Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2023 , proposto da
NOME , nato in San Benedetto del Tronto (AP) il DATA_NASCITA (cod. fisc. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ed ivi residente in INDIRIZZO, elett.te domiciliato a San Benedetto del Tronto (AP) in INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE lo rappresenta e difende in forza di procura speciale stesa in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche nel corso del procedi-mento tramite fax al n. NUMERO_TELEFONO o al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: EMAIL.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Benedetto del Tronto (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro-tempore sig. COGNOME NOME, con sede in San Benedetto del Tronto (INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE comunale, iscritta all’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione,
la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL ed elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO, indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, in virtù di determinazione del Dirigente n. 1412 del 21.11.2023 e di procura speciale unita al presente atto, da considerarsi in calce allo stesso ex art.83, comma 3 c.p.c.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (CF/P.IVA: P_IVA) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. NOME COGNOME nato a Fermo il DATA_NASCITA (CF: CODICE_FISCALE) con sede ad Ancona INDIRIZZO, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE -pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE -pec: EMAIL EMAILit) RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in forza RAGIONE_SOCIALEa delibera del Consiglio di Amministrazione n. 243 del 29.11.2023 e in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli indicati procuratori ( breviter RAGIONE_SOCIALE).
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Ancona n° 1021 depositata il 28 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-NOME COGNOME, assegnatario conduttore RAGIONE_SOCIALE‘alloggio di edilizia residenziale RAGIONE_SOCIALE sito in San Benedetto del Tronto INDIRIZZO
Manara n° 142, interno 6, a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE di Ascoli Piceno del 10 dicembre 1996, formulava proposta di acquisto del bene.
Dopo che l’immobile era transitato dal demanio statale al patrimonio del predetto RAGIONE_SOCIALE nel 2002, lo RAGIONE_SOCIALE con determina n° 121 del 7 ottobre 2004 autorizzava la cessione del bene a favore del NOME ed il 30 maggio 2005 gli comunicava il prezzo di vendita, nonché la documentazione occorrente per la stipula, facendogli anche presente, con successiva comunicazione del 4 agosto 2005, che la documentazione per la cessione era stata inviata al AVV_NOTAIO.
NOME decedeva il 7 agosto 2005 e il contratto di locazione in essere veniva volturato a favore RAGIONE_SOCIALEa coniuge superstite, NOME COGNOME.
Successivamente, l’RAGIONE_SOCIALE che in base alla legge reg. RAGIONE_SOCIALE n° 36/2005 era subentrato allo RAGIONE_SOCIALE -con determina n° 9 del 10 gennaio 2006 dava il nulla osta alla cessione RAGIONE_SOCIALE‘alloggio.
Quindi con determina n° 104 del 1° febbraio 2007 il RAGIONE_SOCIALE proprietario autorizzava il Dirigente dei Servizi Finanziari Produttivi a stipulare l’atto pubblico e l’COGNOME faceva pervenire al AVV_NOTAIO un assegno circolare di euro 17.177,20 per il pagamento del prezzo.
A seguito di un sollecito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 15 aprile 2009 col quale tale RAGIONE_SOCIALE intimava alla COGNOME di procedere entro trenta giorni, pena l’archiviazione RAGIONE_SOCIALEa pratica rispondeva NOME COGNOME, figlio ed amministratore di sostegno, con fax del 5 maggio 2009, facendo presente che già dal 2007 erano stati eseguiti tutti gli adempimenti del caso e che era stato inviato l’assegno a saldo del corrispettivo, con indicazione, per la stipula RAGIONE_SOCIALE‘atto, del AVV_NOTAIO, di Porto D’Ascoli, in sostituzione del AVV_NOTAIO COGNOME nel frattempo deceduto.
Il 22 gennaio 2014 decedeva anche l’COGNOME, lasciando come eredi i figli NOME ed NOME COGNOME.
2 .-Ricevuta una intimazione di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘alloggio in data 9 aprile 2019, da parte di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME adiva il tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo di accertare la trasmissibilità del diritto di proprietà in proprio favore, previo versamento da parte sua RAGIONE_SOCIALEa somma stabilita all’epoca quale prezzo di vendita.
In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare l’avvenuta conclusione del contratto di compravendita ed il diritto RAGIONE_SOCIALE‘erede all’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile; ancora in subordine, il diritto al riscatto RAGIONE_SOCIALE‘immobile o il diritto all’assegnazione; in ulteriore subordine, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni.
Il tribunale respingeva tutte le istanze e la Corte d’appello di Ancona, adita dal COGNOME, confermava la prima decisione.
3 .- Per quello che qui ancora interessa, osservava il secondo giudice che il RAGIONE_SOCIALE con la determina n° 104/2007 si era limitato a prendere atto del nulla osta alla vendita rilasciato dal dirigente tecnico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quindi aveva determinato di procedere alla alienazione: divisamento da assumere, secondo la Corte, all’esito di un procedimento amministrativo di verifica di tutti i presupposti per la cessione RAGIONE_SOCIALE‘alloggio, tra i quali l’esatto adempimento.
