Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23349 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8390-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3294/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2021 R.G.N. 326/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Latina che lo aveva condannato a pagare a NOME la somma di € 5.021,81 per crediti di lavoro e TFR ai sensi della legge n. 297 del 1982 e del d.lgs. n. 80 del 1992 oltre accessori e spese.
1.1. La Corte di merito ha evidenziato che con comunicazione del 26 aprile 2018 l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva accolto la domanda di intervento del Fondo di garanzia del 16.11.2015 corrispondendo all’assicurata la somma chiesta ed ha escluso, in base al tenore testuale della comunicazione, che tale adempimento conseguisse alla sentenza di primo grado del Tribunale di Latina che era oggetto di impugnazione. La Corte territoriale ha poi condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese del giudizio di appello.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo. Si è costituita NOME COGNOME eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 100 e 329 c.p.c. e si sostiene che il pagamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso in appello non è inequivocabilmente espressione del venir meno tra le parti della materia del contendere, circostanza contraddetta nella specie dall’insistita resistenza in giudizio.
La censura è inammissibile
4.1. La Corte territoriale affida il suo convincimento al contenuto della dichiarazione resa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel pagare la somma e la interpreta complessivamente come spontaneo adempimento della domanda amministrativa.
4.2. Orbene, nel presente giudizio di cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE trascura di riprodurre la sentenza e non censura l’interpretazione dell’atto data dalla Corte di appello. La sua censura si fonda su una diversa prospettiva che è quella dell’interpretazione del comportamento che deve essere inequivoca e ricorda che la stessa Corte di appello aveva chiesto all’RAGIONE_SOCIALE di prendere posizione sulla eccezione formulata dall’assicurata .
4.3. È vero, da un lato, che la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (cfr. Cass. 6258 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 11798 del 2003) , così com’è vero che l’ acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita e che, in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, tal che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente, anche in mancanza di riserva d’impugnazione, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 16460 del 2004 in una fattispecie tributaria)
trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (cfr. Cass. n. 4650 del 2006, n. 1963 del 2012, n. 8537 del 2012, n. 13293 del 2014 e n. 21491 del 2014). Tuttavia, d’altro canto, nel caso in esame è stato accertato, con interpretazione della comunicazione che non si discosta dai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (la cui violazione non è neppure denunciata) che con il pagamento si era inteso accogliere proprio l’originaria domanda amministrativa, un fatto tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e , distratte in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, € 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.