Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33216 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33216 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere R.G.N.: 27759/2018
AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel. COGNOME.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere Rep.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere C.C.: 4/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27759 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO dell’ufficio legale della medesima ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , unitamente al quale elettivamente domicilia, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso la propria sede in Albano LazialeINDIRIZZO INDIRIZZO.
REGIONE LAZIO -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso la sede della RAGIONE_SOCIALE regionale.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1056/2018 della Corte d’A ppello di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO,
–premesso che
Con atto notificato in data 24.6.201 0 la ‘ RAGIONE_SOCIALE , titolare della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE, citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che, con delibera n. 2069 del 20.4.1999, la Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE aveva accordato ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio la possibilità di convertire in ‘ day hospital ‘ il 10% dei posti-letto accreditati per i ricoveri ordinari (cfr. ricorso, pag. 4) .
Premetteva che con delibera n. 602 del 9.7.2004 la Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE aveva consentito ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio la possibilità di far luogo alla conversione in ‘ day hospital ‘ dei posti -letto accreditati per i ricoveri ordinari anche per una percentuale superiore al 10% (cfr. ricorso, pag. 4) .
Premetteva che, avvalsasi della facoltà così accordata, aveva optato per la conversione di n. 40 postiletto in ricovero ordinario in postazioni di ‘ day hospital ‘, cosicché, in aggiunta ai n. 30 postiletto in ‘ day hospital ‘ per i quali era ab origine già abilitata, aveva acquisito la disponibilità di complessivi n. 70 posti-letto in ‘ day hospital ‘ (cfr. ricorso, pag. 4) .
Premetteva che la Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE, con delibera n. 436 del 19.6.2007, le aveva espressamente riconosciuto le prestazioni in ‘ day hospital ‘ con riferimento a n. 70 postiletto e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ovvero l’organismo regionale all’uopo preposto, aveva attestato la congruenza tra giornate di ricovero ordinario e di ‘ day hospital ‘ e posti-letto (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Indi esponeva che, nel rispetto dei limiti di erogabilità delle prestazioni di cui alle delibere della Regione RAGIONE_SOCIALE n. 143/2006 e n. 436/2007, aveva nel corso dell’anno 2005 effettuato 44.282 accessi in ‘ day hospital ‘, nel corso dell’anno 2006 effettuato 41.489 accessi in ‘ day hospital ‘ e nel corso dell’anno 2007 effettuato 43.545 accessi in ‘ day hospital ‘ (cfr. ricorso, pag. 4) .
Chiedeva quindi condannare gli enti convenuti a pagarle la somma di euro 11.114.752,91, oltre interessi quale residuo credito per prestazioni in ‘ day hospital ‘ erogate su n. 70 posti -letto nel periodo compreso tra luglio 2006 e dicembre 2007 (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4) .
1.1. Si costituiva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Deduceva, peraltro, che l’attrice aveva provveduto alla riconversione di n. 40 posti-letto ordinari in postazioni di ‘ day hospital ‘ senza alcuna autorizzazione, senza tener conto che le delibere dalla Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE contemplavano
la convertibilità unicamente dei posti di degenza ‘per acuti’ (cfr. sentenza d’appello , pag. 3) .
Deduceva quindi che nessun corrispettivo poteva essere accordato per posti in ‘ day hospital ‘ eccedenti i n. 30 posti per i quali l’attrice era in origine accreditata (cfr. sentenza d’appello , pag. 3) .
Instava per il rigetto dell’avversa domanda .
1.1. Si costituiva la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 6353/2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE.
Resisteva la Regione RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 1056/2018 la Co rte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e co ndannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.
Evidenziava la corte che l’assunto dell’appellante secondo cui per effetto delle delibere della Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE si era realizzato l’automatico accreditamento anche con riferimento a prestazioni non comprese ne ll’ originario rapporto di accreditamento provvisorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) , giacché il meccanismo recepito con le delibere n. 2069/1999 e 602/2004 aveva abilitato le strutture accreditate a decidere in piena autonomia in ordine alla riconversione senza alcuna condizione, senza alcun termine e senza alcuna autorizzazione con il solo limite, dapprima, del 10% e, successivamente, pur oltre detto limite (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) -non poteva esser condiviso, siccome contrastante con la disciplina in materia di accreditamento provvisorio,
che ‘esclude l’estensione automatica delle prestazioni erogabili previste nella convenzione originaria ad altre ad esse non direttamente riconducibili’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava al contempo, la corte, che neppure poteva esser condiviso l’assunto dell’appellante , secondo cui la delibera della Giunta regionale del RAGIONE_SOCIALE n. 143/2006 l’aveva legittimata ad operare l’immediata conversione dei posti -letto in ricovero ordinario in postazioni di ‘ day hospital ‘ ‘mediante una semplice comunicazione alla Regione, senza necessità di espletamento di alcuna preventiva verifica e controllo da parte di quest’ultima’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava invero che l’assunto dell’appellante, in quanto destinato a dilatare dei costi a carico dell’ente pubblico, non rinveniva conforto nel contenuto della delibera n. 143/2006 (così sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava segnatamente che dal letterale tenore delle espressioni adoperate nel testo della delibera n. 143/2006 emergeva il proposito dell’Amministrazione di verificare che la conversione in posti in ‘ day hospital ‘ avvenisse nel rispetto del contenimento della spesa, mediante la contestuale riduzione dei posti-letto di degenza ordinaria, sicché tale finalità postulava l’esercizio di poteri di controllo preventivo, inconciliabili ‘con il preteso effetto automatico della mera comunicazione del consolidamento da parte delle strutture private’ (così sentenza d’appello, pag. 12) .
Avverso tale sentenza la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di cinque motivi.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ha depositato controricorso; ha chiesto in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; in ogni caso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La Regione RAGIONE_SOCIALE del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) del pari ha depositato memoria.
–rilevato che in memoria la controricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) ha dedotto, sulla scorta delle pronunce n. 4567/2009 e n. 4217/2020 del Consiglio di Stato, nonché dell’ordinanza n. 1603/2022 delle sezioni unite di questa Corte, ‘la nullità ab origine della concessione di pubblico servizio di cui godeva la RAGIONE_SOCIALE, per la RAGIONE_SOCIALE, con conseguente nullità per violazione di legge, ex art. 1418, c. 1, c.c., di tutti i contratti annuali di budget ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss., e quindi con conseguente ulteriore impossibilità di porre a carico del RAGIONE_SOCIALE le prestazioni per cui è causa, diversamente insorgendo un danno al Pubblico Erario’ (così memoria, pagg. 1 -2) ;
–ritenuto che si prospetta ai fini dell’eventuale rilievo officioso della prefigurata causa di nullità la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 384, 3° co., cod. proc. civ.
assegna al Pubblico Ministero ed alle parti termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione prospettata in memoria dall” RAGIONE_SOCIALE ‘ ; riserva la decisione alla scadenza del termine suindicato.
Si comunichi al P.M. ed alle parti.
RAGIONE_SOCIALE, addì 4 ottobre 2023.