Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11656 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11752/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME, in persona del Sindaco rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (BRDGPP64C09G942Z)
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO POTENZA n. 399/2021 depositata il 08/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 5/2/2019 il Commissario ad acta del Comune ha emesso decreto di acquisizione sanante ex art. 42 -bis D.P.R.
327/2001 per i terreni del ricorrente siti in Comune di Vietri; con ricorso depositato in data 19/7/ 2021 il Vignola ha proposto opposizione alla stima innanzi alla Corte d’appello di Potenza deducendo che il decreto non gli era stato notificato, essendo stato notificato in data 18/02/2019 soltanto all’avvocato NOME COGNOME che era stato suo difensore in precedente giudizio amministrativo. La Corte d’appello di Potenza ha dichiarato l’inammissibilità per tardività della domanda perché proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio sanante.
Vignola ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune ha svolto difese con controricorso. Il ricorrente ha despotato memoria.
RILEVATO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 132/2 n. 4 c.p.c., dell’art. 360/1 n. 4 e dell’art. 360/1 n. 5 c.p.c. in relazione alla motivazione meramente apparente ma sostanzialmente inesistente e comunque perplessa ed obiettivamente incomprensibile laddove la Corte di merito ha motivato l’asserita applicazione del termine decadenziale di trenta giorni, ai fini dell’opposizione alla stima contenuta nel decreto di esproprio sanante, richiamando sentenze di legittimità, e riportandone i relativi passaggi, che però nulla disponevano in merito al termine dell’opposizione essendosi limitate ad individuare solo la giurisdizione del g.o. in materia indennitaria.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e dell’art. 29 D.lgs. n. 150/2011 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) laddove la Corte di merito ha ritenuto: che l’opposizione alla stima contenuta del decreto di esproprio sanante emessi ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001 debba essere proposta nel termine di decadenza
di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio; che la notifica del decreto di esproprio sanante eseguita al difensore del proprietario, anziché al proprietario stesso, abbia fatto decorrere il termine decadenziale di trenta giorni ai fini della opposizione.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.
Con sentenza 18 dicembre 2023, n. 35287/2023 la prima sezione civile di questa Corte, superando in pubblica udienza un precedente orientamento ha affermato che il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del D.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del D.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato D.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.
Si osserva infatti nella motivazione ‘ Secondo un primo orientamento, il termine perentorio, previsto dall’art. 54, commi 2, t.u. e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per la contestazione della determinazione dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis t.u., sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all’istituto dell’acquisizione cd. sanante, sia perché l’art. 42 -bis non contiene alcun richiamo all’art. 54 t.u. (che già prevedeva la «decadenza») né l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 contiene richiami all’istituto di cui al previgente art. 42 -bis, sicché, vertendosi in tema di termini a pena di decadenza e inammissibilità per la tutela giurisdizionale di diritti, non ne è consentita una interpretazione estensiva o analogica in mancanza di espressa previsione normativa (cfr. Cass. n. 11687/2020). Un secondo orientamento (cfr. Cass. n. 22298/2020, n. 9871, 10018 e 15188/2023) è in senso opposto sulla base dei seguenti argomenti: a) l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 «non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto, quale quello della acquisizione sanante , introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva»; b) comune alla espropriazione ordinaria e al decreto di acquisizione ex art. 42-bis è la natura indennitaria della prestazione spettante a chi subisce la privazione o compressione del diritto dominicale, già valorizzata dalle Sezioni Unite (a partire dalla sentenza n. 15283/2016); c) comune a entrambe le forme espropriative è la natura espropriativa o ablativa dei due istituti (espropriazione «ordinaria» e acquisizione ex art. 42-bis). In questa prospettiva il termine ex art. 29, comma 3, d. lgs. n. 150/2011 è fatto decorrere dalla adozione o notifica del decreto di acquisizione contenente la liquidazione delle indennità, ex art. 42bis t.u’…… all’applicazione in via di interpretazione estensiva del termine a pena di
inammissibilità di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 all’azione diretta a contestare il quantum dell’indennizzo liquidato nel decreto ex 42bis, in forza di un’astratta finalità di omologazione degli istituti espropriativi, è di ostacolo la diversità strutturale dei relativi procedimenti, essendo il suddetto termine riferibile, nell’espropriazione ordinaria, alla «opposizione» a stime configurabili come definitive nell’accezione formale e garantista di cui si è detto, caratteristica di cui è priva la stima contenuta nel decreto ex art. 42-bis ‘ .
A questo orientamento, confermato anche da Cass. n. 28647 del 2024, nonché da Cass. n. 4791 del 2025, il Collegio intende dare continuità.
Ha pertanto errato la Corte d’appello a ritenere applicabile anche all’opposizione alla stima contenuta nel decreto reso ex art . 42 bis del TUE il termine di cui all’art 29 comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, e a dichiarare inammissibile il ricorso per superamento del termine di 30 giorni ivi previsto.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.