Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 82 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 82 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 393/2019 R.G. proposto da COMUNE DI SAN SPERATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
MURGIA NOME, rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari depositata il 16 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
uditi gli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Rilevato che, con ordinanza del 16 novembre 2018, la Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso la stima dell’indennità dovuta per la perdita della proprietà di un fondo della superficie di 2045 mq., sito in San Sperate (CG) e riportato in Catasto al foglio 8, particella 1399, occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari ed acquisito ai sensi dell’art. 42bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con decreto del 16 novembre 2015, liquidando in Euro 243.346,00 il pregiudizio patrimoniale subìto dall’attrice, in Euro 48.669,02 il pregiudizio non patrimoniale ed in Euro 255.213,28 il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, e disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratta la somma eventualmente già versata, con gl’interessi legali dal trentesimo giorno successivo all’emissione del decreto di acquisizione;
che avverso la predetta ordinanza il Comune di San Sperate ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria;
che la COGNOME ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
Considerato che con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2021 la causa, già avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, fu rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, al fine di provocare il contraddittorio delle parti in ordine alla sopravvenienza di una determinazione adottata il 5 novembre 2020 e prodotta in giudizio, con cui il Responsabile dell’Area tecnica e manutentiva del Comune aveva proceduto all’annullamento d’ufficio del decreto di acquisizione sanante, nonché in ordine alla circostanza, riferita dalla stessa difesa del Comune, che la predetta determinazione, con la quale era stato disposto anche il recupero delle som-
me depositate o versate a titolo d’indennità, era stata impugnata dalla Murgia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna;
che nell’imminenza dell’udienza pubblica la difesa della Murgia produsse copia della sentenza emessa il 2 febbraio 2022, n. 73, con cui il Tar aveva accolto il ricorso da lei proposto, annullando il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato dal Comune il 5 novembre 2020, in quanto a) volto a ripristinare la precedente situazione d’illegittimità e quindi contrastante con l’intervenuta regolazione degli interessi tra le parti, risultante dal decreto di acquisizione sanante, b) fondato sull’accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza del 15 gennaio 1997, non avente efficacia di giudicato in ordine alla trasformazione irreversibile del fondo, che non costituiva presupposto essenziale per il rigetto della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, c) emesso ad oltre cinque anni di distanza dal decreto di acquisizione sanante, in violazione dell’art. 21novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in contrasto sia con il principio di buon andamento dell’amministrazione, che con l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e delle posizioni consolidate dei cittadini;
che con ordinanza interlocutoria del 26 ottobre 2022 fu quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di attendere l’esito definitivo del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di annullamento d’ufficio del decreto di acquisizione sanante che costituiva il fondamento del diritto all’indennità;
che, come si evince dalle memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il predetto giudizio non è stato ancora definito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 27/09/2023