Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1909 – 2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1145/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata in data 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 17.05.2016, NOME COGNOME, quale proprietaria di un locale seminterrato comunicante, attraverso una porta, con un locale disimpegno da cui si accedeva, mediante una scalinata, alla via pubblica, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di La Spezia, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, premesso che i convenuti avevano eretto un muro, chiudendo la porta di accesso al disimpegno dalla sua proprietà, chiese di accertare l’illegittimità della costruzione e di determinarne le modalità di abbattimento, auto rizzandola all’esecuzione dei lavori necessari, con conseguente condanna dei convenuti a pagare le spese di demolizione e a risarcire i danni per il mancato utilizzo dell’accesso , da liquidarsi in via equitativa.
I convenuti eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il vano disimpegno su cui era stata realizzata la tamponatura fosse di proprietà del terzo NOME COGNOME, nonché la carenza di un interesse meritevole di tutela in capo alla attrice, poiché l’accesso alla sua proprietà era stato da lei già murato in passato dall’interno, per ricavare un locale igienico nella cantina, con conseguente rinuncia di fatto all ‘utilizzo del varco; eccepirono perciò la prescrizione per non uso ex art. 1173 cod. civ. del diritto di servitù asseritamente esercitato da parte attrice attraverso il fondo del terzo NOME COGNOME e, prima ancora, l’infondatezza della domanda per difetto di prova della titolarità di un diritto di servitù di passaggio.
1.2. Con sentenza n. 663/18, il Tribunale di La Spezia rigettò la domanda, rilevando che, se intesa come di natura personale e diretta all’abbattimento del muro, la domanda risultava infondata perché il muro era stato realizzato nella proprietà del terzo COGNOME e non nella proprietà attrice; se qualificata come di natura reale, la domanda non era accoglibile perché l’attrice non aveva dato prova del suo diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno.
2 . Con sentenza n. 1145/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello di COGNOME, ordin ò a NOME COGNOME e NOME COGNOME di demolire il muro realizzato nel locale-disimpegno a ridosso della porta di proprietà dell’attrice appellante .
In particolare, la Corte accolse il secondo motivo di appello, senza provvedere da una nuova valutazione della titolarità della proprietà in capo ai due appellati, esclusa dal primo giudice e oggetto del primo motivo di impugnazione. Affermò, infatti, che l’attrice avesse agito ex art. 2058 cod. civ., sicché i convenuti appellanti erano legittimati passivamente quali autori dell’illecito contestato, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario o comproprietario del bene attraverso cui si pretendeva di esercitare il passaggio ; aggiunse che il muro impediva all’attrice appellante di esercitare una delle facoltà del suo diritto di proprietà e, cioè, quella di sfruttare la porta per dare luce e aria al suo immobile e violava altresì il suo «diritto di veduta» la cui esistenza « a favore dell’immobile dell’appellante è circostanza sostanzialmente pacifica, dal momento che non è contestato che la porta fosse ivi presente da oltre 20 anni», senza che avesse rilevo la circostanza che parte appellante avesse murato all’interno la porta e non la utilizzasse da anni, perché le facoltà del diritto di proprietà non si prescrivono per non uso ed era altresì «pacifico che la costruzione di un muro o volta ad occludere una
veduta non è consentita dal nostro codice (si veda, in questo senso, l’art. 907 c.c.) » (così in sentenza).
Avverso questa sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione di legge degli art. 1172, 1173, 1079 e 2058 cod. civ., per non avere la Corte esaminato la questione della titolarità del diritto di proprietà sul locale a cui l’attrice intendeva accedere con la porta; l’azione sarebbe stata strumentale a veder accertata una servitù di passaggio nella proprietà del terzo NOME COGNOME, ove era stata eretta la parete doveva perciò intendersi esperita un’ actio confessoria servitutis ; la Corte di Appello di Genova non avrebbe considerato che la condanna alla demolizione del muro implica un facere che non può essere attuato senza l’autorizzazione del proprietario che, nella specie, è il terzo COGNOME.
1.2. Con il secondo motivo, formulato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. e articolato in tre profili, i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 907, 1027, 1073 e 1074 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello, qualificando l’azione , omesso di valutare le conclusioni dell’atto di citazione di primo grado, poi rinnovate anche in appello e il contenuto degli scritti e, in particolare, per non aver considerato che la domanda di riduzione in pristino era stata proposta soltanto come conseguente all’esercizio dell’azione a tutela del diritto reale; hanno, quindi, con un secondo profilo, rappresentato che era stata chiesta la tutela di una servitù di passaggio e che l’avere invece riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore
dell’immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al locale (così in sentenza) costituiva una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; infine, hanno sottolineato, con un terzo profilo di censura, la violazione e falsa applicazione degli art. 1073 e 1074 cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto che il diritto di passaggio attraverso il disimpegno costituisse non una servitù -che è soggetta ad estinzione per non uso o per impossibilità di esercizio o per venir meno dell’utilità a carico dell’altrui proprietà , ma una «facoltà del diritto di proprietà» dell’attrice, come tale imprescrittibile.
Il primo motivo e il secondo profilo del secondo, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
La Corte d’appello ha riconosciuto la sussistenza di una «servitù di veduta a favore dell’immobile» di parte attrice, consistente nello «sfruttare la porta per dare luce ed aria» al locale sebbene parte attrice avesse prospettato la sussistenza del diverso diritto di servitù di passaggio attraverso il locale disimpegno, esercitato per mezzo della porta poi occlusa.
In disparte la sovrapposizione tra la servitù di veduta e la servitù di luce aria, la decisione non è conforme al principio di diritto secondo cui il potere – dovere del giudice di merito di interpretare la domanda e di qualificare giuridicamente i fatti allegati e le domande proposte incontra – anche in appello – un limite nell’oggetto della contestazione, all’interno del quale la decisione deve essere mantenuta, cosicché’ il giudice, nel definire e qualificare i rapporti tra le parti, non può esorbitare dalle loro richieste ne’ introdurre un nuovo tema di indagine (Cass. Sez. 2, n. 3366 del 20/02/2004). In tal senso è fondato il secondo profilo di censura del secondo motivo.
A ciò si aggiunga che, pur riconoscendo la sussistenza di una servitù a favore dell’immobile di parte attrice e a carico del disimpegno, la Corte territoriale non ha proceduto ad accertare la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile asseritamente servente in capo ai convenuti, (e in tal senso è fondato il primo motivo).
Sul punto, deve rilevarsi che nella confessoria servitutis , la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine ), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., l’azione di riduzione in pristino con l’eliminazione delle turbative e molestie (Cass. Sez. 6 – 2, n. 1332 del 22/01/2014).
Dal giudizio di fondatezza delle due censure suesposte deriva l’assorbimento dei restanti profili del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., denunciato la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, avendo la stessa Corte riconosciuto che la porta era murata da tempo e tuttavia non accertato
la fondatezza dell’eccezione di estinzione della servitù ex art. 1073 e 1074 cod. civ. come eccepita dai convenuti attuali ricorrenti.
4. Il ricorso è perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione perché statuisca sulla domanda di NOME COGNOME in conformità ai principi suesposti, decidendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda