Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35890 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35890 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21852/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di L’Aquila, n. 203/2020, pubblicata il 4 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2018 presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha esposto che:
era medico convenzionato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operante in ambito territoriale ricomprendente comuni disagiati;
aveva diritto alla quota annua prevista dall’art. 44, n. 2, Accordo RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del maggio 2006;
non aveva percepito tale indennità, ma aveva ricevuto quella di cui all’art. 44, n. 3, del citato accordo.
Egli ha chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a pagare l’indennità non versata.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 176/2019, ha rigettato il ricorso per la parte concernente il pagamento integrale delle somme richieste e ha dichiarato cessata la materia del contendere per il resto.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 203/2020, ha accolto.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414, 434 e 437 c.p.c. e 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe implicitamente ritenuto ammissibile il tardivo deposito documentale del fascicolo di parte di primo grado e dei documenti prodotti da essa RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c., così fondando la sua decisione su prove documentali inammissibili.
Infatti, tale fascicolo era stato depositato, assieme ai documenti menzionati, non al momento dell’iscrizione a ruolo, ma dopo che ne era stata contestata l’assenza nella memoria di costituzione.
La doglianza è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, che il principio di ‘non dispersione (o di acquisizione) della prova’, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d’appello ha, quindi, il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può, inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto
in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specif icamente allegati nell’atto difensivo.
A ciò deve aggiungersi che, per costante giurisprudenza, in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall’art. 190 c.p.c., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documen ti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell’art. 345 c.p.c., di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come nuovi. Pertanto, sebbene il termine entro il quale a norma dell’art. 169, comma 2, c.p.c. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio, la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt. 165 e 166 c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 21571 del 7 ottobre 2020; Cass., Sez. 6-2, n. 29309 del 6 dicembre 2017).
Peraltro, occorre mettere in evidenza che era comunque onere del ricorrente indicare quali, fra i documenti contenuti nel fascicolo di parte tardivamente
depositato, la corte territoriale avrebbe posto a base della sua decisione e quale pregiudizio la presunta violazione di legge avrebbe arrecato all ‘ esercizio dei suoi diritti (Cass., Sez. 2, n. 8949 del 30 marzo 2023) . Il motivo, invece, è del tutto silente sul punto, caratterizzandosi così la censura pure come inammissibile denuncia di un supposto errore formale, privo di conseguenze.
Nel caso in esame, i documenti di cui alla contestazione di parte ricorrente sono stati depositati in appello successivamente alla costituzione della controparte e prima della decisione.
RAGIONE_SOCIALE, però, non ha dedotto nel ricorso, nonostante fosse suo onere, nessuna delle seguenti circostanze, che avrebbero potuto rendere fondato il suo motivo, vale a dire che:
–NOME COGNOME non ave va basato il suo appello su tali documenti e non ne aveva riportato il contenuto nell’atto di impugnazione;
-non vi era stata, ad opera dell’appellante, una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale era invocato il riesame in sede di gravame;
siffatti documenti non erano stati trascritti o menzionati nella sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
essa aveva contestato, sia davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sia in sede di gravame, la veridicità dei fatti così dimostrati;
le prove erano state presentate tardivamente in primo grado.
Nel ricorso, poi, manca una chiara indicazione di come l’utilizzo delle prove precostituite de quibus che, essendo state incontestatamente presentate in primo grado, non potevano essere qualificate come nuove, abbia avuto un’influenza decisiva ai fini dell’accoglimento dell’appello e di come la loro produzione abbia leso i suoi diritti difensivi, venendo in rilievo documenti utilizzati dal primo giudice e, in parte, depositati davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE dalla medesima RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, della legge
n. 311/2004, dell ‘ art. 6 dell ‘ intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dell ‘ art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 266 del 2005, dell ‘ art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296 del 2006. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che le disposizioni richiamate in rubrica avrebbero imposto alle Regioni di perseguire l ‘ obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell ‘ equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Le delibere aziendali o del Commissario ad acta in esame sarebbero state attuative di quelle regionali, con la conseguenza che non avrebbero potuto essere intese come espressione di un potere privatistico, ma di uno obbligatorio e cogente, in grado di incidere su rapporti contrattuali preesistenti.
Irrilevante sarebbe poi stata la riapertura dei tavoli di concertazione.
La doglianza non deve essere esaminata, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato ad essa nella sua memoria.
3) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
-dà atto che sussiste l’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6