Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31608/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, in persona del Sindaco -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 727/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La controversia riguarda una vicenda espropriativa di terreni di proprietà dei ricorrenti, nel corso della quale, dopo la sentenza
del TAR de L’Aquila, che annullava il decreto di esproprio e condannato il Comune al risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione e trasformazione dei terreni, il Comune disponeva, a norma dell’art. 42 -bis d.p.r. 327/2001, l’acquisizione al proprio patrimonio degli immobili quantificando un indennizzo pari a euro 136.614,54. I proprietari hanno presentato opposizione alla stima lamentando l’insufficienza dell’indennizzo contenuto nel decreto di acquisizione rispetto ai criteri di quantificazione stabiliti dalla sentenza n. 161/2010 del TAR Abruzzo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 maggio 2017 il Comune si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’azione per intervenuta decadenza ex art. 29 comma 3 del d.lgs. n. 150/2011 essendo stato notificato l’atto di citazione oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di acquisizione. In accoglimento della eccezione la domanda è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello de L’Aquila facendo applicazione dell’ art. 29 comma 3 del d.lgs. n. 150/2011.
Avverso la predetta sentenza i COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo. Non si è costituito il Comune. Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r. 327/2001 e dell’art. 29 comma 3 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 42 -bis d.p.r. 327/2001.
I ricorrenti deducono che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto applicabile, in assenza di norma espressa, il termine di
decadenza previsto per il giudizio di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità. Osservano che l’azione avverso la determinazione dell’indennizzo contenuto nel decreto di acquisizione sanante si prescrive nel termine ordinario decennale, a norma dell’art. 2946 c.c. Di contro la norma di cui all’art. 29 del d.lgs. 150/2011 riguarda esclusivamente le controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità.
2.- Il motivo è fondato.
Con sentenza 18 dicembre 2023, n. 35287/2023 la prima sezione civile di questa Corte ha superato in pubblica udienza il precedente orientamento citato dal Comune a sostegno della eccezione di decadenza proposta nel giudizio di merito; la predetta decisione è espressione attuale della giurisprudenza della sezione. Il contrasto sulla questione in esame è stato risolto dalla sentenza n. 35287/2023 affermando che il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del
soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.
Si osserva infatti nella motivazione ‘Secondo un primo orientamento, il termine perentorio, previsto dall’art. 54, commi 2, t.u. e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per la contestazione della determinazione dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis t.u., sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all’istituto dell’acquisizione cd. sanante, sia perché l’art. 42 -bis non contiene alcun richiamo all’art. 54 t.u. (che già prevedeva la «decadenza») né l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 contiene richiami all’istituto di cui al previgente art. 42 -bis, sicché, vertendosi in tema di termini a pena di decadenza e inammissibilità per la tutela giurisdizionale di diritti, non ne è consentita una interpretazione estensiva o analogica in mancanza di espressa previsione normativa (cfr. Cass. n. 11687/2020). Un secondo orientamento (cfr. Cass. n. 22298/2020, n. 9871, 10018 e 15188/2023) è in senso opposto sulla base dei seguenti argomenti: a) l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 «non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto, quale quello della acquisizione sanante , introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva»; b) comune alla espropriazione ordinaria e al decreto di acquisizione ex art. 42-bis è la natura indennitaria della prestazione spettante a chi subisce la privazione o compressione del diritto dominicale, già valorizzata dalle Sezioni Unite (a partire dalla sentenza n. 15283/2016); c) comune a entrambe le forme espropriative è la natura espropriativa o ablativa dei due istituti (espropriazione
«ordinaria» e acquisizione ex art. 42-bis). In questa prospettiva il termine ex art. 29, comma 3, d. lgs. n. 150/2011 è fatto decorrere dalla adozione o notifica del decreto di acquisizione contenente la liquidazione delle indennità, ex art. 42bis t.u’…… all’applicazione in via di interpretazione estensiva del termine a pena di inammissibilità di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 all’azione diretta a contestare il quantum dell’indennizzo liquidato nel decreto ex 42bis, in forza di un’astratta finalità di omologazione degli istituti espropriativi, è di ostacolo la diversità strutturale dei relativi procedimenti, essendo il suddetto termine riferibile, nell’espropriazione ordinaria, alla «opposizione» a stime configurabili come definitive nell’accezione formale e garantista di cui si è detto, caratteristica di cui è priva la stima contenuta nel decreto ex art. 42-bis ‘
A questo orientamento, condiviso anche dal Pubblico Ministero, il Collegio intende dare continuità.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024 nella camera di consiglio