Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11655 Anno 2025
sul ricorso 8131/2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME Antonio COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE COSOLETO rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME controricorrente – avverso l ‘ordinanza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 73/2021 depositata il 11/10/2023.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Reggio Calabria con l’ordinanza sopra riportata ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME in opposizione alla stima operata dal Comune di Cosoleto nell’ambito di un provvedimento di acquisizione sanante sull’assunto che, per le argomentazioni già enunciate da questa Corte in Cass. 22298/2020, 9871/2023 e 15188/2023, doveva trovare applicazione il termine di decadenza indicato dall’art. 29, comma 3, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché doveva reputarsi tardiva l’introduzione nella specie dell’opposizione in data 10.2.2021 a fronte di un provvedimento reso noto all’opponente il 2.1.2021.
Per la cassazione di detta ordinanza lo COGNOME propone ricorso fondato su due motivi seguiti da memoria, ai quali replicano gli intimati con il solo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ fondato il primo motivo di ricorso, con cui l’impugnante si duole della tardività del ricorso dal lui proposto dichiarata dalla Corte di appello adita violando gli artt. 29 d.lgs. 150/2011 e gli artt. 27, 42bis e 54 TUE nell’asserita convinzione che fosse orientamento consolidato di questa Corte ritenere che all’opposizione alla stima proposta in relazione al valore di essa determinato in sede di acquisizione in sanatoria a mente dell’art. 42bis TUE fosse applicabile
il termine decadenziale di trenta giorni previsto in via generale per i giudizi di opposizione di cui agli art. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 TUE.
Sebbene, effettivamente, all’atto della pronuncia qui impugnata la giurisprudenza sul punto facesse registrare un contrasto di opinioni poiché all’indirizzo inizialmente contrario all’estensione del predetto termine all’acquisizione sanante enunciato da Cass. 11687/2020 si era opposto il ben diverso indirizzo inteso, viceversa, a rendere operante anche in relazione alla stima a cui si procede in sede di acquisizione sanante il predetto termine dell’art. 29 d.lgs. -circostanza questa nel prendere atto della quale con ordinanza interlocutoria il tema era stato rimesso alla trattazione in pubblica udienza -con la sentenza 35287/23, riesaminando funditus la questione, è stato enunciato il seguente principio di diritto: « Il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte
d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi».
In ossequio ad esso, e alla continuità che esso ha trovato nelle successive determinazioni di questa Corte, da ultimo con Cass. 4791/2025, il motivo di ricorso in disamina deve essere doverosamente accolto ed, assorbito con il ciò il secondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della controversia al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Reggio Calabria , che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10 aprile 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME