Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36313 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36313 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA STRUTTURE PRIVATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4010/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA,
domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 925/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il giorno 18 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto n. 2098 del 2010, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiunse all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di euro 707.108,86, a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate nel corso degli anni 2003 e 2004, oltre interessi di mora al saggio previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Nello spiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il provvedimento monitorio (e richiederne la revoca), l’RAGIONE_SOCIALE chiamò in causa l’RAGIONE_SOCIALE e ne domandò, in via gradata all’accoglimento dell’opposizione , la condanna ad essere manlevato da ogni somma oggetto di eventuale condanna.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale revocò il decreto.
L’appello interposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato disatteso dRAGIONE_SOCIALE decisione in epigrafe indicata.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, articolando quattro motivi; resistono, con separati controricorsi, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1358 e 1359 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta la riconduzione del rapporto intercorso tra le parti al paradigma del contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa.
Assume che « il controllo sull’effettività ed appropriatezza delle prestazioni fatturate » (cioè « sull’effettiva sussistenza dell’obbligazione di pagamento ») « non è affatto un elemento accidentale del contratto, bensì un momento del tutto fisiologico ed interno allo svolgimento ed all’adempimento delle prestazioni reciproche previste dal sinRAGIONE_SOCIALEgma ».
Ad ogni buon conto -prosegue il ricorrente -seppure si ravvisasse una condizione potestativa semplice, essa sarebbe da considerare avverata, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., a seguito del contegno in mala fede tenuto dRAGIONE_SOCIALE controparte, consistito, segnatamente, nell’avere r eso impossibile l’apertura del procedimento di controllo in contraddittorio previsto dRAGIONE_SOCIALE norma.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La assimilazione dell’accordo contenuto nei verbali delle conferenze di servizio svolte tra le parti ad un negozio sottoposto a condizione consistente ne ll’esito positivo dei controlli di natura tecnica affidati all’RAGIONE_SOCIALE e subordinante l’erogazione dei corrispettivi delle prestazioni – rappresenta il precipitato giuridico di un’attività esegetica svolta dal giudice territoriale, informata RAGIONE_SOCIALE valorizzazione del tenore letterale RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata.
La censura qui in vaglio non deduce, in maniera puntuale (e quindi idonea ad attivare il dovere di delibazione del giudice di legittimità),
l’inosservanza delle regole ermeneutiche praticate, limitandosi a sostenere, del tutto genericamente, la irragionevolezza e il vizio di violazione di legge dell’argomentazione svolta nella gravata pronuncia.
Per altro verso, la tesi in scrutinio appare altresì priva di concludenza e definitività ai fini RAGIONE_SOCIALE invocata cassazione.
L’impugnante omette infatti di chiarire come e perché sussumere il controllo sull’effettività e sull’appropriatezza delle prestazioni nell’alveo degli essentialia (e non già degli accidentalia ) negotii (nella logica secondo cui, come pure si legge in ricorso, « è del tutto ovvio che la RAGIONE_SOCIALE, prima di pagare i corrispettivi richiesti dRAGIONE_SOCIALE casa di RAGIONE_SOCIALE debba verificare che essi siano realmente dovuti ») potrebbe incidere, nel caso concreto, sulla debenza delle somme oggetto dell’ingiunzione, posto che non è messo così in discussione il risultato negativo del controllo accertato come provato dal giudice di merito.
Con il secondo mezzo, per violazione di plurime norme di diritto, si contesta la natura transattiva attribuita dal giudice territoriale ai verbali delle conferenze di servizio, compiuta -a dire del ricorrente -in spregio ai canoni ermeneutica negoziale, in specie dei criteri RAGIONE_SOCIALE interpretazione letterale e complessiva, secondo buona fede e volta all’ equo contemperamento degli interessi delle parti; si deduce, inoltre, l’assenza di qualsivoglia concessione ad opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La doglianza è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo RAGIONE_SOCIALE verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt.
1362 e seguenti del codice civile e RAGIONE_SOCIALE coerenza e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, Cass. 17/11/2022, n. 33972; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465).
