Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4236/2022 R.G. proposto da :
COMUNE DI OSSI, elettivamente domiciliato in SASSARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende con domicilio digitale EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Cagliari INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO SASSARI n. 74/2017 depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il C omune di Ossi impugna l’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. della corte d’appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari che ha accolto l’opposizione alla stima proposta da NOME, NOME e NOME COGNOME al fine di conseguire la determinazione del giusto indennizzo dovuto a fronte dell’acquisizione sanante disposta ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r 327/2001 (TUE) ed avente ad oggetto i terreni di loro proprietà ubicati nel territorio comunale (ed identificato in catasto F. 8 mapp. 898 e F. 13 mapp.152) nell’ambito della realizzazione del Parco Fundone . 2.I ricorrenti avevano dedotto vari profili di illegittimità oltre alla congruità della stima e dopo aver impugnato infruttuosamente la delibera della giunta municipale avanti al TAR, avevano riassunto la causa innanzi alla corte d’appello.
3.Il Comune costituendosi aveva svolto eccezioni preliminari di inammissibilità e decadenza ai sensi degli artt. 54 TUE e 29 d.lgs. 150/2011 e di improcedibilità ex art. 11 cod. proc. amm. che la corte territoriale aveva ritenuto infondate, oltre all’ infondatezza nel merito dell’opposizione.
4.Disposta ctu la corte facendo applicazione del metodo sinteticocomparativo in luogo del valore agricolo medio determinava l’indennità dovuta in complessivi euro 124.451,11 [indennità quantificata in € 100.235,75, oltre ad € 3.907,81 per soprassuoli, €
6.942,90 per occupazione temporanea (5%) ed € 13.364,76 per danno non patrimoniale (tot. € 124.451,22) ].
5.Avverso l’ordinanza n. 2300 del 12.10.2021 il Comune propone ricorso per cassazione notificato il 3.2.2022 ed affidato a quattro motivi cui resistono con controricorso NOME, NOME e NOME COGNOME.
6.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. .
CONSIDERATO CHE:
7.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1. n.3, cod. proc. civ. la violazione dell’art 54 TUE, art 29 d. lgs 150/2011 in riferimento artt. 101 e 3 Cost e 113 cpc per non avere la corte d’appello applicato il termine decadenziale di 30 giorni ex art 29 d. lgs 150/2011 .
Con il secondo motivo di deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione art 54 TUE, art 29 D lgs 150/2011, art 12 preleggi per avere la corte d’appello applicato il termine di prescrizione ordinario per opposizione alla stima in materia di acquisizione sanante.
Con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360, comma 1. n.3 cod. proc. civ., la violazione art 42 bis TUE là dove la corte d’appello ha, in adesione alla ctu, omesso di accertare il valore del bene immobile ante acquisizione sanante. In particolare si contesta che la corte d’appello abbia avallato l’utilizzo di due valori divergenti: € 39,38/mq per terreno sede di infrastrutture ed € 1,15/mq per parte restante.
10.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1. n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo in relazione alla stima dei terreni ablati, all’ arbitraria esclusione di alcuni atti di raffronto ed all’ inattendibilità dei valori degli atti considerati, oltre all’ incongruità delle conclusioni del ctu.
11.Il primo e secondo motivo, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
12.Premesso che la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello (cfr. Cass. SU 15283/2026; Cass. SU 20691/2021) la giurisprudenza di questa Corte ha da ultimo chiarito che il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del D.P.R n. 327/2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione dei diritti soggettivi; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato D.P.R n. 327/2001, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi (Cass. 35287/2023, id. anche Cass.11687/2020).
13.Ciò posto la corte territoriale ha fatto applicazione di questo principio ermeneutico e pertanto entrambe le censure vanno disattese.
14.Il terzo motivo con cui si censura (il valore del fondo è stato determinato dal CTU non tenendo conto delle caratteristiche antecedenti l’acquisizione) è infondato.
15.La corte territoriale, dato atto che l’acquisizione sanante è stata disposta con delibera n.59 del 29/05/2014 ed il valore dei terreni era stato determinato secondo il superato criterio del valore agricolo, ha disposto ctu ed ha ritenuto condivisibili le conclusioni ivi formulate.
15.1.Infatti, il ctu, accertata l’inedificabilità legale dei terreni in ragione della loro conformazione oltre che della classificazione a seminativo, motivava l’impiego del metodo sintetico -comparativo per la determinazione del valore venale dei terreni sulla scorta della documentazione acquisita presso l’ufficio tecnico del Comune ed attestante l’esistenza di svariate cessioni volontarie di aree nell’ambito della realizzazione del Parco Fundone , perfezionate a valori oscillanti fra 39,35 euro al mq e 0,82 euro al mq. a seconda della estensione e della distanza dei terreni dalle aree attrezzate. I lotti più piccoli e destinati ad aree attrezzate avevano un valore maggiore di quelli più ampii e lontani. In considerazione di ciò aveva quindi distinto i terreni acquisiti in due lotti ed attribuito al lotto di 2450 mq il valore di euro 39,38 al mq e a quello di 3265,00 mq quello di euro 1,15 al mq.
15.2.Tale valutazione è stata motivata e giustificata rispetto a quotazione risalenti al 2012, cioè ad epoca anteriore all’acquisizione sanante sicchè è rispettato il criterio dello stato dei luoghi al tempo dell’acquisizione.
16.Il quarto motivo è inammissibile.
L’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (cfr. Cass. 7716/2024).
16.1.Nel caso in esame il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ma si limita a riprodurre pedissequamente le osservazioni critiche svolte alla ctu e non ritenute dalla corte territoriale idonee a smentire il metodo utilizzato dal ctu per determinare il più probabile valore di mercato. La corte distrettuale ha fatto riferimento specifico alle osservazioni del comune ed ha rilevato tuttavia che esse non confutano la valutazione del ctu, il quale ha peraltro ha dato conto, come recepito in sentenza, della scelta di determinati atti per la determinazione del valore.
In definitiva il ricorso va respinto.
Nulla va disposto sulle spese di lite a favore di NOME NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME anche quale erede di NOME COGNOME per essere il controricorso inammissibile ex artt. 370 e 366 cod. proc. civ. per difetto di procura speciale all’avv.COGNOME non essendo stata la stessa depositata telematicamente unitamente al l’atto di costituzione nel giudizio di legittimità.
19. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.