Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33923 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33923 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1850/2023 R.G . proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati elettivamente in Roma nella INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE e rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in proc. r.g. n. 2860/2017 depositata il 7.11.2022;
uditi l’a vvocato NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO ocato NOME COGNOME per i ricorrenti, l’avvocato NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO ocato NOME COGNOME per il RAGIONE_SOCIALE e l’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME per il Comune RAGIONE_SOCIALE Bagheria;
udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha richiamato le conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 111/2017 del 7.11.2017 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha disposto l’acquisizione sanante del terreno accatastato al foglio 5, particella 771 (già foglio 6, particella 719), di proprietà di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, irreversibilmente trasformato a seguito della procedura espropriativa iniziata con deliberazione del Commissario ad acta (in sostituzione della Provincia Regionale) n.1/1 del 17.3.2001, ma non seguita dall’emanazione di tempestivo decreto di esproprio, e con il quale era stato offerto ai proprietari un indennizzo complessivo di € 38.122,50.
Con ricorso depositato il 7.12.2017 i signori COGNOME hanno proposto, ex art. 702 bis cod.proc.civ., opposizione avverso la suddetta stima, ritenendola del tutto incongrua.
Si sono costituiti in giudizio sia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sia il Comune RAGIONE_SOCIALE Bagheria e hanno insistito per il rigetto del ricorso. Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo soggetto attivo della procedura espropriativa ed essendosi limitato al compimento delle attività demandate o delegate dalla Provincia.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.) con ordinanza del 7.11.2022 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha determinato in € 69.402,50 l’indennizzo per l’acquisizione dei terreni già di proprietà dei ricorrenti, oggetto del decreto n.111/2017 del 7.11.2017 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi legali dal 7.11.2017 al saldo, e ne ha ordinato il deposito da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di RAGIONE_SOCIALE – MRAGIONE_SOCIALE, previa detrazione delle somme già eventualmente corrisposte per i medesimi titoli; ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Bagheria; ha compensato integralmente le spese di lite; ha posto definitivamente a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese di c.t.u.
La Corte di appello ha escluso la legittimazione passiva del Comune di Bagheria perché il decreto di acquisizione sanante era stato emesso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; ha accertato che il terreno oggetto dell’acquisizione sanante aveva un’estensione di m.q. 1.170 e non di m.q. 1.330, come dedotto dai ricorrenti, sulla base della c.t.u. e di elementi di prova documentale; ha escluso la natura edificabile del terreno, concretamente vincolato a un utilizzo meramente pubblicistico; ha assunto quale valore unitario di stima, quello di € 36,00/m.q., attribuito al bene dal Consulente tecnico d’ufficio (C.t.u.); ha stimato il valore venale del terreno acquisito in
€ 42.600,00 (€ 36,00 x 1.170 mq); ha liquidato il danno non patrimoniale, nella misura di € 4.260,00 (10% di € 42.600,00); ha riconosciuto a titolo di occupazione illegittima, calcolata per il tramite del parametro normativamente previsto del 5% annuo del valore dei beni per ogni anno di occupazione, a partire dalla data di scadenza dei termini indicati nella deliberazione n. 2 del 12.10.2001 e nella successiva deliberazione di proroga di un anno, in complessivi € 22.542,50; ha attribuito su tutte le somme liquidate, non suscettibili di ulteriore rivalutazione, gli interessi legali a partire dalla data del provvedimento.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, con atto notificato il 5.1.2023 svolgendo tre motivi.
Ha proposto controricorso il RAGIONE_SOCIALE
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di
inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione
Ha proposto altresì controricorso il Comune di Bagheria, protestando il passaggio in giudicato della statuizione circa il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Tutte le parti hanno presentato memoria illustrativa.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 7.11.2023 in sede di relazione introduttiva è stato dato atto della ragione di trattazione della causa in pubblica udienza per il suo interesse nomofilattico, in considerazione di una possibile causa di improcedibilità del ricorso (mancato deposito della procura alle liti da parte dei ricorrenti).
Il Procuratore generale ha integrato le proprie conclusioni, ritenendo superabile la questione di procedibilità e ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso nel merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non si rinviene nel fascicolo telematico dei ricorrenti la procura speciale, menzionata in ricorso e indicata come allegato documento 1.
La predetta procura è stata però depositata dal Comune di Bagheria unitamente alla copia del ricorso notificatogli. Si tratta di una procura analogica, sottoscritta dalle parti e dal difensore, scannerizzata e firmata digitalmente dal difensore (estensione p7m). Nella attestazione di conformità del difensore del ricorrente non è inserita la procura, ma nella relata di notifica del ricorso il difensore attesta la conformità della procura stessa.
Per tale ragione è stato ravvisato valore nomofilattico nella trattazione del ricorso.
L’art.369 cod.proc.civ. dispone che il ricorso deve essere depositato a pena d’improcedibilità nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti e che insieme ad esso debbano essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Come proposto anche dal Procuratore generale, ritiene tuttavia il Collegio di dover far applicazione nel caso di specie del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento a un atto diverso dalla procura speciale, ma di cui pure la legge processuale prescrive il deposito a pena di improcedibilità da parte
del ricorrente, ossia la relata di notificazione della decisione impugnata.
Secondo le Sezioni Unite, il ricorso è improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, cod.proc.civ. se questa non è neppure stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod.proc.civ. ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).
A tale riguardo le Sezioni Unite hanno osservato che la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 cod.proc.civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 cod.proc.civ., comma 3, è funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato.
Le Sezioni Unite hanno poi aggiunto che l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo ed è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa; ed ancora, che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati perché consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 cod.proc.civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento
nel meccanismo processuale, che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.
In conclusione, il ricorso deve ritenersi procedibile perché la procura è stata depositata nel fascicolo telematico da uno dei controricorrenti entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari per la procedibilità del ricorso, non potendosi ragionevolmente adottare una soluzione differenziata per l’uno o l’altro dei documenti accomunati dalla regola del deposito a pena di improcedibilità dall’art.369 cod.proc.civ.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 9 cod.proc.civ., dell’art. 29 d.lgs. 150/2011, dell’art. 702 bis cod.proc.civ. e dell’art. 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 4), cod.proc.civ.
I ricorrenti sostengono la competenza del giudice ordinario di primo grado, ossia del Tribunale, quanto alla domanda relativa all’estensione del terreno occupato sine titulo dalla Pubblica Amministrazione in assenza ab origine di dichiarazione di pubblica utilità, lamentano al proposito motivazione apparente e/o perplessa, censurano la contraddittorietà del mandato del Consulente tecnico rispetto alla verifica dell’estensione del terreno, si dolgono infine del vizio di ultra-petizione.
I ricorrenti sostengono, cioè, che la Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità del decreto di acquisizione sanante, non avrebbe dovuto statuire con riferimento alla maggiore superficie vantata dai ricorrenti in virtù di quanto trascritto presso la Conservatoria, in misura superiore di quanto risultante dal Catasto, in quanto non risultante dalla dichiarazione di pubblica utilità.
La lesione del diritto di difesa dei ricorrenti sarebbe poi palese in quanto è stato sottratto loro il primo grado del giudizio di merito per la questione relativa all’occupazione originaria senza titolo della
residua porzione di suolo non coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità.
I ricorrenti invocano la cassazione integrale delle pagg. 6 e 7 dell’ordinanza impugnata (dal terzo capoverso di pag. 6 al penultimo capoverso di pag. 7), laddove la Corte d’appello ha analizzato la questione della consistenza del terreno concludendo che il terreno oggetto dell’acquisizione sanante di cui si discute avesse un’estensione di mq 1.170 e non di mq 1.330 come dedotto dai ricorrenti.
Anche il precedente mandato assegnato al C.t.u. sarebbe stato contraddittorio sul punto nella misura in cui, in un primo momento, era stato ordinato all’Ausiliare di « descrivere lo stato dei luoghi e accertare l’effettiva estensione del fondo occupato… » mentre, subito dopo, a prescindere dalla eventuale verifica sull’estensione del fondo, è stato chiesto al C.t.u. di «…determinare il relativo indennizzo … tenuto conto … della sua estensione, come indicata nel predetto decreto di acquisizione sanante» , ossia l’estensione inferiore pari a mq 1170 indicata erroneamente in Catasto.
La questione circa la maggiore superficie dell’immobile espropriato, costituendo originaria occupazione senza titolo per la parte non coperta dalla dichiarazione di pubblica utilità sarebbe stata, pertanto, da attribuire al giudice ordinario di primo grado, né il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 702 bis cod.proc.civ. di opposizione alla stima riportava una domanda in tal senso, con conseguente vizio di ultra-petizione commesso dalla Corte di merito nell’ordinanza impugnata.
Come osserva il Procuratore generale, la doglianza dei ricorrenti nasce dal rilievo che la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente procedura di esproprio, che non si è mai conclusa, avrebbe quantificato erroneamente i terreni effettivamente occupati di loro proprietà (1.170 mq. a fronte di mq. 1.330 effettivi), con la conseguenza che, per la residua parte non
interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità, ma pur sempre occupata dalla P.A., sine titulo , non si sarebbe potuta prospettare la competenza in unico grado della Corte di appello per il provvedimento di cui all’art. 42 -bis , d.p.r. 327/2001, per essere devoluta la relativa controversia al giudice ordinario di primo grado.
Tuttavia i ricorrenti avevano adito la Corte di appello con il ricorso ex art. 702bis cod.proc.civ., chiedendo proprio di accertare la maggior estensione dell’area occupata rispetto a quella oggetto di indennizzo (vedi pag. 13 del ricorso introduttivo), e la Corte, decidendo il merito della domanda, aveva accolto la prospettazione attorea in punto competenza.
Gli originari attori non hanno quindi né interesse, né legittimazione, a eccepire il difetto di competenza in unico grado della Corte di appello, non essendo soccombenti su tale punto.
Il principio è stato espresso in relazione alla giurisdizione, con l’affermazione che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione (Sez. U, n. 22439 del 24/09/2018; Sez. U, n. 21260 del 20.10.2016) ed ora è stato codificato espressamente nell’art.37 cod.proc.civ., terzo periodo, seconda parte, novellato ad opera dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 10.10.2022, n. 149 secondo cui « l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito »
A maggior ragione, tale principio deve essere applicato alla competenza, sottoposta ad un regime più stringente di eccezione di parte e di rilievo officioso, rispetto a quello proprio della giurisdizione.
È il caso comunque di aggiungere che la Corte di appello si è limitata a statuire in punto estensione del terreno oggetto dell’acquisizione sanante (mq 1.170 e non di mq 1.330 come dedotto dai ricorrenti), il che rientrava sicuramente nella sua competenza e che non rileva in questa sede impugnatoria il contenuto del mandato conferito al Consulente tecnico con provvedimenti ordinatori endo-procedimentali.
Non persuadono le considerazioni offerte dai ricorrenti nella loro memoria ex art.378 cod.proc.civ.
Oltre a tutto quanto sopra argomentato, gli stessi ricorrenti ammettono di aver chiesto alla Corte di appello di « accertare quanto sopra esposto e dichiarare che le indennità determinate ex art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, per tutte le causali espresse in narrativa, non sono congrue e non corrispondono a quanto dovuto per legge ai ricorrenti ».
La Corte di appello non ha affatto debordato dalla propria cognizione accertando, in contrasto con quanto sostenuto dagli attori, che « il terreno oggetto dell’acquisizione sanante di cui si discute abbia un’estensione di mq 1.170 e non di mq 1.330 come dedotto dai ricorrenti ».
Non appare infine pertinente il quesito richiamato in memoria, se possa la Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità di un decreto di acquisizione coattiva sanante, statuire anche rispetto alla presenza o meno di una eventuale occupazione sine titulo ab origine ?
La Corte d’appello era chiamata a confrontarsi sull’estensione del terreno ai fini della verifica demandatale della corretta liquidazione dell’indennità, cosa che ha fatto, e non si è pronunciata sul tema di una eventuale originaria occupazione senza titolo di altri terreni.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2659 e 2663 c.c. in relazione all’art.
360, comma 1 n. 3), 4) e 5) cod.proc.civ., sostengono l’efficacia e opponibilità erga omnes del sistema tavolare e la prevalenza dei registri immobiliari rispetto al catasto e lamentano motivazione apparente e/o perplessa.
Questo perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle risultanze dei registri immobiliari dalle quali emergeva la reale estensione del terreno acquisito ex art. 42bis d.p.r. 327/2001.
12. Il motivo è inammissibile.
Come osserva, anche in questo caso condivisibilmente, il Procuratore generale, la questione concerne l’accertamento fattuale svolto dalla Corte di appello sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e delle note dell’Agenzia del Territorio del 4.3.2008 e del 11.6.2008 relative a una verifica periodica e non può essere oggetto di censura in questa sede di legittimità, in quanto attinente al merito e alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In ogni caso, l’accertamento dell’estensione del terreno espropriato deve avere riguardo alle sue caratteristiche oggettive dello stesso, mentre le note di trascrizione, per la parte descrittiva del bene, altro non sono che la risultanza di dichiarazioni della parte trascrivente e partecipante all’atto pubblico trascritto.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att., 62, 194 e 198 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3), 4) e 5) cod.proc.civ., lamentano omessa indicazione delle fonti delle indagini, deducono nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente, nonché omesso esame del valore venale del bene, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed erronea determinazione del termine iniziale dell’occupazione illegittima.
Il motivo è inammissibile perché volto a censurare la valutazione svolta dalla Corte territoriale, sulla base delle risultanze
della consulenza tecnica di ufficio, con riferimento al valore venale delle aree acquisite e dunque a contestare un accertamento fattuale, sulla quale le motivazioni recepite dalla Corte territoriale sono state ampie e fondate sulla relazione tecnica alla quale i ricorrenti non hanno allegato con il motivo di avere mosso critiche o censure puntuali e specifiche nel giudizio di merito, con evidente difetto di autosufficienza del motivo.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022).
Recentemente le Sezioni Unite hanno anche chiarito che il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis , il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in
comparsa conclusionale o in appello. (Sez. 1, n. 5624 del 21.2.2022).
Tuttavia nella specie nel motivo non è stato dedotto che siano stati mossi nel giudizio di merito rilievi critici alla consulenza tecnica di cui la Corte di appello non abbia tenuto conto.
È quindi superfluo aggiungere che i ricorrenti, senza la necessaria chiarezza di presupposti e sviluppi intermedi del loro ragionamento, si riferiscono a stime del valore al metro quadro, completamente differenti da quelli indicati dalla Corte di appello a pag.10 sulla base delle valutazioni peritali (€ 36,00 al m.q.) e non muovono specifici rilievi al criterio adottato dal Consulente e menzionato dalla Corte territoriale a pag.10, terzo capoverso (capitalizzazione del reddito netto retraibile -a sua volta determinato sulla media dei valori del locale mercato della locazione -secondo un saggio del 2,5%).
È altresì superfluo aggiungere che, diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, la Corte di appello non ha affatto attribuito fattualmente al fondo attoreo gli utilizzi intermedi citati nel motivo, ma ha semplicemente considerato (pag.10, secondo capoverso) quali possibilità intermedie di utilizzazione tra l’agricola e l’edificatoria, nello specifico, la destinazione ad area di rimessaggio di natanti e imbarcazione (perché sia nel passato che nel presente terreni diversi da quello attoreo e limitrofi a quello in esame erano stati utilizzati in tal modo) o a campus per attrezzature sportive all’aperto (perché nelle vicinanze risultava ubicato un campo da calcio).
16 . Non giova alla ricorrente quanto argomentato in proposito nella memoria illustrativa con il dichiarato fine di «integrazione» del motivo.
Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi
avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016; Sez. 6 – 3, n. 3780 del 25.02.2015; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018).
Con l’ultima parte della censura i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe errato nel calcolo del periodo di occupazione illegittima.
Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello, nel penultimo capoverso di pag. 10 dell’ordinanza impugnata, non si era preoccupata nemmeno di determinare il termine iniziale dell’occupazione illegittima da parte della P.A, dal quale far decorrere il risarcimento normativamente previsto del 5% per ogni anno, mutuando l’errore dalla relazione del C.t.u.; che il C.t.u. aveva determinato il termine iniziale nella data del 26.3.2007, erroneamente considerando prorogata di un anno la dichiarazione di pubblica utilità effettuata con la deliberazione del Commissario ad acta n. 1/1 del 27.3.2001 e, così determinando un periodo di occupazione illegittima dal 26.3.2007 al 7.11.2017 pari a 10 anni e 7 mesi; che invece la deliberazione n. 1/1 del 17.3.2001 aveva stabilito che i lavori dovevano iniziare entro un anno e compiersi entro cinque anni, mentre la successiva deliberazione n. 2 del 12.10.2001 integrava la precedente deliberazione n.1/1 del 17.3.2001, prevedendo l’inizio dei lavori entro un anno e la chiusura degli stessi entro 5 anni dall’adozione dell’atto de quo , cosicché il termine iniziale della occupazione illegittima andava fissato al 11.10.2006 e si era protratto fino al 7.11.2017 per 11 anni e 1 mese.
Il motivo non è pertinente alla ratio decidendi. La Corte di appello non si è affatto riferita alla consulenza tecnica e ha semplicemente affermato che l’occupazione illegittima decorreva
dalla data di scadenza dei termini indicati nella deliberazione n. 2 del 12.10.2001 e nella successiva deliberazione di proroga di un anno, e pari a 10 anni e 7 mesi.
E cioè la Corte ha del tutto ignorato quanto affermato dal C.t.u. e la decorrenza dal marzo 2001 (17 o 27, poco importa, come variamente riferiscono i ricorrenti), ma ha fatto proprio riferimento ai termini successivamente fissati il 12.10.2001 e a una « successiva deliberazione di proroga di un anno ».
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 91, comma 1 e 92, commi 1 e 2 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 4) cod.proc.civ., lamentano erronea compensazione integrale delle spese del giudizio e denunciano motivazione apparente e/o perplessa La Corte si è fondata al proposito sul forte ridimensionamento del valore venale del bene rispetto a quanto esposto con la domanda
attorea, il che costituire giusto motivo di compensazione.
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U , n. 32061 del 31.10.2022).
Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
Nulla sulle spese quanto al Comune di Bagheria, nei cui confronti la decisione di difetto di legittimazione passiva era passata in giudicata, sicché il Comune, in difetto di specifiche conclusioni nei suoi confronti, può ritenersi destinatario della notifica per mera integrità del contraddittorio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, liquidate nella somma di € 6.200,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione