Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20914 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20914 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10903/2023 proposto da:
COMUNIONE RESIDENCE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
NOME.
– Intimata –
Avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16843/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 giugno 2024.
Rilevato che:
con ordinanza del 21/05/2019, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per
CONDOMINIO
territorio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in quanto ‘luogo di residenza del consumatore’, sulla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE (‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘) nei confronti di NOME COGNOME di condanna della convenuta al pagamento di euro 3.227,14, oltre interessi, a titolo di oneri e spese di gestione e amministrazione della proprietà comune;
l’ordinanza di incompetenza è stata appellata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il Tribunale di Roma, nella resistenza della sig.ra COGNOME, ha dichiarato inammissibile il gravame, sul rilievo che l’attrice aveva riassunto la causa dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli e che tale riassunzione comportava acquiescenza al provvedimento di primo grado, con conseguente venire meno, nel presente giudizio, dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inteso come interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
l’unico motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.
S i deduce l’ error in procedendo del giudice d’appello che ha ritenuto che la riassunzione della causa, a seguito della pronuncia dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito (nella specie, il Giudice di Pace di Roma), davanti al giudice in essa indicato come territorialmente competente (nella specie, il Giudice di Pace di Marano di Napoli), in pendenza del termine per impugnare il provvedimento declinatorio della competenza, abbia determinato l’inammissibilità dell’impugnazione per acquiescenza;
1.1. il motivo è fondato;
1.2. costituisce ius receptum (tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 2413 del 31/01/2018, Rv. 647303 – 01), al quale va dato continuità, quello secondo cui l’ acquiescenza tacita, ai sensi dell ‘ art. 329 c.p.c., è configurabile quando l ‘ interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l ‘ intento di non avvalersi dell’impugnazione. Pertanto (e la fattispecie massimata, con riferimento al tema della nozione di acquiescenza è sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio), non può essere considerata acquiescenza tacita (rispetto alla decisione che dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta le parti al primo giudice per l ‘ integrazione necessaria del contraddittorio), la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l ‘ impugnazione di detta statuizione, trattandosi d ‘ iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, e comunque non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo d ‘ impugnazione.
Questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 14140 del 2007) ha altresì enunciato il principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, secondo cui la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente non consuma la possibilità di impugnazione della sentenza dichiarativa dell ‘ incompetenza (con l ‘ istanza di regolamento di competenza o) con l ‘ appello ove (come nel caso in esame) si tratti di sentenza del Giudice di Pace, dovendo quel giudizio, qualora avvenga la riassunzione, restare sospeso;
1.3. il Tribunale di Roma si è discostato da questi princìpi di diritto lì dove ha erroneamente ritenuto inammissibile l ‘ appello a causa dell’esistenza della riassunzione del giudizio di merito avanti al giudice dichiarato competente dal Giudice di Pace adito, riassunzione
che, evidentemente, rispondeva a un ‘ esigenza cautelativa, certamente in linea con la volontà della parte (che ha tempestivamente esercitato il relativo potere processuale) di avvalersi dell’impugnazione della pronuncia declinatoria della competenza per territorio;
in conclusione, accolto il motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese