Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28419 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28419 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30864-2020 proposto da:
R.G.N. 30864/2020
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende; Cron. Rep.
Ud. 21/04/2023
ricorrente –
contro
CC
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonché contro
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto
SOMMINISTRAZIONE
Somministrazione di acqua non conforme ai livelli minimi di
potabilità e qualità –
Azione risarcitoria proposta dall’utente nei
confronti del gestore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – Azione di manleva verso la
Regione –
Giurisdizione del giudice ordinario in relazione a entrambe Sussistenza
INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AUTORITÀ D’AMBITO N. 1 RAGIONE_SOCIALE NORD VITERBO ;
– intimata – avverso sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 261/20, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 261/20, del 21 febbraio 2020, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che, nel confermare l’accoglimento della domanda risarcitoria, proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della predetta società, ha invece dichiarato – in parziale accoglimento del gravame esperito dalla Regione RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 854/15, del 30 Luglio 2015, del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE (rigettando, invece, quello incidentale proposto dalle già attrici) – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di manleva della RAGIONE_SOCIALE verso la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Riferisce, in punto di fatto l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da COGNOME, COGNOME e COGNOME, perché fosse accertato il suo inadempimento contrattuale in merito all’avvenuta somministrazione di acqua non potabile e non adatta a consumi domestici, perché contenente valori di arsenico e/o fluoruri superiori alle norme vigenti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali patiti dalle attrici, oltre che alla restituzione del 50% dei canoni già versati dal 1° gennaio
2013 fino alla rinnovata potabilizzazion e dell’acqua, nonché alla riduzione del 50% del canone per le future somministrazioni.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa -per essere dalle stesse eventualmente manlevata -la Regione e l’RAGIONE_SOCIALE (in relazione alla cui posizione la società RAGIONE_SOCIALE rinunciava alla propria pretesa di manleva), insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda formulata, ma chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento delle domande formulate dalle utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannava la società RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni (liquidati in € 500,00 per la COGNOME, in € 800,00 per la COGNOME e in € 300,00 per la RAGIONE_SOCIALE), accogliendo, altresì, la domanda di manleva dalla stessa promossa nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE.
Esperito gravame, in via di principalità, da quest’ultima (e, per quanto qui non più di interesse dalle già attrici, in via incidentale), il giudice di appello -accogliendo parzialmente il mezzo principale -dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma in relazione alla sola domanda di manleva.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Hanno del pari resistito, con controricorso, COGNOME, COGNOME e COGNOME, anch’esse concludendo affinché il ricorso della COGNOME sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
È rimasta sola intimata, invece, l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Le controricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. – difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Assume che la controversia incardinata dalle utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, atteso che la domanda dalle stesse proposte non aveva natura solo risarcitoria, avendo ad oggetto pure la richiesta di parziale restituzione del canone corrisposto durante il periodo di non potabilità dell’acqua, oltre che di riduzione del canone stesso.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Nell’esaminarlo, peraltro, va premesso che il suo scrutinio è possibile, da parte di questa Sezione (senza doverlo devolvere alle Sezioni Unite), alla stregua del principio secondo cui ‘l’art. 374 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato’ (così Cass. Sez. Un., sent. 19 gennaio 2022, n. 1599, Rv. 663733-01).
Nel caso di specie, l’inammissibilità del presente motivo deriva dal fatto che la sentenza impugnata – diversamente da quanto afferma la società RAGIONE_SOCIALE (pag. 6 del proprio ricorso), la quale assume di aver eccepito il difetto di giurisdizione ‘sia in I° grado che in grado di appello’ – non dà affatto conto della (ri)proposizione di
tale eccezione, la quale, oltretutto, sarebbe dovuta avvenire con ricorso incidentale, e non certo a norma dell’art. 346 cod. proc. civ.
Se è vero, infatti, che RAGIONE_SOCIALE ebbe ad eccepire, in primo grado, il difetto di giurisdizione (e ciò in relazione alla domanda proposta dalle utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), l’accoglimento, parziale, della domanda attorea da parte del giudice di prime cure ha implicato una pronuncia implicita anche sulla giurisdizione, e ciò alla stregua del principio secondo cui ‘il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull’attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all’attribuzione del bene controverso’ (Cass. Sez. Un., sent. 19 marzo 2020, n. 7454, Rv. 657417-03).
Senza sottacersi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che l’azione risarcitoria, ‘proposta dall’utente nei confronti del gestore del RAGIONE_SOCIALE qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato- rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza’ (così Cass. Sez. Un., sent. 19 dicembre 2018, n. 32780, Rv. 652097-01; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., sent. 21 dicembre 2018, n. NUMERO_DOCUMENTO, non massimata;
Cass. Sez. Un., sent. 26 novembre 2021, n. 36897, non massimata; Cass. Sez. Un., ord. 27 maggio 2022, n. 17248, non massimata, la quale ha, appunto, concluso per l’inammissibilità del motivo ex art. 360bis cod. proc. civ.).
7.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 141 e ss. del d.lgs 3 aprile 2006, 152, oltre che degli artt. 9, 12 e 13 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (di attuazione della Direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2011, n. 3921, ‘rapportati all’art. 1218 cod. civ.’.
Censura la decisione del Tribunale viterbese di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione – in favore del giudice amministrativo – in relazione alla domanda di manleva proposta da essa società RAGIONE_SOCIALE verso la Regione, giacché basata (si sottolinea nella sentenza oggi impugnata) sull”insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri sostitutivi’ nonché sulla ‘omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell’acqua e la realizzazione di un adeguato approvvigionamento RAGIONE_SOCIALE‘. Assume, infatti, la ricorrente che tali aspetti, più che al profilo amministrativo, attengono al profilo civilistico della vicenda, come dedotti dalle utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7.2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Questa Corte, nuovamente con indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite, ha osservato – proprio con riferimento ad un ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso altra sentenza che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla domanda di manleva da essa proposta nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, con riferimento a pretese risarcitorie/restitutorie fatte valere da utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che ‘la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda
risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria Ordinaria’, non potendo ‘pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale’ (così Cass. Sez. Un., sent. n. 36897 del 2021, cit ., che peraltro richiama quanto già affermato, incidentalmente, da Cass. Sez. Un., sent. n. 32780 del 2018, cit .; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., ord. n. 17248 del 2022, cit., nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 6 giugno 2022, n. 18065, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 giugno 2022, n. 19219, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 giugno 2022, n. 19574, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 gennaio 2023, n. 2899, tutte non massimate).
7.3. Il terzo motivo – con cui la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in relazione alla mancata valutazione della normativa richiamata con il secondo motivo di ricorso – resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dall’odierna ricorrente verso la Regione RAGIONE_SOCIALE, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2023.
Il Presidente NOME COGNOME