Per ciò che concerneva in particolare quest’ultimo aspetto, osservava che la mera circostanza RAGIONE_SOCIALE‘invio al AVV_NOTAIO di un assegno circolare non valeva certo a dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo nei termini di legge, così che appariva corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui l’originario ricorrente non aveva fornito prova del proprio adempimento: evenienza, oltretutto, che era ormai coperta dal giudicato, posto che rispetto ad essa l’appellante non aveva sollevato alcuna specifica censura.
Da ultimo, la Corte rigettava anche la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME, essendo impossibile configurare, oltre alla fattispecie produttiva di effetti traslativi RAGIONE_SOCIALEa proprietà
RAGIONE_SOCIALE‘immobile in favore RAGIONE_SOCIALE‘appellante, anche un qualsiasi profilo di responsabilità in capo agli Enti convenuti.
4 .-Ricorre per cassazione il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi.
Resistono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, concludendo la reiezione del ricorso.
A seguito di proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., il COGNOME ha chiesto la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
Solo NOME ed RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria illustrativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n° 3 e n° 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 115 e 116 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, nella parte in cui la Corte di appello di Ancona, travisando le prove documentali, ha ritenuto non provata l’avvenuta manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALEa Pubblica amministrazione e non ha ritenuto concluso l’accordo negoziale, sia per l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta, sia per il mancato effettivo pagamento del prezzo, quando, invece, al contrario, la documentazione sarebbe stata sufficiente a dimostrare l’avvenuta conclusione del negozio ed il versamento del corrispettivo.
6 .- Il mezzo è inammissibile, come già chiarito nella proposta di definizione accelerata del giudizio.
È, infatti, fin troppo noto che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche
che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. sez. III, 10 giugno 2016, n° 11892; Cass., sez. III, 11 ottobre 2016, n° 20382; Cass., sez. III, 26 ottobre 2021, n° 30173).
Analogamente, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 cod. proc. civ. è idonea a integrare il vizio di cui all’articolo 360, n° 4, cod. proc. civ., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio RAGIONE_SOCIALEa libera valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 del cod. proc. civ., che non a caso è rubricato « RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove » (Cass., sez. III, 28 febbraio 2017, n° 5009; Cass., sez II, 14 marzo 2018, n° 6231).
Infine, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. sez. II, 24 gennaio 2020, n° 1634; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n° 17313; Cass., sez. Sez. VI, 23 ottobre 2018 n° 26769; Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n° 13395; Cass., sez. II, 7 novembre 2017 n° 26366).
A quanto già detto nella proposta di definizione anticipata, va poi aggiunto che il diritto azionato, a seguito del decesso di NOME COGNOME, avvenuto il 22 gennaio 2014, è evidentemente regolato dalla legge reg. RAGIONE_SOCIALE 16 dicembre 2005 n° 36, come modificata dalla successiva legge reg. 27 dicembre 2006, n° 22.
Per quello che qui interessa, l’art. 20 -septiesdecies , sesto comma, RAGIONE_SOCIALEa predetta legge (intitolato ‘ Assegnazione degli alloggi ‘), prevede che ‘[a] ll’assegnatario RAGIONE_SOCIALE‘alloggio in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi, ovvero, in subordine, ad un componente del nucleo familiare convivente con l’assegnatario medesimo, è riconosciuto il diritto di acquistare l’immobile al prezzo base, decurtato RAGIONE_SOCIALEa percentuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, e comunque non superiore al 20 per cento, prima RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEa gara RAGIONE_SOCIALE. Tale diritto può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita ‘.
È, dunque, evidente, da un lato, che l’alienazione degli immobili di edilizia residenziale RAGIONE_SOCIALE presuppone lo svolgimento di un procedimento amministrativo -del quale è fatto un sintetico ma chiaro cenno nella sentenza del giudice d’appello (pagina 3) diretto a verificare la sussistenza, in capo a chi pretende l’assegnazione in proprietà, di tutti i requisiti di legge e, in particolare, di quelli previsti in capo all’assegnatario dall’art. 20 -quater (‘ Requisiti per l’accesso e per la permanenza ‘) RAGIONE_SOCIALEa stessa legge.
Questo sistema normativo replica, nella sostanza, quanto già stabiliscono le norme statali in tema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale RAGIONE_SOCIALE, le quali prevedono, da un lato, una costante verifica RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni che consentono l’assegnazione in locazione RAGIONE_SOCIALEe abitazioni (art. 23, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1977 n° 513) e, dall’altro, l’accertamento di tale permanenza anche nei confronti degli eredi degli assegnatari
deceduti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, terzo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 2 aprile 2001, n° 136, il quale va interpretato nel senso che tale obbligo di provvedere significa solo che non è necessario che gli eredi rinnovino la domanda di assegnazione, ma non certo che questi ultimi abbiano diritto ad un provvedimento favorevole anche se privi dei requisiti per ottenerla, cioè a prescindere dalla valutazione dei titoli di legge (Cass., sez. II, 27 novembre 2018, n° 30721).
In altre parole, come è stato anche recentemente ribadito da questa Corte (Cass., sez. III, 27 luglio 2024, n° 21050), il sistema di assegnazione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale RAGIONE_SOCIALE ruota intorno alla sussistenza, in capo all’assegnatario, di una serie di requisiti.
Questi ultimi devono essere posseduti nel momento RAGIONE_SOCIALEa stipula del contratto dal soggetto che diventerà il proprietario, non essendo sufficiente che essi siano stati posseduti in un momento precedente.
Ne deriva che -se, dopo l’accettazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente gestore RAGIONE_SOCIALE‘istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l’assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita -gli eredi RAGIONE_SOCIALEo stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione RAGIONE_SOCIALE‘alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 513 del 1977, dall’onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto, richiedente la verifica di determinati requisiti, non è trasmissibile iure hereditatis .
È, pertanto, palese che la mancata dimostrazione di uno dei requisiti per il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘alloggio, ossia l’esatto adempimento del pagamento del prezzo -circostanza ormai coperta dal giudicato sin dalla sentenza di primo grado -precluda anche l’insorgenza del diritto ad ottenere il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Ne deriva, da ultimo, che anche l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di cessione con comunicazione del prezzo, pur se seguita dall’integrale pagamento, non conferisce agli eredi RAGIONE_SOCIALE‘assegnatario il diritto dominicale sull’alloggio, né il titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, posto che -come già detto -il passaggio di proprietà può avvenire -come già detto -solo dopo la positiva verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza, in capo all’assegnatario effettivo, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni soggettive per l’assegnazione.
7 .- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2932 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n° 3 e n° 4 cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, nella parte in cui la Corte di appello di Ancona, travisando le prove documentali, ha ritenuto non configurabile un contratto preliminare e, quindi, ha ritenuto di non accogliere la domanda di emissione di sentenza produttiva degli effetti RAGIONE_SOCIALEa compravendita, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse l’obbligo in capo agli Enti di trasferire la proprietà.
8 .- Il mezzo è inammissibile per le ragioni esposte al paragrafo n° 5, alle quali si rimanda, con l’unica precisazione ove proprio si voglia benevolmente esaminare il merito -che la mancanza di un requisito per l’assegnazione in proprietà RAGIONE_SOCIALE‘alloggio (l’omesso pagamento del prezzo: accertamento ormai passato in giudicato), oltre a precludere un trasferimento RAGIONE_SOCIALEa proprietà in virtù del solo scambio di corrispondenza tra il NOME ed il RAGIONE_SOCIALE, impedisce anche l’insorgenza di un obbligazione di trasferimento a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE territoriale da azionare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2932 cod. civ.
9 .- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 369, primo comma, n° 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132, secondo comma, n° 4, RAGIONE_SOCIALEo stesso codice e 118, primo comma, RAGIONE_SOCIALEe relative disp. att., in ragione RAGIONE_SOCIALEa mera apparenza di motivazione nella parte in cui la sentenza esclude qualsiasi profilo di responsabilità risarcitoria in capo agli Enti convenuti e non
accoglie la domanda subordinata di risarcimento pur avente presupposti diversi rispetto alle domande principali relative al trasferimento di proprietà in favore di NOME COGNOME.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n° 3 e n° 4, cod. proc. civ. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, nella parte in cui la Corte, travisando le prove documentali, ha ritenuto non configurabile il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento imputabile agli Enti intervenuti nella vicenda, la cui colpevole inerzia sarebbe manifesta.
10 .- I mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione del comune tema che pongono (responsabilità risarcitoria dei resistenti), sono del tutto infondati.
La Corte non ha affatto omesso di motivare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, né lo ha fatto -come deduce il ricorrente -mediante una motivazione apparente.
Il giudice di secondo grado, infatti, dopo aver premesso che mancava il requisito del pagamento del prezzo di vendita e che, pertanto, era il COGNOME ad essere inadempiente, ha conseguentemente escluso che potesse configurarsi una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti.
Motivazione sintetica, se si vuole, ma chiara ed esaustiva: tradotta in altre parole, essa afferma che l’esclusione di ogni vincolo giuridico tra il COGNOME e i resistenti e la mancata prova di tutte le condizioni richieste per il passaggio di proprietà (questione, come già detto, ormai coperta dal giudicato) sono elementi idonei a giustificare l’assenza di qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale, presupponendo essa un inadempimento degli Enti convenuti, che in realtà non è ravvisabile.
11 .- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore di ciascuno dei due resistenti, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come
modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALEa lite (euro 17 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Il ricorrente va inoltre condannato al pagamento, in favore dei resistenti, di una somma che appare equo determinare in misura pari alle spese di lite.
Il COGNOME va inoltre condannato al pagamento di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Da ultimo, va dato altresì atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa reRAGIONE_SOCIALE 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di questo grado di giudizio, che liquida -per ciascuno -in euro 2.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Condanna il ricorrente a pagare a ciascun resistente la somma equitativamente determinata di euro 2.200,00. Condanna il ricorrente a pagare euro 2.000,00 a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa reRAGIONE_SOCIALE 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025, nella camera di