Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1754 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1754 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19801/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME in proprio e quali eredi di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso, -controricorrente-
nonchè contro
NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME e NOMECOGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.910/2020 depositata il 5.5.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME (dante causa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi due subentrati in corso di causa anche come eredi della madre COGNOME NOME), qualificatosi proprietario del fabbricato di civile abitazione con resede antistante in Comune di Lucca, frazione INDIRIZZO INDIRIZZO (particelle 79, 81, 97, 98 e 107 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca) per atto del notaio COGNOME dell’1.7.1960,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca Bonavena NOME, proprietaria per atto del notaio COGNOME del 28.7.1989 e del notaio COGNOME del 22.6.1999 del fabbricato confinante (particella 77) con retrostante terreno (particella 94) e fabbricato adibito a cloaca (particella 84), nonché NOME NOME e NOME, proprietari per atto del notaio COGNOME del 14.4.2005 del successivo fabbricato (particella 79), lamentando che i convenuti avevano iniziato ad esercitare il passaggio pedonale e carrabile prima attraverso la particella 97, e più recentemente attraverso la particella 98, di sua esclusiva proprietà, per raggiungere la via pubblica (particella 61), pur non avendone titolo, ed esercitava quindi actio negatoria servitutis per le particelle 97 e 98 chiedendo la cessazione dei suddetti transiti.
Si costituiva nel giudizio di primo grado NOME, che chiedeva il rigetto dell’ actio negatoria servitutis, sostenendo che il suo fabbricato, che si trovava in una tipica corte lucchese, aveva sempre avuto accesso e recesso dall’aia ed accesso carrabile della corte INDIRIZZO, individuata nel vecchio catasto nella particella 267, asseritamente comprensiva anche delle particelle 97 e 98 -oltre che secondo la CTU poi espletata delle particelle 93 e 95 -, per cui l’intestazione nel nuovo catasto delle particelle 97 e 98 a COGNOME NOME era evidentemente frutto di errore nel trasferimento dei dati, e chiedeva comunque di accertare la maturazione in suo favore dell’usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulle particelle 97 e 98, che al pari del suo dante causa, COGNOME NOME, aveva da decenni attraversato a piedi e con mezzi meccanici per accedere al suo fabbricato dalla via pubblica, negando invece di avere accesso alla via pubblica attraverso il retrostante terreno (particella 94), come invece sostenuto dall’attore, per la presenza di un albero ad alto fusto, poi tagliato, che impediva il transito.
Si costituivano nel giudizio di primo grado COGNOME COGNOME NOME e COGNOME COGNOME che sostenevano che il loro fabbricato aveva accesso in passato alla via pubblica (particella 61) attraverso le particelle 54 sub 2 e 62 sub 2 raggiungibili attraverso la particella 91, che però era stata di recente resa inaccessibile dal proprietario, COGNOME NOME COGNOME con la realizzazione di un muro di confine, nonché attraverso una resede comune antistante (particella 93) ed il successivo passaggio sulle particelle 95, antistante il fabbricato COGNOME, e 97, antistante il fabbricato di COGNOME NOME, o in alternativa attraverso la particella 94 della COGNOME, chiedendo quindi in via riconvenzionale la costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del loro fabbricato, altrimenti intercluso, a carico della particella 97 di COGNOME NOME, o della particella 94 di COGNOME NOME, e chiamando in causa il loro dante causa, COGNOME NOMECOGNOME per tenerli indenni della somma eventualmente dovuta per la costituzione della servitù di passaggio, o per la parziale restituzione del prezzo pagato in caso di interclusione del fabbricato.
Si costituiva nel giudizio di primo grado COGNOME COGNOME che eccepiva la prescrizione del diritto dei chiamanti in causa, sostenendo che gli stessi erano consapevoli dell’interclusione del fabbricato, il che aveva inciso sul prezzo pagatogli, e che in realtà le particelle 93, 95 e 97 costituivano porzioni di un’unica vecchia aia (particella 267), tipica delle corti lucchesi, di uso comune di tutti i proprietari dei fabbricati antistanti, e chiamava a sua volta in causa per essere manlevato il suo dante causa, COGNOME NOME, che restava contumace.
Il Tribunale di Lucca, fatta eseguire una CTU sullo stato dei luoghi dal geom. NOME COGNOME sulla base delle risultanze della stessa, accertava che le particelle 93, 95 e 97, facenti parte dell’originaria aia comune (particella 267 nel vecchio catasto), erano adibite a viabilità comune a favore di tutti i proprietari di fabbricati antistanti
(quindi della particella 81 di COGNOME NOME, della particella 77 di COGNOME NOME e della particella 79 di COGNOME NOME e COGNOME NOME), rigettava l’ actio negatoria servitutis di COGNOME NOME relativa alla particella 97 perché riconosciuta di uso comune dei convenuti COGNOME e COGNOME, respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla particella 98 perché di proprietà esclusiva di COGNOME NOME, e non inclusa nella corte comune (vecchia particella 267), e dichiarava assorbite la domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù di passaggio di NOME NOME e NOME NOME e le domande di manleva, condannando COGNOME NOME al pagamento integrale delle spese processuali e di CTU.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, deceduto nelle more, lamentando l’omessa pronuncia sull’ actio negatoria servitutis esercitata per la particella 98, la violazione del criterio della soccombenza nel governo delle spese processuali con conseguente restituzione di quanto pagato a tale titolo e non dovuto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere accertato il Tribunale di Lucca la comproprietà delle particelle 93, 95 e 97, basandosi sui dati del vecchio catasto e sulla CTU, e non sui titoli di acquisto, andando al di là delle richieste formulate da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e reiterando la richiesta di prova per dimostrare l’usucapione maturata in favore di COGNOME NOME, loro dante causa, della particella 97.
Contro la sentenza di primo grado proponeva appello incidentale NOME per ottenere il riconoscimento per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione, della larghezza di circa tre metri, della particella 98, a favore del suo fabbricato e delle sue resedi, e chiedeva il rigetto
dell’appello principale per la natura comune dell’aia individuata dal CTU, posta a servizio di tutti i fabbricati latistanti.
Contro la sentenza di primo grado proponevano appello incidentale anche NOME e COGNOME NOMECOGNOME che riproponevano le domande di costituzione coattiva di servitù di passaggio e di manleva avanzate in prime cure, chiedendo la reiezione dell’appello principale.
Si costituiva in secondo grado anche COGNOME NOMECOGNOME che ribadiva la natura comune delle particelle 93, 95 e 97, chiedendo il rigetto dell’appello principale, ed in subordine la reiezione delle domande di manleva e la condanna di COGNOME NOME a manlevarlo a sua volta.
Integrato il contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, che restava contumace anche in secondo grado, e dato corso alla prova testimoniale, la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 910/2020 del 5.3/5.5.2020, respingeva l’appello principale, accoglieva parzialmente l’appello incidentale di COGNOME NOME accertando l’usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sull’area in terra battuta di tre metri lineari costituente porzione della particella 98, meglio individuata nelle foto allegate alla CTU, a favore delle particelle 77, 84 e 94 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca, confermava nel resto la sentenza di primo grado, e condannava gli appellanti principali al pagamento delle spese processuali di secondo grado a favore degli appellati costituiti.
La Corte d’Appello riteneva non assolto il pur ridotto onere probatorio degli appellanti che avevano esercitato l’ actio negatoria servitutis per la particella 97, in quanto nell’atto di acquisto di COGNOME NOME del 2.7.1960, (divisione a rogito del notaio COGNOME, rep. n. 13529), non figurava la particella 97, e riteneva che la CTU espletata e le testimonianze acquisite avessero confermato l’uso comune ai proprietari dei fabbricati latistanti all’aia comune e non
l’uso esclusivo di COGNOME NOME, mentre riteneva provata l’appartenenza esclusiva a quest’ultimo della particella 98, sulla base del citato atto di divisione ed in quanto essa non ricadeva nel perimetro della vecchia aia comune (particella 267 del vecchio catasto), ma in forza degli esiti della prova testimoniale espletata e della CTU, accoglieva la riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile della Bonavena sulla porzione in terra battuta di tre metri lineari di tale particella.
La sentenza di secondo grado riconosceva che la COGNOME era pienamente legittimata a chiedere l’accertamento della natura comune delle particelle 97 e 98 senza che fosse profilabile un vizio di contraddittorio, e riteneva che gli appellanti avendo esercitato l’ actio negatoria servitutis per le particelle 97 e 98, non avessero interesse a contestare l’accertata proprietà comune delle particelle 93 e 95.
La Corte d’Appello riteneva, poi, assorbita, la pronuncia sulla riproposta domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio di NOME NOME e COGNOME NOME per la confermata pronuncia sull’uso comune delle particelle 93, 95 e 97, che escludevano l’interclusione del fabbricato dei predetti, e conseguentemente assorbita, anche la domanda di manleva dagli stessi avanzata verso COGNOME NOME quanto all’indennizzo relativo alla servitù coattiva e quanto alla restituzione parziale del prezzo pagatogli per l’acquisto.
Quanto alle spese processuali, la Corte d’Appello, applicando il principio della soccombenza, condannava gli appellanti al pagamento delle spese sostenute da tutti gli appellati.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte COGNOME NOME e COGNOME NOME in proprio e quali eredi di COGNOME NOME affidandosi a sette motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi da un lato NOME NOME e
dall’altro NOME e COGNOME NOMECOGNOME mentre sono rimasti intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del primo e del quinto motivo, l’inammissibilità del settimo, e l’assorbimento degli altri motivi, e la sola COGNOME ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminamente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da NOME in quanto riproducente la comparsa conclusionale del giudizio di appello, ed asseritamente non contenente la ricostruzione del fatto, posto che comunque dal ricorso risulta desumibile una sufficiente ricostruzione dei fatti oggetto di causa e delle diverse posizioni assunte dalla parti originarie e dai chiamati in causa.
1) Col primo motivo COGNOME NOME e COGNOME NOME in proprio e quali eredi di COGNOME NOME, lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., in relazione alla posizione dei convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME. Si dolgono i ricorrenti della nullità per ultrapetizione, o extrapetizione della sentenza impugnata, sul punto confermativa della sentenza di primo grado, per avere accertato la proprietà comune delle particelle 93, 95 e 97 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca a favore di tutti i proprietari di fabbricati latistanti tali particelle, e quindi anche del fabbricato di COGNOME NOME e COGNOME NOME (particella 79 sub. 3), ancorché gli stessi avessero chiesto in via riconvenzionale in primo grado, e riproposto in appello, solo la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della particella 79 sub. 3 ed a carico alternativamente
della particella 94 di COGNOME NOME, o della particella 97 di COGNOME NOME, domanda che evidentemente presupponeva che essi non fossero già dotati del passaggio sulle particelle 93, 95 e 97, in quanto altrimenti la particella 79 sub 3 di loro proprietà non sarebbe stata interclusa.
2) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 132 comma 2° n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 comma 6° della Costituzione, sempre in relazione alla posizione dei convenuti NOME e COGNOME NOME. Si dolgono i ricorrenti che l’impugnata sentenza non avrebbe dato risposta al loro motivo di appello per extrapetizione, sempre in relazione al riconosciuto uso comune delle particelle 93, 95 e 97 anche a favore del COGNOME e della COGNOME.
I primi due motivi del ricorso principale, vertenti entrambi sull’asserita extrapetizione, o ultrapetizione nella quale sarebbero incorse le sentenze di primo e di secondo grado, per avere riconosciuto l’uso comune delle particelle 93, 95 e 97 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca in favore di NOME NOME e NOME NOMECOGNOME possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Per quanto concerne la particella 97, COGNOME NOME aveva espressamente richiesto in via riconvenzionale di accertare che la stessa, già facente parte dell’aia comune riportata nel vecchio catasto come particella 267, era di uso comune a tutti i proprietari dei fabbricati latistanti che si affacciavano sulla corte INDIRIZZO, una tipica corte lucchese, mentre COGNOME NOME aveva chiesto, in contrario, di accertare che la particella 97 sarebbe stata di sua esclusiva proprietà e di fare cessare i transiti pedonali e carrabili su di essa da parte di tutti i convenuti, ossia anche di NOME NOME e NOME, per cui l’accertamento dell’uso comune di tale particella non poteva non ripercuotersi
favorevolmente anche su NOME NOME e NOME NOME, a loro volta proprietari di uno dei fabbricati che si affacciavano sulla medesima corte (particella 79 sub. 3). A pagina 9, inoltre, l’impugnata sentenza ha riconosciuto che il singolo comproprietario può agire a tutela della comproprietà senza il consenso degli altri comproprietari senza che si verifichi un litisconsorzio necessario (Cass. 22.2.2018 n. 4336; Cass. 28.1.2015 n. 1650), neanche ove la controparte invochi la proprietà esclusiva (Cass. sez. un. 13.11.2013 n. 25454), per cui per la particella 97 si può ritenere che sia stata esclusa, sia pure implicitamente, l’extrapetizione.
Per quanto concerne il passaggio pedonale e carrabile sulle particelle 93 e 95, immediatamente antistanti rispettivamente i fabbricati COGNOMECOGNOME (particella 79 sub 3) e COGNOME (particella 77), ed indicate come comuni anche nel nuovo catasto, COGNOME NOME non aveva esercitato alcuna actio negatoria servitutis, e la sentenza impugnata, lungi dall’omettere di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all’asserita extrapetizione, o ultrapetizione per esso quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME ha piuttosto affermato a pagina 19 che difettava l’interesse all’impugnazione degli eredi di COGNOME NOME a contrastare l’accertato uso comune di tali particelle per viabilità a favore di tutte le proprietà antistanti, in quanto nessun vantaggio sarebbe potuto derivare loro dalla riforma di tale accertamento, posto che COGNOME NOME aveva agito in giudizio solo per fare negare l’esistenza del diritto di passaggio pedonale e carrabile di NOME e NOME NOME sulle particelle 97 (antistante il suo fabbricato particella 81) e 98 (area erbosa più spostata verso il centro della corte INDIRIZZO), e non sulle particelle 93 e 95, il cui uso comune non aveva mai messo in dubbio, ed in quanto l’interesse ad impugnare non poteva consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione
giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. sez. un. n. 6057/2009; Cass. n.26171/2007; Cass. n.10558/2002). Neppure per le particelle 93 e 95, pertanto, vi é stata da parte della sentenza impugnata un’omessa pronuncia, o un’omessa motivazione, e dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. la motivazione insufficiente, inadeguata, o incompleta, non é più censurabile, né del resto i ricorrenti hanno palesato quale sarebbe per loro l’utilità che trarrebbero dal diniego dell’uso comune anche a NOME NOME e NOME delle particelle 93 e 95.
Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.. in riferimento al mancato esame della domanda riconvenzionale di COGNOME NOME e COGNOME NOME di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del loro fabbricato (particella 79 sub 3).
Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. e l’omessa considerazione delle prove testimoniali, della CTU espletata, di documenti (in particolare l’atto di acquisto dei COGNOMECOGNOME a rogito del notaio COGNOME del 14.4.2005, che prevedeva il diverso passaggio attraverso la resede comune particella 93 e le particelle 54 sub 2 e 62 sub 2, ma anche gli altri atti di acquisto delle parti e le risultanze del NCEU del Comune di Lucca) e delle ammissioni dei COGNOMECOGNOMEche avevano riconosciuto che secondo il loro titolo di acquisto non avevano alcun diritto di passaggio sulle particelle 95 e 97), che avrebbero dovuto determinare il rigetto della domanda di costituzione coattiva di servitù avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla particella 97 a favore del loro fabbricato (particella 79 sub 3), e non l’assorbimento della stessa per il
riconosciuto uso comune delle particelle 93, 95 e 97, escludente l’interclusione di quel fabbricato.
Il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente perché entrambi relativi alla pronuncia di assorbimento della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 97 a favore del fabbricato ubicato sulla particella 79 sub 3 avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, sono inammissibili, perché non censurano la ratio dell’assorbimento, che é stata individuata dalla Corte d’Appello nel fatto che le particelle 93, 95 e 97 già facenti parte dell’aia comune (particella 267 del vecchio catasto) garantiscono l’accessibilità dalla particella 61 a tutti i fabbricati latistanti, e quindi anche al fabbricato dei COGNOME–COGNOME (particella 79 sub 3) (vedi sull’inammissibilità delle censure che non siano mosse alla ratio della sentenza impugnata Cass. 10.8.2017 n. 1989), ed al di là del formale ed improprio richiamo alla violazione del principio dell’onere della prova e degli articoli 115 e 116 c.p.c., puntano in realtà ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio ai fini del rigetto della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù dei COGNOMECOGNOME che non é stata esaminata nel merito, rivalutazione evidentemente non consentita nel giudizio di legittimità, che non costituisce un terzo grado di giudizio di merito. 5) Col quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., dell’art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 comma 6° della Costituzione, per omessa pronuncia sull’ actio negatoria servitutis esercitata dal loro dante causa, COGNOME NOME, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per la particella 98 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca di sua proprietà, allo scopo di far cessare il loro passaggio pedonale e carrabile su tale particella, e da loro riproposta col primo motivo di appello, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la
violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., dell’art. 132 comma 2° n. 4) c.p.c. e dell’art. 111 comma 6° della Costituzione, per avere reso una motivazione incompleta, inadeguata ed insufficiente quanto alla posizione di NOME e NOME.
Il quinto motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto la Corte d’Appello, se in virtù dell’accertato uso comune della particella 97 e della riconosciuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione di tre metri lineari in terra battuta della particella 98 a favore delle particelle 77, 84 e 94 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca di proprietà di COGNOME NOME, aveva implicitamente respinto l’ actio negatoria servitutis degli eredi di COGNOME NOME per la particella 97 nei confronti di tutti gli originari convenuti, e quanto alla particella 98, nei confronti di COGNOME NOME ha però omesso di pronunciarsi sull’ actio negatoria servitutis esercitata da COGNOME NOME, e poi fatta propria dai suoi eredi, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME – che al contrario della COGNOME non hanno avanzato riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio – , per la particella 98 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca, intesa a far cessare il loro passaggio pedonale e carrabile su tale particella, che pure é stata riconosciuta come di proprietà esclusiva di COGNOME NOME perché ricompresa nell’atto di divisione del notaio COGNOME del 2.7.1960, rep. n. 13429, costituente il suo titolo di acquisto, e non ricompresa nell’aia comune (particella 267 del vecchio catasto).
Ovviamente la Corte d’Appello, non essendosi pronunciata sulla domanda in questione, non ha neppure fornito una motivazione giustificativa sul punto.
Col sesto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) e n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., 132 comma 2° n.4) c.p.c. e 111 comma 6° della Costituzione, per omessa pronuncia e per incompleta, inadeguata
ed insufficiente motivazione. Si dolgono i ricorrenti che la Corte d’Appello, avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di cui al precedente motivo, che avrebbe visto soccombenti NOME e NOME, portando quindi ad una soccombenza reciproca, abbia reputato gli eredi di COGNOME NOME totalmente soccombenti, condannandoli conseguentemente anche al pagamento delle spese processuali a favore di NOME e NOME, ed anche a favore del terzo da loro chiamato in causa, COGNOME NOME, anziché disporre almeno la compensazione delle spese processuali per tali rapporti processuali. Il sesto motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del quinto motivo di ricorso, in quanto il giudice di rinvio, a seguito della riassunzione, dovrà provvedere a regolare le spese processuali in base all’esito finale della lite.
7) Col settimo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1158 cod. civ., in riferimento all’accoglimento, sulla base di testimonianze non univoche, della riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile su una porzione di tre metri lineari della loro particella 98 a favore di COGNOME NOME, per il mancato corretto esame di fatti decisivi attestati da prove documentali acquisite (atti giudiziari e fotografie).
L’ultimo motivo é inammissibile, perché senza identificare fatti storici specifici primari, o secondari, decisivi, oggetto di discussione tra le parti, che non siano stati considerati ai fini della decisione secondo il paradigma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ci si duole dell’accoglimento in secondo grado della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile su una porzione di tre metri lineari della particella 98 a favore delle particelle 77, 84 e 94 del foglio 122 del catasto fabbricati del Comune di Lucca di proprietà di COGNOME Maria
NOME, sollecitando una rivalutazione di merito di documenti, testimonianze e CTU, non consentita nel giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un ulteriore giudizio di merito.
Quanto alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., si può invocare ove l’onere della prova sia stato posto a carico di una parte diversa da quella a cui competeva e non per lamentare, come nella specie, l’asserita cattiva valutazione delle risultanze istruttorie (vedi in tal senso Cass. 4.4.2024 n. 8884; Cass. sez. lav. n. 17313/2020).
Quanto alle lamentate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., occorre ricordare che secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 20867 del 30.9.2020, ‘ per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove’ ; Cass. sez. un. 5.8.2016 n. 16598).
Secondo lo stesso arresto delle sezioni unite ‘ la violazione dell’art. 116 c.p.c., è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non
abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria’ (tra le ultime: Cass. sez. un. 27.12.2019 n. 34474, con richiami pure a Cass. 19.6.2014, n.13960, ovvero a Cass. 20.12.2007 n. 26965).
E’ di tutta evidenza che le censure mosse dai ricorrenti, col settimo motivo, non corrispondono affatto alle violazioni che, secondo la giurisprudenza richiamata di questa Corte, possono essere lamentate ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c..
Il Giudice di rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il quinto motivo, assorbito il sesto e respinti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2024