Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21807 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21807 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8420/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1295/2022 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 3.10.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALEavendo erogato prestazioni terapeutiche riabilitative agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale -chiese e ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Salerno per il pagamento del corrispettivo asseritamente maturato a titolo di adeguamento delle tariffe della riabilitazione, ovvero delle prestazioni complesse ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, erogate in regime di temporaneo accreditamento nell’anno 200 8.
L’Azienda Sanitaria notificò opposizione al decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale di Salerno, sul duplice presupposto che la ricorrente non avesse tempestivamente prodotto i documenti comprovanti la stipula del necessario contratto tra struttura privata e ASL, come richiesto da ll’art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, né comunque dimostrato di avere ricevuto l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 -quater del medesimo decreto legislativo.
L’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado venne respinta dalla Corte d’Appello di Salerno, concentrando però la motivazione sulla sola assenza di un «formale provvedimento regionale» di accreditamento della struttura privata, ritenuta ragione più liquida ed assorbente rispetto alla questione relativa alla tempestività della prova dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 . La Corte d’Appello rigettò inoltre la domanda alternativa di pagamento della medesima somma, o di altra da determinarsi, a titolo di arricchimento senza causa.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’ASL Salerno si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unic o motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 8 -bis , 8 -quater e 8 -quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 6 legge 23.12.1994, n. 724 , e della regolamentazione regionale DGRC 377/1998 -violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 237, legge regionale n. 4/2011 -violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.».
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere male interpretato e applicato la normativa in materia vigente ratione temporis , dando decisiva rilevanza alla assenza di un «formale provvedimento regionale» di «accreditamento istituzionale». Invece, secondo RAGIONE_SOCIALE, l’accreditamento temporaneo per l’anno in questione (2008) prescindeva da tale formalità ed era dimostrato anche dal successivo accreditamento definitivo del 2014, di cui quello temporaneo per gli anni precedenti era stato il necessario ed esplicito presupposto.
Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.
2.1. Si premette che non è in discussione la necessità, perché la struttura privata maturi il diritto al pagamento delle prestazioni rese agli assistiti del servizio sanitario pubblico, sia dell’ «accreditamento istituzionale» (art. 8 -quater d.lgs. n. 502 del 1992), che dell’«accordo contrattuale» (art. 8 -quinquies d.lgs. n. 502 del 1992), cui va aggiunta, a monte, anche la «autorizzazione alla realizzazione di strutture e all ‘ esercizio di
attività sanitarie e sociosanitarie» (art. 8 -ter d.lgs. n. 502 del 1992). In tal senso è, infatti, un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., ex multis , Cass. nn. 8753/2024; 23657/2015; 17711/2014)
2.2. Poiché l’assenza di uno solo di tali requisiti basta ad escludere il diritto al pagamento del corrispettivo, la Corte d’Appello ha legittimamente scelto di concentrare la sua attenzione sull’accreditamento, « al di là della dibattuta questione della allegazione del contratto scritto»; sulla quale, pertanto, non si è pronunciata (mentre non viene messa in dubbio l’esistenza dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività sanitaria) . La questione dell’esistenza del contratto è rimasta quindi assorbita.
La decisione assunta è, tuttavia, errata, perché non ha fatto corretta applicazione del diritto vigente negli anni di transizione dal regime della convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978 a quello dell’accreditamento istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, come successivamente integrato e modificato.
È fuori discussione che anche durante questo periodo l’accreditamento provvisorio non era sufficiente, essendo altrettanto necessaria la stipulazione dell’accordo contrattuale tra l’azienda sanitaria e la singola struttura privata (ma questo è appunto l’aspetto che la Corte d’Appello non ha affrontato, per assorbimento improprio , una volta esclusa la sussistenza dell’accreditamento) .
2.3. Il punto su cui ha errato la Corte territoriale riguarda invece il presupposto dell’accreditamento nella fase di transizione, che era diverso per le strutture che già operavano
in regime di convenzione, rispetto a quello vigente per le «nuove strutture».
Infatti, l’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, pur prevedendo la cessazione dei previgenti «rapporti convenzionali in atto» (ossia stipulati sulla base della legge n. 833 del 1978), previde un periodo transitorio, «per il biennio 1995-1996», durante il quale era disposto un accreditamento pressoché automatico, escludendo qualsiasi profilo di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione (Cass. n. 24258/2010). Tale era la regola riservata alle strutture già convenzionate, purché accettassero il sistema di remunerazione a prestazione in base a tariffe (cd. «accreditamento temporaneo»).
Con d.lgs. n. 229 del 1999 venne poi introdotto nel d.lgs. n. 502 del 1992 l’art. 8 -quater , il quale, al comma 1, previde che l’accreditamento istituzionale, per il cui rilascio era (ed è) competente la Regione, fosse concesso subordinatamente al previo accertamento in capo alle singole strutture private di «ulteriori requisiti» (inerenti a qualificazione, funzionalità, attività svolta e risultati raggiunti).
Soltanto per le «nuove strutture» o per l’avvio di nuove attività esercitate in strutture preesistenti (ovverosia già precedentemente convenzionate) l’ art. 8 -quater , comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel suo testo originario) previde l ‘emissione di provvedimento di accreditamento «in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati» (cd. «accreditamento provvisorio»; sulla distinzione tra accreditamento temporaneo e provvisorio, v. Corte cost. n. 292/2012).
Il termine previsto dal citato art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 venne poi più volte prorogato, da ultimo fino al 31.10.2014; e fino a questa data rimase in vigore il predetto regime della fase di transizione (art. 1, comma 796, lettera t , della legge n. 296 del 2006, così modificata dall ‘ art. 2, comma 100, della legge n. 191 del 2009, poi dall ‘ art. 2, comma 35, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 10 del 2011 e ancora dall ‘ art. 7, comma 1 -bis , del d.l. n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 15 del 2014).
2.4. La Corte d’Appello ha quindi errato laddove ha ritenuto decisiva l’assenza di un « formale provvedimento regionale di accreditamento», senza considerare che RAGIONE_SOCIALE -in quanto precedentemente convenzionata ex lege n. 833 del 1978 e per le medesime attività di assistenza -non aveva necessità di tale provvedimento formale, beneficiando dell’« accreditamento temporaneo » ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 (in tal senso v. Cass. n. 29529/2024, alla cui motivazione si rinvia, come consentito dall ‘art. 118 disp. att. c.p.c., per la più compiuta ricostruzione dello sviluppo cronologico del quadro normativo).
2.5. Rimane così assorbito l’ulteriore argomento sviluppato nel ricorso con riferimento al significato da attribuire al definitivo accreditamento di RAGIONE_SOCIALE nel 2014 al fine della prova dell’esistenza anche dell’accreditamento temporaneo nel 2008, posto che quest’ultimo rappresentava in base alla normativa regionale -un necessario presupposto del primo, per di più espressamente menzionato nel relativo Decreto del Commissario ad acta n. 142 del 31.10.2014.
Si tratta in ogni caso di argomento che, seppure condivisibile nella sua impostazione (v., in tal senso, la citata Cass. n. 29529/2024), attiene piuttosto all’accertamento del fatto (sussistenza dell’« accreditamento temporaneo» e, quindi dei relativi presupposti di fatto), che non alla violazione di norme di diritto, la quale si riduce all’errata affermazione, nella sentenza impugnata, della necessità di un «formale provvedimento regionale» a fondamento del l’ «accreditamento temporaneo».
In definitiva, accolto il ricorso , l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Salerno, che dovrà provvedere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima