare inadeguatamente rispettoso del principio di completezza di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto sarebbe stato onere
primario della ricorrente, quello di indicare specificamente se la domanda in ordine alla quale lamenta l’omessa statuizione (postulando che di vera e propria domanda autonoma si trattasse) fosse stata oggetto di uno specifico motivo di gravame innanzi alla Corte d’appello .
Era, quindi, onere della ricorrente, riprodurre il punto specifico -o almeno indicarne la presenza in attidell’atto di appello contenente il motivo di gravame concernente la mancata statuizione sulla domanda da parte del giudice di prime cure.
Per contro si deve osservare sia che la ricorrente non ha rispettato il canone di completezza del ricorso, sia che la presenza di uno specifico motivo di appello è stata contestata in modo argomentato nel controricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che invece riporta (pag. 9 segg.) una dettagliata sintesi dell’appello dell’odierna ricorrente.
Inammissibile, infine, è l’ultimo motivo di ricorso .
Il motivo, infatti, ancora una volta deduce in modo inammissibile i vizi di motivazione contraddittoria e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., potendosi sul punto richiamare le considerazioni già svolte in precedenza.
Si deve ulteriormente osservare che, anche in questo caso, non risulta né è stato dedotto in conformità al disposto di cui all’art. 366 c.p.c.- se le argomentazioni in ordine alla revoca del consenso ed alla qualificazione del consenso medesimo come costitutivo di un diritto reale o di un mero diritto di godimento siano state oggetto di uno specifico motivo di appello.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
- Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ad entrambe le parti controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.900,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per ciascuna parte.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda