Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6939 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
Oggetto: CONTRATTI OBBLIGAZIONI Accredito SSN -Rimborso – Inesistenza titolo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3174/2017 R.G. proposto da
NOME COGNOME, quale cessionaria del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO presso il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, domiciliato elettivamente in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO presso la rappresentanza della Regione Campania (PEC EMAIL);
-controricorrente –
C.C. 5.12.2023
n. r.g. 3174/2017
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 2608/2016 depositata il 28/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dalla
Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Castellammare di Stabia avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2012 emesso dallo stesso Tribunale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 79.096,80 con interessi, spese, diritti e onorari in favore NOME COGNOME, cessionaria dei crediti del RAGIONE_SOCIALE, relativa a prestazioni di laboratorio di analisi settori specialistici A1 e A2 effettuate nell’anno 2005 come da fatture prodotte in atti, eccependo l’insussistenza della pretesa; si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione perché infondata; il Tribunale di Castellammare di Stabia con sentenza n. 2 del 2014 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; in particolare, riteneva che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse prodotto in giudizio l’autocertificazione necessaria a dare conto dell’intervenuta erogazione dei servizi per conto del RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza del Tribunale, NOME COGNOME, nella spiegata qualità di cessionaria, proponeva appello; si costituiva la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2608/2016, rigettava il gravame, con condanna della opponente alle spese del grado nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. appellata;
ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME illustrato da tre motivi; ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.;
parte ricorrente e parte resistente hanno depositato rispettive memorie;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta ‘ l’error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex. art. 112 c.p.c. nella forma della ultra petizione ‘ in quanto la Corte d ‘Appello di RAGIONE_SOCIALE, nonostante il thema decidendum della controversia fosse chiaramente delineato e afferisse esclusivamente all’errore commesso dal primo giudice nel ritenere, per una mera svista, non prodotto agli atti un documento che invece era stato ritualmente depositato, ha emesso una sentenza che dirime, a suo avviso, in maniera totalmente errata, questioni che non sono state oggetto di appello incidentale da parte della RAGIONE_SOCIALE e sulle quali, dunque, si era formato il giudicato interno; in particolare, parte ricorrente deduce che a fronte delle deduzioni contenute nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con le quali la RAGIONE_SOCIALE sosteneva che il laboratorio RAGIONE_SOCIALE -soggetto cedente nei confronti della cessionaria COGNOME -non avesse diritto ad ottenere il rimborso per le prestazioni di laboratorio relative ai settori specializzati A1 e A2 erogate nell’anno 2005, in q uanto accreditato solo per il laboratorio generale di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la stessa RAGIONE_SOCIALE avesse sempre provveduto a remunerarle, il Tribunale di Castellammare, condividendo in sostanza le argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della cessionaria COGNOME COGNOME relazione al diritto al r imborso delle prestazioni, aveva affermato che ‘sussiste un diritto sostanziale per i centri accreditati con il SSN ad erogare le prestazioni afferenti i settori specializzati, se gli stessi erano preesistenti ed autocertificati (Tar Campania n. 5812/2004), tuttavia, come ha precisato il Consiglio di Stato assume a tal uopo rilievo quanto dichiarato nell’autocertificazione (ord. 2535/05). Tuttavia , nel caso che ne occupa tale autocertificazione non è stata prodotta in giudizio’ ; con l’ atto di appello, appunto, veniva censurava la svista compiuta dal Tribunale al riguardo perché l’autocertificazione era stata prodotta; la RAGIONE_SOCIALE non proponeva appello incidentale sulle altre questioni, ivi compresa, dunque,
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO la statuizione sulla qualifica del laboratorio RAGIONE_SOCIALE come laboratorio accreditato anche per i settori specializzati;
2. con il secondo motivo denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 6 co. 6 legge 724/94 e all’art. 8 comma 5 del d. lgs. 502/92 ‘ per avere la Corte d’appello errato nell’interpretazione e applicazione della normativa in materia sanitaria sulla questione oggetto del giudizio;
i motivi primo e secondo possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione e sono infondati;
in primo luogo non sussiste la violazione del principio del chiesto e pronunciato con riferimento alla lamentata ultra petizione; in proposito, giova richiamare testualmente quanto affermato dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata ove ha in modo chiaro statuito che «La sentenza ha rigettato la domanda sul presupposto errato della mancata produzione in giudizio da parte dell’appellante dell’autocertificazione in questione, che, invece, risulta essere stata ritualmente prodotta in primo grado»;
nel contempo, però, il giudice del gravame ha evidenziato che da «tale certificazione non risulta, tuttavia, che il centro, convenzionato per la branca ‘RAGIONE_SOCIALE‘, fosse autorizzato anche a effettuare prestazioni di laboratorio relative ai settori specializzati di chimica -clinica (A1) tossicologia, microbiologia e siero immunologia (A2)»;
in proposito, ha pure aggiunto che «Previo parere favorevole all’ampliamento della Commissione locale dell’RAGIONE_SOCIALE di Acerra, il centro è stato autorizzato a effettuare tali analisi specializzate di laboratorio con il decreto emesso dal Sindaco di San Giuseppe Vesuviano in data 27.02.2008, ov vero in epoca successiva all’erogazione delle prestazioni specialistiche di cui la COGNOME chiede la remunerazione. L’autorizzazione comunale non comporta in alcun modo l’obbligo per la Regione di remunerare prestazioni erogate al di
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RAGIONE_SOCIALE fuori del rapporto di accreditamento e del contratto, che stabilisce le condizioni, i costi e il tipo di prestazioni nell’ambito della programmazione regionale diretta a stabilire priorità e le compatibilità, al fine di conciliare le fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute con i limiti imposti da imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario» (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
a fronte di quanto affermato in modo preciso dalla Corte d’appello , l ‘ eccezione formulata dalla odierna ricorrente in relazione a quanto affermato dal Tribunale in prime cure ad erogare le prestazioni afferenti i settori specializzati, se gli stessi erano preesistenti ed autocertificati (Tar Campania n. 5812/2004), tuttavia, come ha precisato il Consiglio di Stato assume a tal uopo rilievo quanto dichiarato nell’autocertificazione (ord. 2535/05). Tuttavia, nel caso che ne occupa tale autocertificazione … non è stata prodotta in giudizio» (test., la sentenza di prime cure)], si palesa meramente suggestiva, ma non fondata con riferimento alla pretesa formazione di un giudicato interno;
difatti, tale affermazione del giudice di prime cure, lungi dall’aver accertato il diritto in capo al laboratorio de quo per i settori specializzati, debitamente collegava la legittima erogazione delle prestazioni specialistiche all’ipotesi che esse fossero preesistenti ;
la Corte d’appello ha quindi accertato l’esistenza dell’autocertificazione e l’erroneità dell’affermazione del giudice di prime cure al riguardo , ma ha sottolineato l’insufficienza della predetta certificazione rispetto al fatto che il laboratorio de quo non risultava specificamente autorizzato all’espletamento di prestazioni di specialistica A1 e A2 all’epoca dei fatti ;
da ciò discende, in secondo luogo, anche l’infondatezza delle violazioni di legge lamentate in materia sanitaria;
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
con il terzo motivo denuncia ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. ‘ in relazione ai criteri di riparto degli oneri probatori tra le parti;
4.1. il motivo non è fondato e va disatteso;
ebbene, non vi è stata alcuna violazione o falsa applicazione dei criteri di riparto degli oneri probatori, tenuto conto che l’autocertificazione prodotta in giudizio, come correttamente accertato dalla Corte territoriale, non autorizzava lo svolgimento delle prestazioni specialistiche de quibus per l’anno 2005;
Le spese del giudizio di legittimità in virtù del principio di soccombenza vengono poste a carico della parte ricorrente in favore della parte controricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza