Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11338/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 840/2019 depositata il 06/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
–RAGIONE_SOCIALE è affittuaria del ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE, ed, in tale qualità, si ritiene creditrice della RAGIONE_SOCIALE per prestazioni rese in regime di convenzione nel periodo che va da gennaio a marzo 2006.
Per il pagamento di tali somme ha agito davanti al tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dove si è costituita la RAGIONE_SOCIALE la quale ha negato il suo debito per ragioni diverse: sia perché una parte della somma era stata retroceduta, sia perché era stata in parte pagata, sia perché era stato superato il tetto massimo di giornate erogabili in day hospital.
Durante il giudizio di primo grado è stata espletata consulenza tecnica, all’esito della quale il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto solo in minima parte le somme pretese da RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha in parte riformato la decisione di primo grado riconoscendo una ulteriore somma ad RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni effettuate in convenzione con il sistema sanitario.
Avverso tale decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con sei motivi illustrati da
memoria.
La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto del ricorso con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
-Il primo motivo censura genericamente la decisone impugnata per violazione di legge, senza specificare quale.
In sostanza, la ricorrente assume che la legittimità della conversione dei posti letto ordinari in day -hospital non era contestata, era dunque pacifica, ed era onere della controparte eccepire l’asserita esistenza dell’accreditamento: eccezione, questa, in senso stretto, non proposta.
Invece, la Corte di appello, nel ritenere che la conversione dei posti letto non ha comportato automaticamente accreditamento anche per i posti convertiti, ha pronunciato oltre il chiesto.
Il motivo è infondato. Va subito detto che nella censura si confonde fra fatto impeditivo – che è rilevabile d’ufficio ed è nozione rilevante ai fini dell’onere probatorio – ed eccezione senso stretto.
Ciò premesso, non è comunque solo questione di distinguere tra fatto impeditivo ed eccezione in senso stretto. E’ che l’esistenza di una implicita autorizzazione alla conversione dei posti letto è presupposto della domanda, per l’appunto, di pagamento delle
relative prestazioni: si può invocare il diritto al pagamento di quei ‘posti letto’ solo dimostrando che si era stati autorizzati a convertirli.
E dunque quella conversione non è, in realtà, un fatto impeditivo del diritto, ma semmai ne è fatto costitutivo. La RAGIONE_SOCIALE ha negato rimborso per i nuovi posti letti; la società ha agito per vederselo riconoscere, ed ha affermato che aveva diritto di convertire i vecchi con i nuovi posti sulla base del fatto che la convenzione già stipulata si estendeva automaticamente ai nuovi posti: il che significa che la ricorrente ha agito sul presupposto che i nuovi posti sono automaticamente inclusi in convenzione, e dunque deve dimostrarlo. In altri termini, la domanda presuppone una certa interpretazione della convenzione (si estende automaticamente ai posti convertiti), che è presupposto del diritto invocato.
E’ appena il caso di aggiungere che la valutazione della prova è riservata al giudice del merito, che nella specie ha interpretato le delibere della giunta regionale in relazione alla normativa applicabile.
Va detto, infine, che, posto che l’appello è stato rigettato per una questione di diritto, non vi era dovere di sollevare il contraddittorio (comunque, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non è stato illustrato il quadro completo delle difese).
2.1. -Il secondo motivo censura anche esso la decisone impugnata per violazione di legge, ma senza indicare quale.
La censura è la seguente: in base ad alcune delibere regionali, ed in particolare la n. 2069 del 1999, era stato previsto il diritto delle case di cura, stanti determinati requisiti, di convertire una quota di posti letto da ricovero ordinario in posti letto da day -hospital. Secondo queste delibere, l’accreditamento dei posti in tal modo convertiti era automatico.
Invece, la Corte di Appello, male interpretando sia la legge a monte che le delibere regionali, ha ritenuto che la convenzione non fosse automaticamente estesa ai posti convertiti, pur avendo la struttura privata facoltà di conversione.
Invece, una volta effettuata la trasformazione dei posti letto, la convenzione si estende automaticamente a quelli convertiti.
2.3. -Il terzo motivo , che pure non indica la norma violata, è sulla falsariga del precedente.
Contesta al giudice di merito di essere giunto a quella interpretazione (serve un nuovo accreditamento per i posti convertiti) sulla base dell’utilizzazione di materiale probatorio male inteso.
I motivi , che pongono una questione comune, sono infondati.
La censura indica, è vero, i parametri di interpretazione del contratto che si assumono violati (p 21), per cui deve ritenersi sufficiente.
E tuttavia è infondata, come articolata in entrambi i motivi.
La tesi, fatta valere dalla ricorrente, secondo cui la convenzione originaria si estende, tacitamente, alle nuove attività, ossia alla conversione di alcuni posti letto in altri, è smentita dalla stessa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato (4877/2007), secondo cui le attività convenzionate sono solo quelle previste nella convenzione originaria, con esclusione dunque del convenzionamento automatico di attività nuove ed ulteriori, sia pure effetto della conversione di precedenti.
E la ratio di tale assunto sta nel fatto che la conversione di un’attività in un’altra non è del tutto ‘innocua’, comportando modificazioni che è nel potere del potere pubblico di verificare e di approvare.
2.3. -Il quarto motivo censura la decisione impugnata per violazione di legge, senza tuttavia indicare quale siano quelle violate.
Ripropone la questione posta dai precedenti motivi: dalle delibere si evince che, avendo la Regione Lazio dato facoltà di convertire i posti letto, di conseguenza ha ammesso il convenzionamento anche per quelli frutto di conversione.
Ciò si deduce da una serie di calcoli sul budget finale assegnato.
2.4. -Con il quinto motivo si prospetta, nuovamente, violazione di legge in modo generico.
Si osserva che, dalle risultanze processuali, appariva evidente che non era in alcun modo previsto un ulteriore consenso, da parte della Regione, della facoltà, pertanto già concessa, al soggetto convenzionato, di convertire i posti letto già accreditati per il ricovero ordinario: nessuna delle delibere regionali, né tantomeno alcuna delle successive note hanno previsto la necessità di tale consenso.
Anche questi due motivi, che hanno in comune la questione della necessità o meno del consenso regionale, possono scrutinarsi insieme.
Essi sono in parte inammissibili, ed in parte infondati.
Sono inammissibili nella misura in cui censurano l’apprezzamento delle prove, ossia nella misura in cui assumono che i giudici di merito avrebbero dovuto ammettere che il consenso non serviva in base a quanto emerso dalle prove assunte.
Sono infondati nella misura in cui intendono trarre dal silenzio delle delibere la regola che dunque non occorre il consenso: non essendo previsto espressamente, significa che non è dovuto.
Per sostenere questa tesi occorre dimostrare che il silenzio delle delibere è significativo, altrimenti dal mero silenzio non si può ricavare alcunché: specie se esiste principio guida di interpretazione delle delibere, in base al quale, come si è visto, le attività convenzionate sono solo quelle originariamente previste, con esclusione di quelle nuove, a cui la convenzione non si estende automaticamente.
In altri termini, dal fatto che le delibere regionali hanno previsto la facoltà di conversione, non si ricava automaticamente l’estensione dell’accreditamento, poiché resta pur sempre il potere dell’ente di verificare che quella struttura abbia i requisiti per la conversione, sia in base alle ordinanza che in base alla legge regionale.
2.5. -Il sesto motivo denuncia, come i precedenti, violazione di legge, senza indicare quali siano le norme violate.
Attiene alla remunerazione delle cure oncologiche terminali per alcuni pazienti.
Il giudice di merito ha ritenuto non provato il titolo di tale remunerazione, sostenendo che non può consistere nel semplice fatto di avere effettuato la prestazione.
La censura è nel senso che il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che la stessa delibera prevede questa remunerazione in maniera integrale, senza limite di tetto (DGR 602 del 2004): in questo caso si trattava di pazienti curati per un periodo superiore a quello previsto, ossia sopravvissuto al periodo preventivato.
Il motivo è inammissibile.
A dispetto di quanto della prospettazione della ricorrente, si contesta un accertamento in fatto, ossia dell’accertamento della avvenuta remunerazione delle prestazioni, e dunque si risolve nella censura circa la valutazione delle prove, da cui il giudice di merito ha ritenuto emerso l’avvenuto pagamento delle prestazioni oncologiche, e la mancata prova di un credito residuo.
In generale, deve aggiungersi che, sia l’ultimo motivo, che i precedenti quattro, afferiscono comunque tutti al risultato interpretativo degli atti amministrativi, che è sfera riservata al giudice del merito, senza ancoraggio della censura al canone legale ermeneutico violato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 9000,00 euro per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 27/05/2024.