Nella vicenda, il percorso euristico sviluppato dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello palermitana si presenta per nulla implausibile, siccome la natura transattiva ascritta all’accordo concluso dalle parte trae alimento dRAGIONE_SOCIALE finalità (comune alle parti) di dirimere (e non ulteriormente proseguire) il contenzioso instaurato in sede giurisdizionale amministrativa circa la inclusione delle prestazioni ambulatoriali erogate dRAGIONE_SOCIALE casa di RAGIONE_SOCIALE nel regime di preaccreditamento regionale, finalità nella quale non appare illogico o irrazionale riscontrare la causa del negozio disciplinato dall’art. 1965 del codice civile .
Non può dunque essere esaminata la doglianza del ricorrente: essa si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nella mera contrapposizione di una differente lettura dell’accordo in discorso, tutta orientata nel senso di espungere da esso una volontà transattiva RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE, al fondo basata sul rilievo RAGIONE_SOCIALE non convenienza per la ricorrente di una pattuizione nei termini stabiliti.
Il terzo motivo denuncia errata applicazione del principio di non contestazione in ordine RAGIONE_SOCIALE relazione dell’RAGIONE_SOCIALE: detta relazione -si sostiene -esponeva soltanto dati numerici e ipotetiche valutazioni di ordine generale, senza aver riferimento a precisi ed individuati fatti storici.
3.1. Il motivo è inammissibile, per duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi giustificante la gravata pronuncia.
Il giudice territoriale non fonda la propria decisione sul principio di non contestazione, nemmeno per implicito evocato: attribuisce infatti RAGIONE_SOCIALE relazione de qua valenza asseverativa dei fatti in essa documentati (ovvero la non riferibilità delle prestazioni specialistiche ambulatoriali a patologie neoplastiche conclamate), sol per completezza suffragando l’idoneità del documento quale fonte di prova con il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE qui ricorrente, cioè a dire la mancata proposizione di specifiche censure atti a confutare i rilievi operati nella relazione.
Ancora, ed in secondo luogo, il motivo muove, in premessa, da un contenuto astratto e generale RAGIONE_SOCIALE relazione: ma tale contenuto omette di trascrivere o riportare -sia pure nei passaggi essenziali e di interesse -nel ricorso introduttivo, in chiara trasgressione del requisito -prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.- RAGIONE_SOCIALE specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.
Peraltro, è doveroso rilevare -ciò a finale confutazione dell’assunto dell’impugnante come il giudice territoriale abbia riferito la non contestazione ai fatti oggetto del documento-relazione, sottoponendo comunque quest’ultimi ad ulteriore ed autonoma valutazione.
Con il quarto motivo, ancora per violazione di norme di legge, parte ricorrente censura il mancato riconoscimento degli interessi al saggio previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002.
Si prospetta, al riguardo, la non necessità di una stipulazione del contratto in forma scritta, sostenendo che occorra aver riguardo, in una prospettiva orientata al diritto unionale, al concetto di transazione commerciale, applicabile anche alle prestazioni di servizi di assistenza RAGIONE_SOCIALE erogate a fronte di una remunerazione posta a carico del servizio sanitario regionale.
4.1. Il motivo è infondato.
r.g. n. 4010/2021 Cons. est. NOME COGNOME
La -pur diffusa -dissertazione condotta dal ricorrente ripropone argomenti già più volte esaminati (e confutati) da questa Corte, la quale – con orientamento consolidato cui si intende dare continuità ha affermato che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo RAGIONE_SOCIALE, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l’ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti RAGIONE_SOCIALE struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di RAGIONE_SOCIALE da essa erogate (così, tra le tante, Cass. 09/11/2020, n. 24985; Cass, 02/07/2019, n. 17665; Cass. 11/10/2016, n. 20391).
Conforme a diritto è dunque la negata spettanza degli interessi al suddetto saggio, in ragione dell’operato accertamento RAGIONE_SOCIALE mancata stipulazione, in epoca successiva RAGIONE_SOCIALE vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002, di una convenzione scritta regolante le prestazioni rese dRAGIONE_SOCIALE struttura privata negli anni 2003 e 2004.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma d ell’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
r.g. n. 4010/2021 Cons. est. NOME COGNOME
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE refusione in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 13.500 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, ed in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 13.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione