Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32798 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32798 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4254/2022 R.G. proposto da : NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 513/2021 depositata il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda di NOME COGNOME nei confronti di NOME, volta a far dichiarare l’insussistenza di servitù od altri diritti altrui, su un cortile di pertinenza di un immobile, ad ella appartenente, in Comune di Santa Teresa di Gallura.
La Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza del 23.11.15 dichiarava la nullità della decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al condominio di Santa Teresa di Gallura. Su ricorso della COGNOME, questa Corte -con ordinanza n. 5827 dell’8 marzo 2017 -cassava la sentenza impugnata, giacché ‘ dalla sentenza impugnata risulta che la RAGIONE_SOCIALE aveva domandato che l’inesistenza di servitù fosse dichiarata nei confronti del solo convenuto COGNOME e che la cessazione delle molestie fosse ordinata solo a costui senza avanzare alcuna richiesta di riduzione in pristino di manufatti di proprietà comune; che pertanto correttamente il giudizio era stato promosso nei confronti del solo COGNOME, non sussistendo – sulla base del citato principio – alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con altri soggetti ‘ .
Riassunto il giudizio avanti diversa sezione della Corte d’appello di Cagliari, quest’ultima con sentenza n. 513 del 10 novembre 2021 -rigettava il gravame, confermando la decisione impugnata.
Il giudice del rinvio rilevava che la verifica sull’idoneità del titolo attoreo aveva dimostrato che il cortile contestato coincideva con il
tratto pertinenziale che i danti causa della COGNOME avevano acquistato dall’originaria venditrice e costruttrice: la sua natura condominiale veniva esclusa dall’ubicazione della stessa area, inidonea a dare una qualche utilità agli altri condomini, ed in particolare a costituire punto di passaggio per un comodo accesso alternativo ad altri immobili.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME NOME, sulla scorta di tre motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
Ha proposto tempestivo controricorso NOME COGNOME, già costituitasi in fase di rinvio, quale unica erede della madre NOME COGNOME, nel frattempo deceduta.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 949 e 2697 c.c. Il diritto di passaggio non sarebbe mai stato esercitato dal NOME quale diritto reale di godimento, bensì quale mera facoltà ricompresa nel più generale diritto di comproprietà sui beni condominiali. Conseguentemente, la Corte d’appello avrebbe errato nella qualificazione della domanda avversaria, che sarebbe stata non un’azione di rivendica, ma un’azione a difesa della proprietà.
La lagnanza è inammissibile.
1.a) Per un verso, è carente di autosufficienza, giacché, a fronte della qualificazione giuridica in tal senso prospettata dal Tribunale di Tempio Pausania, non risulta che il NOME l’abbia resa oggetto di specifica impugnazione, tanto più che questa stessa Corte, con l’ordinanza di annullamento n. 5826/2017, ha presupposto il predetto inquadramento, ai fini della declaratoria di non integrazione del contraddittorio. Sulla qualificazione giuridica come actio negatoria servitutis è dunque sceso il giudicato (Sez. 3, n. 16603 del 12 giugno 2023).
1.b) Per altro verso, ed in ogni caso, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Sez. 6-1, n. 31546 del 3 dicembre 2019; Sez. 5, n. 18721 del 13 luglio 2018).
Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1372 e 2644 c.c. Il giudice di secondo grado avrebbe basato la sua decisione su atti al NOME stesso non opponibili, giacché il suo acquisto sarebbe stato trascritto prima di quello della COGNOME.
La doglianza è infondata.
2.a) La Corte d’appello ha valutato il primo atto d’acquisto nonché l’atto di donazione e l’atto ricognitivo da parte della comune dante causa di entrambi i contendenti, giungendo ad affermare che, in tutti i documenti considerati, ed, in particolare, nella vendita del gennaio 1983, ‘ risulta menzionata la porzione cortilizia ‘, sicché se ne può agevolmente dedurre, in base al principio della anteriorità della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c., citato da parte ricorrente, che la trascrizione eseguita dal COGNOME, successivamente a quella eseguita dai COGNOME, non avrebbe potuto spiegare effetto alcuno nei confronti di questi ultimi, i quali a loro volta trasferirono legittimamente l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava, cioè con cortile di pertinenza, a NOME COGNOME.
Il terzo rilievo denuncia la violazione degli artt. 2697, 2729 e 1117 c.c.
La sentenza impugnata avrebbe ritenuto provata la proprietà esclusiva di controparte, nonostante non fosse stato correttamente
assolto il relativo onere probatorio ex adverso , mentre avrebbe immotivatamente reputato irrilevanti le numerose prove presuntive addotte dal ricorrente. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente disapplicato la presunzione di condominialità del cortile.
La censura è inammissibile.
3.a) La motivazione della Corte d’appello appare plausibile ed immune da vizi logici nella valutazione del materiale istruttorio, anche con riguardo al superamento della presunzione di condominialità, in esito all’esame dei titoli.
Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
3.b) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
3.c) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
3.d) In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
3.e) È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023