Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16071 – 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
Avverso il decreto n. cronol. 933/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicato il 22/05/2023 e notificato in pari data;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 7/3/2023, Il RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha proposto tempestiva opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/2001 avverso il decreto n. 326/2023, depositato il 14/2/23 e notificatogli il 15/2/23, con cui gli era stato ingiunto di pagare, ad NOME COGNOME , la somma di euro 1.600,00 a titolo d’indennizzo del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del giudizio civile da lei instaurato dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali.
Il RAGIONE_SOCIALE lamentò un errore di computo del periodo di irragionevole durata del processo, sostenendo che consisteva in soli tre anni, anziché nei quattro riconosciuti e chiedendo, perciò, la riduzione dell’ammontare complessivo.
Costituendosi, NOME COGNOME sostenne che la Corte fosse incorsa in «un errore materiale» (così testualmente) assumendo, per determinare l’ammontare dell’indennizzo spettante, che il valore RAGIONE_SOCIALE causa presupposta, avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, fosse inferiore a euro 2.400,00 laddove il valore era indeterminabile perché la causa aveva avuto ad oggetto un accertamento negativo in ordine all’appartenenza di alcuni immobili; sostenne, pertanto, che dovesse essere adottato un parametro annuo di liquidazione di importo maggiore, pari a euro 600,00, «così lasciando immutata la misura complessiva e definitiva dell’indennizzo già correttamente liquidato nella misura di euro 1.800,00».
La Corte d’appello rigettò l’opposizione, rimarcando che il decreto impugnato dovesse «essere corretto nella motivazione», ma non revocato, perché, seppure il calcolo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole doveva essere emendato in soli tre anni, secondo il motivo di
opposizione del RAGIONE_SOCIALE, l’importo riconosciuto risultava congruo in riferimento a un parametro annuo di euro 532,00 invece degli originari euro 400 ,00, secondo quanto rappresentato dall’opposta ; condannò, quindi, il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Avverso questo decreto il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, per non avere la Corte d’appello considerato l’acquiescenza del ricorrente al decreto conseguente all’avvenuta notifica del ricorso .
1.1. Il motivo è fondato.
È vero che, come già puntualizzato da questa Corte, l’opposizione di cui all’art. 5-ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/15; analogamente, Cass. n. 20463/15); come nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, il procedimento ex lege COGNOME condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum e una seconda fase d’opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva.
È vero altresì, tuttavia, che la parte privata in tanto può chiedere il riesame del provvedimento e, prima ancora, RAGIONE_SOCIALE sua pretesa, in quanto non proceda alla notifica del provvedimento ottenuto in sede monitoria e proponga direttamente, invece, opposizione ex art. 5 ter:
questa ricostruzione del sistema risulta dal combinato disposto degli art. 3, 5 e 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge n.89/2001 ed è necessitata dalla non riproponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda (art. 3. comma 6 legge n. 89/01).
Ciò posto, deve, allora, ancora rilevarsi che l’opposizione ex art. 5-ter RAGIONE_SOCIALE difesa erariale ha sempre e soltanto natura difensiva, mentre la parte privata riveste una posizione pretensiva soltanto quando sia stata lei a proporre opposizione (Sez. 6 – 2, n. 26851 del 2016).
A ciò deve ancora aggiungersi che il decreto opposto dev’essere necessariamente revocato, quando l’esito dichiarativo finale sia difforme dall’accertamento compiuto in sede monocratica.
Da queste premesse, consegue che la parte privata non può, difendendosi dall’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE, chiedere un nuovo e diverso accertamento RAGIONE_SOCIALE sua domanda né per quanto riguarda il calcolo RAGIONE_SOCIALE durata irragionevole né per quanto riguarda il parametro annuo adottato, come posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE liquidazione resa nel decreto monocratico a cui, con la notifica, è stata prestata acquiescenza ex art. 5 comma 3.
Modificando i parametri di liquidazione adottati nel decreto, in senso sfavorevole al RAGIONE_SOCIALE e in assenza di sua contestazione, la Corte d’appello ha violato la norma che prescrive l’acquiescenza RAGIONE_SOCIALE parte privata in ipotesi di notifica del decreto.
Il ricorso è, perciò, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti in merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ. con la revoca del decreto n. 326/2023, depositato il 14/2/23 e notificatogli il 15/2/23 e la condanna del RAGIONE_SOCIALE, in favore di NOME COGNOME, a titolo di equo indennizzo, RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 1.200,00, ottenuta moltiplicando l’importo del parametro riconosciuto nel decreto opposto, pari ad Euro
400,00, per il numero di tre anni di durata irragionevole, come calcolato dalla Corte d’appello in accoglimento del motivo di opposizione del RAGIONE_SOCIALE.
L’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., revoca il decreto n. 326/2023, depositato il 14/2/23 e notificato il 15/2/23 e condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia al pagamento, in favore di NOME COGNOME , RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 1.200,00, compensando interamente le spese del giudizio di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda