Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21854 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17656/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n.115/2023 depositata il 2.2.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Alessandria COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per fare accertare l’inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale e/o carrabile a favore delle loro proprietà sulla strada sterrata ubicata sul mappale 72 del foglio 18 del NCT del Comune di Valenza di proprietà degli attori.
Deceduto nelle more COGNOME NOME, gli altri convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda sostenendo che la particella 421 di COGNOME NOME (cessionaria anche dei diritti di COGNOME NOME, i cui eredi costituitisi venivano estromessi) e la particella 422 di COGNOME NOME e COGNOME NOME erano intercluse, chiedendo, per quanto ancora rileva, in via riconvenzionale, la costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada sterrata degli attori, ed in subordine l’accertamento dell’acquisto da parte loro della medesima servitù per usucapione ventennale.
Il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 940/2018 del 19.11.2018 rigettava la domanda degli attori e accoglieva invece la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto da parte dei convenuti della medesima servitù per usucapione.
Contro la sentenza di primo grado proponevano appello gli originari attori, ma la Corte d’Appello di Torino lo dichiarava inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano ricorso in cassazione ex art. 348 ter comma 3° c.p.c. COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.11841/2021 accoglieva il primo motivo di ricorso relativo al difetto del requisito dell’apparenza della servitù, richiamando il principio secondo cui ai fini dell’apparenza occorre la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si trattasse di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, non essendo sufficiente l’esistenza di un percorso stradale ed occorrendo che vi fosse un quid pluris che dimostrasse la specifica destinazione allo scopo di dare accesso al preteso fondo dominante attraverso quello preteso servente.
Riassumendo il giudizio davanti alla Corte d’Appello di Torino, in sede di rinvio, gli originari attori COGNOME chiedevano che, in accoglimento del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione fosse dichiarata l’inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale e/o carrabile a favore dei fondi dei convenuti e gravante sulla strada sterrata ubicata sul mappale 322 (già 72) del foglio 18 del NCT del Comune di Valenza di loro proprietà, con conseguente vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano nel giudizio di rinvio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che eccepivano l’inammissibilità dell’appello avversario per avere la controparte formulato una domanda nuova di accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, che non era contenuta nel primo atto di appello del 26.11.2018, e comunque ne chiedevano il rigetto.
La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 115/2023 del 24.1/2.2.2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino ( rectius Alessandria) n.940/2018 del 19.11.2018, dichiarava inammissibile la domanda ex art. 949 cod. civ. proposta in sede di rinvio da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rigettava la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che era stata accolta in primo grado e compensava integralmente tra le parti sia le spese del giudizio di rinvio, sia le spese degli altri gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte i COGNOME –COGNOME, affidandosi a due motivi, e resistono COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Si dolgono i ricorrenti che il giudice di rinvio abbia dichiarato inammissibile ex art. 394 comma 3° c.p.c. la loro domanda di accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale e/o carrabile a favore dei fondi dei convenuti e gravante sulla strada sterrata ubicata sul mappale 322 (già 72) del foglio 18 del NCT del Comune di Valenza di loro proprietà, in quanto non riproposta nel loro primo atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Alessandria.
La Corte di rinvio ha rilevato che detta sentenza aveva respinto quella domanda, e che con l’atto di appello essi avevano chiesto solo di riformare il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la riconvenzionale subordinata di accertamento dell’acquisto della suddetta servitù per usucapione ordinaria, senza impugnare invece il capo relativo al rigetto della loro domanda ex art. 949 cod. civ.
Sostengono i ricorrenti che l’ actio negatoria servitutis da essi esercitata nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dovesse ritenersi implicitamente riproposta nelle conclusioni da loro formulate nel giudizio di secondo grado, per avere essi richiesto la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria col rigetto della riconvenzionale avversaria di usucapione ordinaria della servitù, richiesta che se accolta sarebbe andata ad incidere sul rigetto dell’azione ex art. 949 cod. civ. disposto in primo grado, e da ritenere quindi assorbita dalla riproposizione della domanda di rigetto dell’usucapione della servitù, non avendo essi invece interesse ad impugnare il già disposto rigetto della riconvenzionale principale avversaria di costituzione coattiva della medesima servitù, per cui il giudice di rinvio si sarebbe dovuto pronunciare nel merito dell’ actio negatoria servitutis, implicitamente riproposta già nel giudizio di secondo grado.
I ricorrenti sottolineano, che a conferma della loro volontà di rimettere in discussione in secondo grado anche la pronuncia sull’ actio negatoria servitutis, essi avevano richiesto nell’atto di appello la condanna avversaria alle spese del doppio grado, e sostengono che in ragione della connessione esistente per petitum e causa petendi tra l’ actio negatoria servitutis e la riconvenzionale di usucapione della medesima servitù sulla base dello stesso titolo, l’accoglimento della prima discende dal rigetto della riconvenzionale.
Il motivo é infondato.
Il giudice di rinvio ha dichiarato inammissibile la domanda di COGNOME NOME e COGNOME NOME di accertamento negativo della sussistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale o carrabile sulla strada sterrata ubicata sul mappale 72 (poi 322) del foglio 18 del NCT del Comune di Valenza di loro proprietà a favore delle particelle 421 di COGNOME NOME e 422 di COGNOME NOME
NOME e COGNOME NOME, che avanzata nell’originario atto di citazione, era stata riproposta per la prima volta nell’atto introduttivo del giudizio di rinvio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 940/2018 del 19.11.2018 ad opera dell’ordinanza di questa Corte n. 11841/2021 del 4.12.2020/6.5.2021, nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale subordinata di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME di accertamento della medesima servitù di passaggio per usucapione ordinaria.
La domanda ex art. 949 cod. civ. non era stata riproposta, dopo il rigetto in primo grado, nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Così motivando, la Corte di rinvio si é attenuta al principio sancito dall’art. 394 comma 3° c.p.c., per il quale nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione, e pur tenendo conto che nella specie, in ragione della previsione dell’art. 348 ter comma 3° c.p.c., la sentenza cassata era quella di primo grado del Tribunale di Alessandria per avere la Corte d’Appello di Torino dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME e COGNOME NOME contro quella sentenza ex art. 348 bis c.p.c., ha giustamente ritenuto che il giudice di rinvio non potesse eccedere rispetto ai limiti di quanto devoluto al giudice di secondo grado con l’originario atto di appello.
Nella specie la cassazione della sentenza del Tribunale di Alessandria n.940/2018 da parte di questa Corte con l’ordinanza n. 11841/2018 é avvenuta in accoglimento del primo motivo fatto valere, ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 comma 2° cod. civ., relativo alla necessaria presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio e
rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si trattasse di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, con espressa esclusione dell’attribuibilità di tali caratteristiche negli accertati affossamenti sui lati della strada con un leggero rigonfiamento al centro, per cui il giudice del rinvio ha correttamente limitato la propria cognizione di merito alla pronuncia sulla domanda di usucapione ordinaria della servitù pedonale e carrabile, alla quale si riferiva il vizio di violazione di legge riconosciuto, ritenendosi vincolato dagli accertamenti di fatto già acquisiti al processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la ‘ potestas iudicandi ‘ del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ‘ ex novo ‘ dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (vedi Cass.
2.2.2024 n. 3150; Cass. n. 17240/2023; Cass. n. 6097/2022; Cass. n. 448/2020).
Ne deriva, che nel caso in esame, il giudice di rinvio era vincolato dagli accertamenti di fatto già acquisiti e dal principio di diritto enunciato da questa Corte sull’art. 1061 comma 2° cod. civ.
Non é poi sostenibile che gli attuali ricorrenti nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la loro azione ex art. 949 cod. civ., richiedendo la riforma parziale di tale sentenza solo nella parte in cui la stessa aveva accolto la domanda riconvenzionale subordinata di COGNOME NOME e 422 di COGNOME NOME e COGNOME NOME di usucapione ordinaria della servitù di passaggio pedonale e carrabile oggetto di causa, abbiano inteso implicitamente riproporre, già nell’atto di appello e poi nel primo ricorso alla Suprema Corte, la loro originaria azione di accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada sterrata di loro proprietà ubicata sul mappale 72 (poi 322) del foglio 18 del NCT del Comune di Valenza a favore delle particelle 421 e 422, di proprietà delle controparti, in quanto assorbita dalla riproposta loro richiesta di rigetto dell’avversa riconvenzionale subordinata di usucapione ordinaria della medesima servitù.
