Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12718/2024 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA, in persona del Sindaco rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3456/2019 depositata il 14/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ricorrente era proprietaria di un terreno sito nel Comune di San Cipriano d’Aversa, che il Comune aveva occupato in via d’urgenza in data 26.04.02 al fine di costruirvi un parcheggio, opera effettivamente eseguita senza che il terreno fosse
regolarmente espropriato, sicché il Comune, impegnato dalla proprietaria in un contenzioso innanzi al giudice amministrativo, ne aveva infine disposto in data 27 giugno 2019 la acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/01, provvedimento che la proprietaria ha impugnato innanzi alla Corte d’appello di Napoli, chiedendo la rideterminazione della giusta somma da corrispondersi per il provvedimento ablatorio in questione.
Vi erano anche contemporaneamente pendenti dei giudizi innanzi al tribunale amministrativo (ottemperanza) in uno dei quali con dei motivi aggiunti la proprietaria ha chiesto l’annullamento del decreto di acquisizione sanante. Il Tribunale amministrativo ha annullato il decreto reso ex 42 -bis « limitatamente ai criteri di quantificazione dell’indennità dovuta per il danno patrimoniale», ritenendo « fondati i motivi di ricorso nella parte in cui, limitatamente alla individuazione della destinazione urbanistica quale parametro per la determinazione del valore venale del suolo su cui calcolare la percentuale del 5% annuo per la liquidazione del danno da illegittima occupazione, censurano l’operato dell’Amministrazione … »
La Corte d’appello ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso in quanto le sentenze del Tribunale amministrativo nn. 4674/2014 e 2321/2021 sono passate in giudicato e il credito di natura indennitaria non è scomponibile nelle diverse voci che contribuiscono alla determinazione della sua entità.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la proprietaria affidandosi a un motivo. Il Comune ha svolto difese con controricorso. Le parti hanno depositato memorie
RILEVATO CHE
1.- Con l’ unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma n. 1 e n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 150/11 ed art. 133, lettera g) e del D.lgs. n. 104/10. La parte deduce che in nessuna delle sentenze del
T.A.R. Campania – Napoli vi è la statuizione sulla stima del bene e/o la rideterminazione giudiziale della stessa. Osserva che la sentenza del TAR è stata resa solo sul danno da illegittima occupazione anzi è lo stesso TAR ad aver precisato che non rientra nella materia del contendere la stima del bene, in quanto per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa la giurisdizione è del giudice ordinario.
2.- Il morivo è fondato.
Deve premettersi che la statuizione oggetto di giudicato amministrativo riguarda il solo risarcimento per l’occupazione senza titolo (e soltanto funzionalmente a tale profilo è stato considerato il valore venale, per cui la statuizione non è su quest’ultimo, ma sul pregiudizio per l’occupazione illegittima) . Il decreto è stato poi ritenuto illegittimo per la sola parte in cui non è previsto il termine di 30 giorni per il pagamento . E’ pur vero che il giudicato esterno copre anche la giurisdizione quando vi è pronuncia anche sul merito (fra le tante Cass. n. 28179/2020), ma per arrivare a riconoscere un giudicato sulla giurisdizione nel senso della giurisdizione amministrativa è necessario riconoscere che sull’indennità ex art. 42 bis sia individuabile una statuizione di merito. A questa conclusione, nel caso di specie, non si può pervenire per due ragioni: a ) l’indennità ex art. 42 bis ha natura unitaria e non è scomponibile fra le diverse voci (Cass. n. 20691/2021); b) il giudicato interno, ma il ragionamento è estendibile anche a quello esterno, non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto (da ultimo così Cass. n. 32563/24). Dal punto di vista perciò dell’unitarietà dell’indennizzo in questione, la statuizione sulla singola voce dell’occupazione illegittima ha valenza di statuizione su un elemento del fatto, ma non sulla sequenza
fatto/norma/effetto, tale da includervi l’unitaria considerazione dei presupposti dell’indennizzo. Deve così concludersi nel senso che non può ravvisarsi un giudicato di merito sull’indennità ex art. 42 bis e, conseguenzialmente, non c’è un giudicato esterno opponibile sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.