Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6627 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimato avverso la sentenza n. 6064/2022 emessa da Corte d’appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Cassino condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., al pagamento, in
favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 73.805,47 oltre interessi .
2 . ─ L ‘appello proposto contro detta pronuncia veniva respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 3 ottobre 2022. Per quanto qui rileva, il Giudice distrettuale osservava che il conto corrente dedotto in giudizio risultava essere stato chiuso nell’aprile del 2008, prima cioè della notifica dell’atto introduttivo del giudizio , avvenuta nel giugno 2008: con la conseguenza che la domanda di ripetizione dell’indebito spiegata nei confronti della banca doveva ritenersi ammissibile.
─ Vi è ricorso per cassazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La proposta ha il tenore che segue:
« l ricorrente deduce l’avvenuta chiusura del fallimento della società correntista in data 16.4.2021, nel corso del giudizio di appello, con cancellazione della società dal registro delle imprese; il ricorso per cassazione è stato notificato al fallimento, e non alla società tornata in bonis nel corso del giudizio di appello e per essa, cancellata dal registro delle imprese, ai soci, i quali dovevano invece essere intimati nel presente giudizio, disponendo l’art. 118 l . fall. la mera facoltà del curatore di proseguire (‘può mantenere’); peraltro, ragioni di economia processuale anche per evitare ulteriori costi rendono opportuno esaminare il ricorso, in quanto si palesa inammissibile;
«invero, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo, per quanto ancora rileva, provata la chiusura del conto corrente, in tal modo rendendosi ammissibile la domanda di
ripetizione dell’indebito, proposta dalla correntista ed accolta dal Tribunale; ha, inoltre, ritenuto corretto il calcolo del c.t.u. di un indebito pari ad € 73.805,47, e non di € 54.068,15, come calcolato in un diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per periodo parzialmente sovrapponibile a quello di causa, in quanto al rapporto, attesa la nullità della clausola sul tasso degli interessi, si applicano quelli sostitutivi ex art. 117 t.u.b;
«ciò posto, il primo motivo è inammissibile, in quanto ─ nel sostenere violati gli artt. 2033 e 2697 c.c., perché l’onere di provare la chiusura del rapporto grava sull’attore in ripetizione di indebito e, quindi, la corte del merito non avrebbe potuto ritenere raggiunta la prova sulla base delle prove fornite dalla stessa banca ─ si pone in contrasto con il principio consolidato della c.d. acquisizione probatoria, il quale comporta che le prove ormai assunte possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, onde il giudice non è vincolato dai fatti come dalla singola parte allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza ( e plurimis , Cass., sez. III, 13 aprile 2023, n. 9863; Cass., 23 novembre 2020, n. 26565; Cass., 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass., sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 23490; Cass., sez. un., 5 agosto 2020, n. 16723; Cass., sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5409; Cass., sez. II, 4 giugno 2018, n. 14284; Cass., sez. VI-3, 15 febbraio 2018, n. 3763; Cass., sez. II, 19 settembre 2013, n. 21443; Cass., sez. VI2, 23 maggio 2013, n. 12784; Cass., sez. VI, 14 settembre 2012, n. 15480; Cass., sez. II, 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10499; Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498; Cass., sez. trib., 29 novembre 2000, n. 15312);
«il secondo motivo -con il quale si sostiene la violazione degli
artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il giudicato esterno tra le parti, per ‘ efficacia riflessa ‘ di altra sentenza tra la banca e i garanti della debitrice principale, nel quale è stata accolta l’opposizione dei garanti per l’insussistenza del credito della banca, in virtù invece di un credito della correntista per euro 54.068,15 -è manifestamente infondato: invero, non si dà giudicato esterno con riguardo alla posizione di un soggetto del tutto estraneo a quel giudizio (profilo soggettivo), nonché con riguardo ad accertamento che non spiega effetto di giudicato perché è valso solo a condurre al rigetto della domanda di pagamento proposta dalla banca (profilo oggettivo), onde difettano i requisiti stessi della fattispecie delle norme invocate; quanto alla pretesa di far valere la sentenza resa in altro giudizio quale indizio ai fini della prova presuntiva del saldo, ai sensi dell’art. 2729 c.c., si tratta di deduzione inconferente in sede di legittimità ed altresì manifestamente inammissibile, ove intenda sindac are l’uso della prova presuntiva da parte del giudice del merito, atteso il principio consolidato secondo cui la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ─ neppure formulata nel motivo nel rispetto dell’art. 360 e 366 c.p.c. ─ può prospettarsi unicamente quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ma non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, n. 9054 del 21.3.2022; Sez. L, n. 18611 del 30.6.2021; Sez. 3, n. 19485 del 4.8.2017)».
2. Deve osservarsi che non risulta depositata in atti la procura speciale di cui all’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c.: nel fascicolo telematico è infatti presente una procura datata 20 luglio 2023 che non fa però
riferimento alla proposta di definizione accelerata.
Per tale ragione il ricorso è inammissibile.
Si osserva, per mera completezza, che i rilievi formulati nella proposta sono tutti condivisibili.
Con riguardo alla censura svolta col primo motivo non è in effetti concludente, alla luce del principio di acquisizione probatoria, evocato nella proposta, la deduzione della ricorrente per cui «è del tutto irrilevante che la banca avesse prodotto in primo grado gli estratti conto periodici relativi ai rapporti di conto corrente oggetto di contestazione, atteso che l’onere di fornire la prova della chiusura dei rapporti di conto corrente e della esigibilità delle somme richieste ex art. 2033 c.c. incombeva sulla correntista attrice in ripetizione e non sulla banca».
Con riguardo al secondo motivo, si fa questione di una sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata l’11 novembre 2019, resa nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, garanti della società debitrice principale. Anche a volere prescindere dai limiti soggettivi della decisione invocata dalla ricorrente, è da evidenziare che nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass. Sez. U. 20 ottobre 2010, n. 21493).
─ Il ricorso è dichiarato inammissibile.
─ Nulla è da statuire in punto di spese processuali.
Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese né deve decidersi sulla condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00 ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione