SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1964 2024 – N. R.G. 00000892 2024 DEL 14 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 892/2024
tra
TABLE
ATTORE/I
e
TABLE
CONVENUTO/I
Oggi 14 novembre 2024 ad ore 11:00 innanzi al AVV_NOTAIO, sono comparsi:
Per l’AVV_NOTAIO  COGNOME  anche  per  l’COGNOME
Parte_1
NOME
Per
Indirizzo
Telematico;
,
oggi sostituito
dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  COGNOME  NOME  anche  per  l’COGNOME
(
Parte_2
NOME
(
Indirizzo
Telematico;
,
oggi sostituito
dall’AVV_NOTAIO
C.F._1
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Per
Per
Per
Per
Per
Per
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Per
Per
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Per
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Per
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Controparte_1
Controparte_49
Controparte_50
Controparte_51
Controparte_52
CP_53
Controparte_8
CP_9
CP_9
CP_10
C.F._1
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
‘AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
TABLE
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
l’AVV_NOTAIO  e l’AVV_NOTAIO , oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
TABLE
Per   l’AVV_NOTAIO  e l’ AVV_NOTAIO  oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Per   l’AVV_NOTAIO  e  l’AVV_NOTAIO  oggi sostituito dall’AVV_NOTAIO
Il AVV_NOTAIO invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore delle parti conclude come da memoria depositata.
Dopo breve discussione orale, il AVV_NOTAIO si ritira in camera di consiglio.
Alle  ore  15:00,  il  AVV_NOTAIO  riapre  il  verbale,  assenti  le  parti,  e  all’esito  della  camera  di  consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 15:03.
Il AVV_NOTAIO on.
AVV_NOTAIO (atto sottoscritto digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME Parte_1 C.F._2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME Parte_2 C.F._3 C.F._1
ATTORI
contro
,
TABLE
,
,
,
,
,
,
TABLE
,
TABLE
,
TABLE
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, accertare e dichiarare che i Sigg.ri e coniugi in regime di separazione dei beni, residenti in Santa Maria Nuova (INDIRIZZO), INDIRIZZO, per effetto del possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale, animus possidendi, hanno conseguito la piena ed esclusiva proprietà per usucapione delle seguenti unità immobiliari: Parte_1 Parte_2
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, al Foglio 8, Particella 104, Sub. 1, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 2 vani, Rendita € 73,34,
Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 104, Sub 2, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 1,5 vani, Rendita € 55,00,
Frustolo di terreno sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio 8, Particella 1364, Seminativo , Classe 4, Superficie di ha 00.00.65, Reddito Dominicale € 0,20 e Reddito Agrario € 0,25, e, per l’effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona la relativa trascrizione e all’Ufficio del Catasto di Ancona la voltura catastale, con esonero di detti uffici da ogni responsabilità. NUMERO_DOCUMENTO
Con vittoria di spese e compensi professionali in caso di ingiusta ed immotivata opposizione’.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
TABLE
e comunque di tutti i loro eredi e/o aventi causa e/o a qualsiasi altra persona che abbia interesse, per l’udienza del 18.06.2024, ore 9,00 e seguenti, innanzi l’intestata Autorità Giudiziaria.
L’atto di accertamento dell’intervenuta usucapione riguardava i seguenti immobili:
Fabbricato  di  civile  abitazione  sito  in  Santa  Maria  Nuova  (AN),  censito  al  N.C.E.U.  del  suddetto Comune, al Foglio 8, Particella 104, Sub. 1, Categoria A/4, Classe U, Consistenza 2 vani, Rendita € 73,34;
Fabbricato  di  civile  abitazione  sito  in  Santa  Maria  Nuova  (AN),  censito  al  N.C.E.U.  del  suddetto Comune, Foglio 8, Particella  104,  Sub  2,  Categoria  A/4,  Classe  U,  Consistenza  1,5  vani,  Rendita  € 55,00;
 Frustolo  di  terreno  sito  nel  Comune  di  Santa  Maria  Nuova  (AN),  censito  al  Catasto  Terreni  del suddetto  Comune,  Foglio  8,  Particella  1364,  Seminativo  –  Arborato,  Classe  4,  Superficie  di  ha 00.00.65, Reddito Dominicale € 0,20 e Reddito Agrario € 0,25.
Espletata  la  mediazione  obbligatoria  e  rinviata  d’ufficio  la  prima  udienza  al  19.06.2024,  il  GI,  su espressa richiesta di parte attrice, ammetteva la prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., rinviando per l’assunzione della stessa all’udienza del 19.09.2024.
A tale udienza venivano escussi quali testimoni e , i quali confermavano in toto la circostanza che gli attori hanno posseduto pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente da oltre vent’anni tutti gli immobili oggetto di causa. Testimone_1 Tes_2
Il teste , interrogato sul capitolo n°1 della suddetta memoria (‘ Vero è che gli attori hanno posseduto ininterrottamente, pienamente, pacificamente ed esclusivamente, a decorrere dal mese di ottobre dell’anno 2000 sino ad oggi, e quindi da oltre 20 anni, le unità immobiliari di cui alle seguenti particelle: ● Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, particella 104, sub. 1, categoria A/4, classe U, consistenza 2 vani, rendita € 73,34; ● Fabbricato di civile abitazione sito in Santa Maria Nuova (AN), censito al N.C.E.U. del Comune foglio 8, particella 104, sub 2, categoria A4, classe U, consistenza di 1,5 vani, rendita catastale € 55,00; ● Frustolo di terreno sito nel Comune di Santa Maria Nuova (AN), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune, foglio 8, particella 1364, seminativo – arborato, classe 4, superficie di ha 00.00.65, reddito dominicale € 0,20 e reddito agrario € 0,25, il tutto come da planimetria e mappa catastale allegata nella parte colorata di giallo-verde-chiaro e documentazione fotografica che si mostrano (vedi Docc. nn. 5 e 6, fascicolo di parte attrice? ‘), così rispondeva ‘ sì è vero, la riconosco bene dalle fotografie poi dall’estratto di mappa’ . Testimone_1
Sul capitolo n°2 ( ‘Vero è che gli attori dal mese di ottobre dell’anno 2000 sino ad oggi, relativamente ai fabbricati di cui al capitolo precedente, hanno goduto degli stessi depositandovi mobilia, materiale vario  e  utilizzandoli  come  locali  di  sgombero?’), lo  stesso  rispondeva: ‘Sì  è  vero,  confermo  la circostanza. Anche tutt’ora’ .
Infine,  sul  capitolo  n°3 ( ‘Vero  è  che  gli  attori  dal  mese  di  ottobre  dell’anno  2000  sino  ad  oggi, relativamente al terreno di cui al capitolo 1), gli stessi hanno provveduto alla manutenzione ordinaria del  verde,  consistente  nel  taglio  dell’erba,  cura  e  potatura  delle  piante  ivi  presente,  ripulitura  degli spazi?’) così rispondeva: ‘ Sì è vero, confermo la circostanza. Anche tutt’ora’.
Inoltre, a domanda del GI rispondeva ‘ Non ho mai visto altre persone sin dal 2000 al di fuori degli attori’ .
Il teste , interrogato sugli stessi capitoli di cui sopra, invece, così rispondeva: sul capitolo n°1 affermava: ‘ Sì è vero confermo la circostanza e riconosco i documenti’ ; sul capitolo n°2 riferiva: ‘Sì è vero, non ho mai visto altre persone oltre gli attori possedere l’immobile oggetto di causa da oltre 20 anni’ ; infine, sul capitolo n°3 rispondeva: ‘ Sì è vero anche adesso’ . Tes_2
All’esito della prova testimoniale, il GI rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di memoria conclusionale.
Posto  quanto  sopra,  pertanto,  i  requisiti  di  diritto  per  dichiarare  l’intervenuta  usucapione  sussistono nella  fattispecie  per  cui  è  causa,  sia  sotto  il  profilo  materiale  ( corpus )  che  sotto  quello  psicologico ( animus ),  in  quanto  il  potere  sulla  cosa  si  è  estrinsecato  in  un  comportamento  continuo,  ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr. Cass. Civ. n. 6997 del 17.07.1998).
Infatti, nel caso in esame, il diritto ad usucapire è stato pienamente confermato dall’istruttoria espletata, la  quale  ha  confermato  l’esistenza  di  tutti  i  presupposti  previsti  per  legge  per  la  dichiarazione  di intervenuta usucapione.
Pur prendendo atto, infine, che la contumacia è una condotta processuale neutra e priva di rilevanza probatoria, la stessa, unitamente agli altri elementi sopra illustrati, non può che confermare l’assoluto disinteresse per i beni oggetto di usucapione da parte dei formali cointestatari (numerosissimi anche per quote anche di piccola entità) e dei loro eventuali eredi e/o aventi causa, poiché gli stessi, da oltre venti anni, verosimilmente non li hanno mai utilizzati e/o posseduti.
Posto  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene,  pertanto,  provato  il  possesso  ultraventennale  esercitato  dagli attori sugli immobili oggetto di causa, così come richiesto in atto di citazione, ed il loro conseguente acquisto a titolo originario del diritto di proprietà degli stessi, diritto giunto per l’esercizio sugli stessi uti domini per oltre un ventennio.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendo intervenuta opposizione da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
,  entrambi  residenti  in  Santa  Maria  INDIRIZZO  (INDIRIZZO),  INDIRIZZO  per  effetto  del possesso  pacifico,  pubblico,  ininterrotto  ed  ultraventennale, animus  possidendi ,  hanno  conseguito  la piena ed esclusiva proprietà per usucapione delle seguenti unità immobiliari: […]
Fabbricato  di  civile  abitazione  sito  in  Santa  Maria  Nuova  (AN),  censito  al  N.C.E.U.  del  suddetto Comune, al  Foglio  8,  Particella  104,  Sub.  1,  Categoria  A/4,  Classe  U,  Consistenza  2  vani,  Rendita €.73,34;
Fabbricato  di  civile  abitazione  sito  in  Santa  Maria  Nuova  (AN),  censito  al  N.C.E.U.  del  suddetto Comune,  Foglio  8,  Particella  104,  Sub  2,  Categoria  A/4,  Classe  U,  Consistenza  1,5  vani,  Rendita €.55,00;
 Frustolo  di  terreno  sito  nel  Comune  di  Santa  Maria  Nuova  (AN),  censito  al  Catasto  Terreni  del suddetto  Comune,  Foglio  8,  Particella  1364,  Seminativo  ,  Classe  4,  Superficie  di  ha 00.00.65, Reddito Dominicale € 0,20 e Reddito Agrario € 0,25; NUMERO_DOCUMENTO
Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona la relativa trascrizione e all’Ufficio del Catasto di Ancona la voltura catastale, con esonero di detti uffici da ogni responsabilità;
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 14 novembre 2024.
Il AVV_NOTAIO (atto sottoscritto digitalmente)