L’azione prevista dall’art. 949 cod. civ. era stata, invero, esercitata dagli attori in primo grado, COGNOME NOME e COGNOME NOME, prima ancora che le controparti avanzassero le loro riconvenzionali volte ad ottenere la costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile prevista per i fondi interclusi ed in subordine l’accertamento della loro acquisizione della medesima servitù per usucapione ordinaria, allo scopo di vedere negata l’esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della proprietà dei convenuti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, sulla strada sterrata sopra indicata, per qualsivoglia titolo costitutivo (titolo negoziale, costituzione coattiva di servitù,
usucapione, destinazione del padre di famiglia), e non soltanto per contrastare le sopravvenute riconvenzionali avversarie relative alla costituzione coattiva della servitù, o al suo acquisto per usucapione. Ne deriva, che una volta respinte in primo grado l’azione ex art. 949 cod. civ. degli attori e la riconvenzionale avversaria di costituzione coattiva della servitù, ed accolta invece la riconvenzionale subordinata di usucapione ventennale della servitù, che é stata poi definitivamente respinta solo nel giudizio di rinvio, l’appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME per ottenere che in riforma parziale della sentenza di primo grado fosse respinta anche l’avversa riconvenzionale subordinata di usucapione ordinaria della servitù, non implicava automaticamente la riproposizione in secondo grado dell’azione ex art. 949 cod. civ. per quei titoli costitutivi (titolo negoziale e destinazione del padre di famiglia) che non erano stati devoluti, attraverso i motivi d’impugnazione, al giudice di appello, essendo necessaria la proposizione di uno specifico motivo di appello sull’autonomo capo della sentenza del Tribunale di Alessandria di rigetto della loro actio negatoria servitutis per quei titoli .
Del resto, il ricorso a pag. 7 riporta testualmente le conclusioni dell’atto di appello (limitate alla domanda riconvenzionale di usucapione) e nelle pagine precedenti riporta i relativi motivi di appello (ancorati appunto a detta tematica: assenza dell’apparenza e assenza dell’animus possidendi).
Nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti ipotizzano, che a seguire l’interpretazione data dal giudice di rinvio, si determini un contrasto di giudicati tra la pronuncia di rigetto dell’ actio negatoria servitutis emessa dal Tribunale di Alessandria, e la pronuncia da parte della Corte d’Appello di Torino in sede di rinvio, di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla strada sterrata di loro proprietà, ubicata sul mappale 72 (poi 322) del foglio 18 del NCT
del Comune di Valenza a favore delle particelle 421 e 422 di proprietà di COGNOME NOME e 422 di COGNOME NOME e COGNOME NOME, da questi avanzata, ed invocano l’effetto espansivo della parziale riforma della sentenza di primo grado disposta in sede di rinvio ai sensi dell’art. 336 comma 1° c.p.c.
La tesi é però infondata, in quanto, se é vero che il rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione ordinaria della servitù di passaggio pedonale e carrabile avanzata da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, disposto in sede di rinvio in parziale riforma della sentenza di primo grado, in virtù dell’effetto espansivo previsto dall’art. 336 comma 1° c.p.c., ha prodotto effetto anche sul capo dipendente della sentenza di primo grado che aveva respinto l’azione ex art. 949 cod. civ. rispetto alla costituzione della medesima servitù per usucapione ordinaria a favore delle particelle 421 e 422, essendo stata peraltro già riconosciuta in primo grado anche l’insussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva di servitù a favore di fondi interclusi, é anche vero che il rigetto dell’ actio negatoria servitutis ed il relativo giudicato é rimasto, per la mancata impugnazione del relativo capo e malgrado la riforma parziale della sentenza di primo grado disposta in sede di rinvio, relativamente agli altri titoli costitutivi della servitù in questione astrattamente invocabili (titolo negoziale, destinazione del padre di famiglia).
2 Col secondo motivo, conseguenziale all’invocato accoglimento del primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Assumono i ricorrenti, che poiché con la riforma parziale della sentenza di primo grado, disposta in sede di rinvio con il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione ordinaria della servitù di passaggio pedonale e carrabile oggetto di causa, si sarebbe verificato anche l’accoglimento implicito della loro actio negatoria servitutis, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME sarebbero risultati, all’esito del giudizio, totalmente
soccombenti, per cui il giudice di rinvio non avrebbe potuto compensare le spese di tutti i gradi di giudizio per soccombenza reciproca, e li avrebbe dovuti condannare alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.
Il secondo motivo deve ritenersi assorbito per effetto della reiezione del primo motivo, dato che in assenza di modifiche alle statuizioni adottate dalla Corte d’Appello di Torino in sede di rinvio, la compensazione delle spese processuali di tutti gradi di giudizio fino ad allora celebrati, é stata correttamente disposta per soccombenza reciproca, sulla base dell’esito finale del giudizio in questa sede confermato.
In base al principio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l’imposizione di un ulteriore contributo a carico dei ricorrenti in solido ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Presidente
NOME COGNOME