Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26993/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) nonché dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza n.146/2021, pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA in grado d’appello , pubblicata il giorno 24 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con citazione del 24 ottobre 2013, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Giudice di pace di Biella, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.782,40 (o della maggior somma accertanda) a titolo di risarcimento dei danni che essi avrebbero causato ad una strada in ghiaia di uso comune (ma sulla quale egli affermava di vantare tale diritto in via esclusiva) che conduceva alle abitazioni di entrambe le parti;
espose che i convenuti avevano danneggiato la strada sia direttamente, percorrendola ogni giorno e più volte al giorno con le loro autovetture, sgommando e provocando solchi, buche e dossi; sia indirettamente, indebitamente lasciando l’ immondizia nel loro cortile o deponendola a fianco del loro cancello carraio, così inducendo gli addetti al servizio di raccolta a manovrare e ‘sgommare’ sulla strada, provocandone l’ulteriore danneggiamento ;
costituitisi i convenuti, il Giudice di pace rigettò la domanda con sentenza 13 gennaio 2015, n. 92;
NOME COGNOME si appellò al Tribunale di Biella, dinanzi al quale gli appellati si costituirono sulla base della procura conferita con la comparsa di risposta in primo grado;
a ll’udienza di comparizione del 16 febbraio 2016, il giudice rilevò la mancanza della procura in calce alla comparsa di risposta di primo grado e, in applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., assegnò termine sino alla successiva udienza del 2 marzo 2016 per la sanatoria;
a ll’esito dell’udienza del 2 marzo 2016, con ordinanza emessa il 14 aprile successivo a scioglimento della riserva in essa assunta, escluso che potesse attribuirsi rilievo ai due documenti che gli appellati avevano chiesto di produrre (« una copia fotostatica della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado con procura in calce » e una « procura in copia fotostatica contenuta su un foglio separato che tuttavia non è in alcun modo congiunto materialmente all’atto cui si riferisce ex art. 83 cod. proc. civ. »: p.3 della sentenza impugnata), il giudice dichiarò invalida la costituzione di parte appellata;
dopo che la causa era stata assegnata ad altro giudice, quest’ultimo, mentre con una prima ordinanza ribadì l’ inammissibilità della costituzione di parte appellata , invece con un’altra ordinanza, unitamente alla fissazione dell’udienza del 24 marzo 2021 per la discussione della causa secondo le modalità della trattazione scritta, revocò il provvedimento che aveva dichiarato invalida la predetta costituzione;
con sentenza 24 marzo 2021, n. 146, il Tribunale ha quindi rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, condannandolo al pagamento delle spese in favore della parte appellata, per mancata prova dei fatti posti a suo fondamento, attesa l’inefficacia probatoria delle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate ante causam da un vicino, l’inammissibilità e l’irrilevanza della dedotta prova per testi, la mancanza di inferenza probatoria nei documenti depositati, l’inoperatività del principio di non contestazione ;
propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di sedici motivi;
rispondono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.;
il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c od. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., con riferimento al provvedimento emesso all’udienza del 16 febbraio 2016, di invito alla sanatoria dei vizi della procura, ex art.182 cod. proc. civ.; il ricorrente deduce che il giudice del merito non aveva rilevato un vizio che determinava la nullità della procura al difensore ma ne aveva rilevato l’inesistenza, sicché non trovava applicazione l’art.182 cod. proc. civ., né vi era possibilità di sanatoria del vizio;
1.2. con il secondo motivo viene denunciato omesso esame in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in relazione alle contestate falsità circa l’asserita comproprietà del terreno da parte degli appellati;
1.3. con il terzo motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla circostanza pacifica -e, anzi, persino ammessa dalle controparti -che esse usavano percorrere in auto, sgommando, la particella n. 463 del f.24 del catasto terreni di Biella, sulla quale insisteva la strada in ghiaia asseritamente danneggiata;
1.4. con il quarto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi in relazione alla circostanza pacifica , desumibile in base all’ id quod plerumque accidit , che percorrere una strada in pendenza, senza la dovuta diligenza e prudenza, provoca sgommate e, di conseguenza, provoca danni;
1.5. con il quinto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n n. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di valutare l’inesistenza della procura relativa al primo grado di giudizio;
1.6. con il sesto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per essere stata revocata inaspettatamente l’ordinanza di inammissibilità della costituzione delle parti appellate;
1.7. con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2 043 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., per essere stata ritenuta inadeguata a provare il danno la compiuta produzione documentale;
1.8. c on l’ottavo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 257 c od. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., per non essere stata ammessa la testimonianza del vicino che aveva già reso dichiarazioni scritte;
1.9. con il nono motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., laddove la Corte d’appello h a omesso di considerare che pacificamente le controparti avevano ammesso il transito sul terreno, talché nessuna carenza probatoria era imputabile all’attore -appellante;
1.10. con il decimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda di conferma della dichiarazione di invalidità della costituzione in giudizio di parte appellata per difetto di procura sia in primo che in secondo grado;
1.11. c on l’undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la richiesta di ammissione di prova testimoniale fosse stata formulata con la riserva ‘solo se del caso’; riserva, invece, testualmente non presente nell’atto d’appello ;
1.12. con il dodicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull ‘istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio ;
1.13. con il tredicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’ art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di prendere in considerazione la dichiarazione scritta del vicino, non escusso come teste in primo grado proprio in ragione dell ‘ esistenza di tale dichiarazione;
1.14. con il quattordicesimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c od. civ.; il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che eventuali danni provocati dagli addetti alla raccolta dell’ immondizia non avrebbero potuto essere imputati ai convenuti; evidenzia che egli non aveva allegato che i convenuti avevano ‘indotto’ i predetti operatori ad agire
in suo danno, ma aveva piuttosto posto in luce il dato oggettivo che le loro condotte, come quelle dei sigg. COGNOME e COGNOME, erano state per lui fonte di danno;
1.15. con il quindicesimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c od. proc. civ., con riferimento alla perentorietà del termine concesso per il deposito della procura, scaduto (in data 2 marzo 2016) senza che fosse stato adempiuto l’incombente richiesto;
1.16. con il sedicesimo motivo viene denunciata la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4 c od. proc. civ., in ragione dell’avvenuta sostituzione del giudice dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni;
la delibazione del ricorso -ed in particolare del primo motivo -presuppone l’esame degli atti dei giudizi di merito;
al fascicolo d’ ufficio è allegato quello del grado di appello ma esso non è completo di tutti gli atti poiché , all’esito dell’esame effettuato da questo Collegio, è risultato mancante il provvedimento con cui il giudice ha revocato la statuizione di inammissibilità della costituzione di parte appellata, resa in data 4 marzo 2019 a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5 febbraio precedente, con fissazione, per precisazione delle conclusioni e discussione, dell ‘ udienza del 24 marzo 2021, all’esi to della quale è stata deliberata la sentenza impugnata;
inoltre, deve essere acquisito nella sua completezza il fascicolo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, comprensivo dell ‘originale della comparsa di costituzione e risposta.
Per Questi Motivi
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado svoltosi
dinanzi al Giudice di pace di Biella, comprensivo dell’originale della comparsa di risposta, nonché del provvedimento con cui il giudice, nel corso del giudizio di appello all’esito del quale il Tribunale di Biella ha emesso la sentenza impugnata, ha revocato la statuizione di inammissibilità o di invalidità della costituzione di parte appellata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione