Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12172 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15322/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL
-ricorrente – contro
PROVINCIA DI SASSARI, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 170/2020 depositata il 22/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso notificato il 20.6.2022 NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari resa nel ricorso n.170/2020, pubblicata il 2.5.2022 e notificata il 12.5.2022 con cui è stata decisa l’opposizione alla stima effettuata dalla Provincia di Sassari nel decreto di acquisizione sanante di terreni della Bo siti in Porto Torres per un’estensione di 39.581 m².
La ricorrente espose che il provvedimento di acquisizione sanante era intervenuto a conclusione di un iter amministrativo iniziato nel 2000 con l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza di fondi per la realizzazione di una grande opera viaria nel corso della quale la Provincia non aveva mai adottato il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità ma rideterminato più volte l’aumento dell’indennità nel contraddittorio procedimentale. Solo in data 8 giugno 2007 la Provincia aveva decretato l’acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U.E. e aveva definitivamente acquisito al patrimonio indisponibile le aree interessate liquidando l’indennità dovuta in euro 94.912,27.
Contestò la ricorrente l’importo liquidato perché determinato sulla base del valore agricolo medio (VAM) e chiese la maggior somma determinata in sede di consulenza tecnica di parte nella misura di euro 1.787.029, 95.
Nel giudizio di opposizione alla stima si costituì la Provincia di Sassari che in via pregiudiziale eccepì l’inammissibilità del ricorso per tardività, dal momento che il provvedimento di determinazione dell’indennità era stato notificato il 17 febbraio 2018 con la conseguenza che l’opposizione radicata nel 2020 doveva ritenersi tardivamente proposta rispetto al termine previsto dall’articolo 54 T.U.E. .
Nel merito la Provincia rivendicò la correttezza della liquidazione effettuata precisando che la stessa era stata parametrata al valore
venale del bene e non al valore agricolo e che il primo era stato ricostruito con metodo sintetico comparativo.
La corte d’appello, disposta consulenza tecnica d’ufficio , decideva l’opposizione respingendo, innanzitutto, l’eccezione pregiudiziale di tardività, a tal fine richiamando l’orientamento giurisprudenziale che riteneva non applicabile all’acquisizione sanante la decadenza di cui all’art. 29 del d.lgs. 150 del 2011 e quindi tempestiva l’opposizione dal momento che il ricorso è stato depositato entro il termine decennale di prescrizione.
7.Nel merito la corte d’appello riteneva, tuttavia, che l’opposizione alla stima era infondata.
8.In primo luogo, la corte territoriale argomentava che il terreno oggetto della procedura di acquisizione sanante non era edificabile, così come ritenuto dal ctu.
In secondo luogo, riteneva condivisibile la determinazione del valore venale ottenuto con metodo comparativo e la rivalutazione alla data dell’ablazione in Euro 0,84/mq. La Corte riteneva non condivisibili le osservazioni critiche formulate da parte della ricorrente in relazione alla comparazione con la vendita del 2004 ed alla asserita omessa valutazione di altri atti notarili relativi allo stesso bene oggetto di comparazione e successivi alla predetta data.
10.In terzo luogo, la corte territoriale sottolineava, rifacendosi e condividendone le osservazioni, che il ctu aveva evidenziato la presenza di numerosi terreni limitrofi a quello espropriato che, diversamente da quest’ultimo, erano idonei a ospitare impianti energetici e rispetto ai quali si giustificava la destinazione cosiddetta intermedia. Al tempo stesso, però, il ctu aveva spiegato che per i terreni oggetto della procedura era stata prevista la zonizzazione quale verde agricolo, verde consortile e sedime della rete viaria di piano, con la conseguenza che il parametro di
riferimento da considerare era da rinvenire fra quelli aventi questa destinazione e non il prezzo di cessione dei fondi industriali.
11. In quarto luogo, la corte territoriale giustificava, inoltre, la mancata considerazione ai fini della determinazione del valore venale delle aree del deprezzamento della porzione residua non espropriata.
Da ultimo la corte di merito considerava giustificata l’omessa quantificazione del valore dell’opera stradale edificata dalla P.A. trattandosi di bene del patrimonio indisponibile della PA e dunque soggetta a regime amministrativo assimilato al demanio e diverso dalla proprietà privata e di suoi modi di acquisto, con conseguenti ricadute nella liquidazione dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, in quello per il pregiudizio non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale del bene), l’indennità spettante per l’occupazione temporanea del bene e l’indennità spettante all’esproprio per essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 40 del T.U.E. .
13.L’ordinanza in esame è stata impugnata con ricorso dalla signora COGNOME affidato a sei motivi, cui resiste con tempestivo controricorso e ricorso incidentale condizionato la Provincia di Sassari. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis.1. cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE:
14. Va esaminato prioritariamente il ricorso incidentale tardivamente proposto ex art. 334 cod. proc. civ. dalla Provincia di Sassari e riguardante, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.53-54 d.p.r. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 2946 cod. civ, in relazione alla questione logicamente preliminare dell’eccepita tardività del ricorso proposto dalla Bo oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto che ha disposto l’ acquisizione sanante. 14.1. La censura è infondata.
14.2. Ritiene infatti il Collegio di dare continuità al principio affermato da questa Corte nella sentenza n.35287 del 18 dicembre 2023, resa in pubblica udienza senza necessità di rimessione alle Sezioni Unite, come richiesto dalla parte ricorrente.
14.3.Nella suddetta pronuncia è stato affermato in via di principio che il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.
14.4. Va quindi, in applicazione del citato principio al caso in esame, respinto il ricorso incidentale, potendosi passare all’esame del merito del ricorso principale che concerne le ragioni della ricorrente disattese dalla corte di merito.
15.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 42 bis, 32 e 37 d.P.R. 327/2001 e dei principi in ordine alla determinazione dell’indennità di acquisizione sanante nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 26 bis delle NTA del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari nonché la violazione dell’art. 2041 cod. civ.
15.1. In sostanza si contesta la qualificazione giuridica di inedificabilità riconosciuta ai beni oggetto di acquisizione sanante sulla base della ctu perché non rispettosa del principio della valutazione dell’edificabilità al tempo dell’acquisizione sanante ed il conseguente rilievo che detta qualificazione ha assunto rispetto all’indennità riconosciuta.
15.2. La censura è inammissibile.
15.3.E’ noto che in tema di indennizzo ex art. 42 -bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. “acquisizione sanante” va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc , la legalità amministrativa violata (Cass. 8163/2024).
15.4.Ciò posto, la valutazione di non edificabilità è stata svolta con riferimento all’epoca di acquisizione ( cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata, secondo cpv.), come prescritto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
15.5. Le altre deduzioni riguardanti le ricadute della qualificazione appaiono inammissibili perché in realtà volte a censurare le conclusioni del giudizio di fatto svolto dalla corte territoriale sulla scorta della ctu.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 42 bis e 32 T.U.E. per avere la corte d’appello preso a riferimento per determinare il valore del bene acquisito nel 2018 la compravendita del 2004, avallando l’errore commesso dal ctu.
16.1. Il motivo è inammissibile: il valore venale determinato dall’ausiliario con metodo sintetico -comparativo è stato rivalutato alla data dell’ablazione come espressamente indicato nell’ordinanza a pag. 6, secondo capoverso, e la censura non si confronta con questa circostanza.
17.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis T.U.E. per avere la corte di merito errato nella determinazione dell’indennizzo e, in particolare, per non aver tenuto conto degli effetti negativi connessi al deprezzamento della residua proprietà e la mancata percezione degli aiuti comunitari.
17.1. La censura è inammissibile per inerenza al diffuso e motivato giudizio di fatto svolto al riguardo dalla corte territoriale sulla scorta della ctu e dei rilievi critici mossi dal ctp della sig.ra COGNOME
18.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo che è stata oggetto di discussione tra le parti e cioè la mancata considerazione delle osservazioni del ctp con connessa motivazione apparente in ordine alla mancata considerazione ai fini della quantificazione dell’indennità del deprezzamento subito dalle aree non oggetto del provvedimento di acquisizione sanante e del mancato recepimento dei contributi comunitari.
18.1. La censura è inammissibile, dal momento che il denunciato vizio non riguarda un fatto storico bensì la valutazione del ctu .
18.2. Al tempo stesso la dedotta apparenza della motivazione è irritualmente denunciata mediante il raffronto con la relazione del ctp e non in ragione della inidoneità della motivazione ad esplicitare la ratio decidendi .
19.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42 bis T.U.E. per la mancata considerazione ai fini della determinazione dell’indennizzo del valore dell’opera stradale illegittimamente realizzata dalla P.A.,
anche alla stregua di quanto osservato dal Consiglio di Stato nella sentenza 4457/2016.
19.1.Il motivo è infondato.
19.2.In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. “acquisizione sanante”, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi – alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest’ultimo all’art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 – anche il valore dell’opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione (Cass. 9871/23; id. 25707/2024).
19.3.A questo principio si è attenuta la corte territoriale.
20.Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 , cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto oggetto di discussione fra le parti e cioè la mancata considerazione che ai fini della stima era stata utilizzata ai fini comparativi una compravendita del 2004 , risalente cioè a 14 anni prima rispetto all’acquisizione sanante. La censura è inammissibile in quanto avendo la corte recepito in motivazione le ragioni del ctu circa la scelta del raffronto ai fini della determinazione del valore venale , la censura ha carattere in definitiva fattuale.
21.In definitiva vanno respinti tanto il ricorso principale che quello incidentale.
22.Attesa la reciproca soccombenza, è disposta l’integrale compensazione delle spese di lite.
23.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale e ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.