Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 49 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 49 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27642/2019 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore Generale pro tempore ; difesa dall’AVV_NOTAIO, rappresentata e in virtù di procura in calce al controricorso.
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1702/2018 della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il 19 luglio 2018.
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio l ‘RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo integrale o, in via subordinata, parziale, per le prestazioni sanitarie eseguite nel l’anno 2001 , in regime di accreditamento per conto del RAGIONE_SOCIALE, in misura eccedente il tetto di spesa determinato in via amministrativa dalla Regione.
Costituitasi la convenuta, la domanda, parzialmente accolta, in primo grado, dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, è stata rigettata, in secondo grado, dalla Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, rigettate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di giudicato esterno, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Ile fonti normative regolatrici della fattispecie in esame erano costituite dagli artt. 8quater e 8quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis , i quali: a) disciplinavano le condizioni del l’ ‘ accreditamento istituzionale ‘ , quale speciale abilitazione rilasciata alle strutture sanitarie pubbliche e private da parte della Regione; b) prevedevano la facoltà delle Regioni e delle Unità RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla definizione di accordi con le strutture pubbliche, nonché alla stipula di contratti con le strutture private e i professionisti accreditati, aventi ad oggetto, tra l’altro, l’indicazione del volume massimo delle prestazioni che le strutture si impegnavano ad assicurare, dei requisiti del RAGIONE_SOCIALE e del
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corrispettivo preventivato; c) stabilivano la regola secondo cui la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE a corrispondere le remunerazioni per le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali. Alla luce di tale disciplina, doveva quindi ritenersi che il mero accreditamento non faceva sorgere né il diritto delle aziende sanitarie di esigere l’erogazione del RAGIONE_SOCIALE da parte delle strutture accreditate, né il diritto di queste ultime di esigere il corrispettivo per l’eventuale erogazione delle prestazioni, in mancanza della stipulazione del contratto;
IIil Decreto Assessoriale n. 29149/1999, invocato dalla società attrice a fondamento della sua domanda, nel prevedere il pagamento eventuale delle prestazioni eccedenti il budget previsionale di ciascuna struttura (comunque condizionato al mancato superamento del budget dell’RAGIONE_SOCIALE ovvero alla rimodulazione del pagam ento in caso di superamento del budget della struttura) si riferiva solo al l’anno 1999 e , in assenza di appositi accordi tra l’RAGIONE_SOCIALE e le strutture accreditate, non poteva estendere la sua efficacia agli anni successivi, in particolare al l’anno 2001.
Propone ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Risponde con controricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambi le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con il primo motivo viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione della legge in relazion e all’art. 360 n.3 c.p.c.. Violazione dell’art.8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Violazione degli artt. 1 e 4 del D.A. n. 29149/1999. Violazione della nota-provvedimento del 18 luglio 2001 di attribuzione del budget individuale per l’annualità 2001 e di remunerazione dell’extra budget ex D.A. n. 29149/1999 ».
La società ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’ultrattività, in relazione all’anno 2001, delle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n.29149/1999.
Os serva che, al contrario, l’applicabilità di tale normativa in ordine al pagamento delle prestazioni extra budget erogate nel 2001, sarebbe stata espressamente prevista dalla nota-provvedimento emessa il 18 luglio 2001 dalla RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato alla struttura il tetto di spesa per l’anno 2001, disponendo al contempo che l’eventuale eccedenza di prestazioni erogate sarebbe stata remunerata secondo i criteri dettati dal Decreto Assessoriale n.29149 del 15 giugno 1999.
Sostiene che la detta nota-provvedimento avrebbe rappresentato i l c.d. ‘accordo contrattuale ‘ di cui all’art.8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con l’effetto, vinco lante per le parti, di estendere le disposizioni dettate dal Decreto Assessoriale del 1999 anche all’anno 2001.
Il primo motivo di ricorso presenta elementi di stretta connessione col (e va dunque esaminato congiuntamente al) secondo motivo.
Con esso viene denunciato « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, atteso che il giudice non ha tenuto conto di un documento decisivo ai fini della
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definizione del giudizio, ovvero della nota del 18 luglio 2001, versata in atti, da cui emerge in modo incontrovertibile, per espressa volontà dell’amministrazione resistente, l’ultrattività delle disposizioni dettate da DA n.29149/99. Violazione dell’art.115 c.p.c.. Violazione di leg ge in rel azione all’art.360 n.5 c.p.c. ».
La società ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere in considerazione la suddetta nota-provvedimento del 18 luglio 2001, con cui l’RAGIONE_SOCIALE le aveva comunicato il tetto di spesa per l’anno 2001 ed aveva disposto la remunerabilità, secondo i canoni di cui al Decreto Assessoriale del 1999, delle prestazioni erogate in misura eccedente il tetto medesimo.
Osserva che tale ultima circostanza non era contestata tra le parti, sicché la sentenza impugnata sarebbe censurabile anche per violazione dell’art.115 c.p.c..
2.1. Gli illustrati motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
2.1.a. Sono inammissibili nella parte in cui (primo motivo) denunciano, quale violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., unitamente alla presunta violazione dell’art.8 -quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, anche quella degli artt.1 e 4 del Decreto Assessoriale n. 29149 del 1999 e della notaprovvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE del 18 luglio 2001, nonché nella parte in cui (secondo motivo) denunciano l’omesso esame della predetta nota -provvedimento, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c..
In primo luogo, infatti, va osservato, al riguardo, che tanto il decreto assessoriale, quanto la nota dell’RAGIONE_SOCIALE costituiscono provvedimenti amministrativi, che non assurgono al rango di fonti del
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diritto e rispetto ai quali non è configurabile, pertanto, il vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c.; in proposito, giova ricordare che questa Corte ha già affermato che al Decreto Assessoriale n.29149 del 1999 non può attribuirsi natura di atto normativo (Cass. 19/03/2020, n. 7479).
In secondo luogo, avuto riguardo alla natura non normativa degli atti in questione, la censura della lettura delle implicazioni di essi, fornita dalla Corte di appello -secondo cui l’efficacia del decreto assessoriale sarebbe stata limitata al 1999, senza potersi attribuire rilievo, in senso contrario, al contenuto alla nota-provvedimento del 18 luglio 2001 -si traduce nella contestazione di un apprezzamento di fatto, insindacabilmente operato dal giudice del merito; la predetta lettura, infatti, proprio in quanto concerne (anche) la portata di atti amministrativi, deve essere riguardata non come il risultato di una attività interpretativa -corretta o meno -di norme giuridiche, ma come il risultato di una ricostruzione di merito del rapporto di accreditamento, nella sua fase funzionale.
La circostanza che l’esclusione della dedotta estensione degli effetti temporali del decreto assessoriale del 1999, ad opera della notaprovvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE del 2001 , costituisca il risultato di una valutazione di merito operata dalla Corte territoriale, implica, altresì, l’ inammissibilità della specifica censura fondata sull’asserita violazione del principio di non contestazione, atteso che tale principio opera in relazione a circostanze di fatto, e non anche in ordine alle implicazioni effettuali sul piano giuridico di tali circostanze, che presuppongono una attività valutativa del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, ove debitamente motivata.
Infine, con specifico riguardo alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso -premesso che l’ammissibilità di tale
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censura postula che essa sia formulata con riferimento ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (recante i due necessari caratteri della ‘decisività’ e dell’essere stato oggetto di discussione tra le parti), come tale non ricomprendente né elementi istruttori (anche di natura precostituita) né ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a tali profili (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305-01) -va evidenziato che, nel caso di specie, viene denunciato l’omesso esame di un documento senza indicare se e dove, sulla base di esso, fossero state formulate, nei gradi di merito, le argomentazioni ritenute disattese con le doglianze proposte con il ricorso per cassazione.
La censura in parola, pertanto, è inammissibile anche per violazione dell’art.366 n.6 c.p.c. .
2.1.b. I motivi in esame sono, invece infondati, nella parte in cui (primo motivo) denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8quinquies d.lgs. n. 502 del 1992.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ripetutamente affermato che, in tema di attività RAGIONE_SOCIALE esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni
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eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall ‘ avvenuto accreditamento (Cass. 29/09/2021, n. 26334; Cass.29/10/2019, n. 27608; v. anche Cass. 16/04/2021, n. 10182).
In proposito, sulla premessa che non vi è alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del RAGIONE_SOCIALE e l ‘ ammontare dei corrispettivi, si è anche precisato che deve, in ogni caso, escludersi, ai sensi dell ‘ art. 8quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la possibilità che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia , atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 11/03/2020, n.7019).
La decisione della Corte di appello di Catania è, dunque, conforme a diritto nella parte in cui , correttamente interpretando l’art.8 -quater del d.lgs. n.502 del 1992 (nella formulazione applicabile ratione temporis ), ha escluso l’obbligo per le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE di corrispondere la remunerazione delle prestazioni che siano state eventualmente erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art.8 -quinquies del medesimo decreto legislativo; erogazione, che, in mancanza della stipulazione di detti accordi, non avrebbe potuto essere esatta dai predetti enti e a cui, pertanto, il soggetto privato accreditato non sarebbe stato tenuto nei confronti dei medesimi.
L’obbligazione di erogare presta zioni in misura eccedente il tetto di spesa e il correlativo diritto di credito alla remunerazione di queste prestazioni, infatti, sarebbe potuta sorgere, alla stregua della norma in
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esame, solo in base a degli accordi contrattuali espressi e formali, i quali non erano surrogabili da altre forme di manifestazione di volontà, né ovviamente, attraverso atti autoritativi di derivazione unilaterale, (come la nota-provvedimento del 2001), i quali, anche quando avessero preveduto specifici criteri di pagamento (nella specie, asseritamente, mediante l’applicazione del canone c.d. della regressione tariffaria e della rimodulazione, sul presupposto del superamento del budget della struttura ma non di quello dell’RAGIONE_SOCIALE) , non avrebbero comunque potuto attribuire -in assenza di specifico accordo contrattuale volto a concordare l’entità delle prestazioni e il relativo corrispettivo -il diritto di credito alla remunerazione.
Con il terzo motivo viene denunciata « violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. ».
La società ricorrente deduce che, nel formulare il giudizio in ordine al carattere non ultrattivo del Decreto Assessoriale del 1999, la Corte di merito avrebbe pronunciato ultra petita , poiché detto giudizio non era stato richiesto, esulando dalle « domande » dell’RAGIONE_SOCIALE (p.38 del ricorso).
3.1. La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile, atteso che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di convenuta, non aveva proposto domande ma aveva resistito a quelle formulate nei suoi confronti dalla società ricorrente, talché il rilievo della non ultrattività del decreto assessoriale del 1999 -neppure attinente alla deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato ex adverso -rientrava tra le argomentazioni difensive (mere difese) volte ad evidenziare l’infondatezza della pretesa attorea.
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In definitiva, il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
A norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso;
condanna la società ricorrente a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione