Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 157 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 157 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23541/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1323/2017 depositata il 07/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter cod. proc. civ. il Tribunale di Catanzaro condannò la Regione Calabria al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di 2.683.010,80 EUR, oltre interessi, a titolo di contributo per le prestazioni sociosanitarie erogate tra il 2010 e il giugno 2012 nell’ambito del progetto RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Su gravame della regione l’ordinanza è st ata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro e avverso la relativa sentenza, depositata il 7-72017 e non notificata, è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi.
La regione ha resistito con controricorso e memoria.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. s), della l. n. 296 del 2006 e degli artt. 8 -quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la ricorrente censura la sentenza per aver affermato che RAGIONE_SOCIALE non potesse qualificarsi come soggetto accreditato, sia pure transitoriamente, in quanto l’accreditamento non era stato confermato alla stregua della legge n. 296/2006 cit.
La ricorrente di contro eccepisce che tale norma non avrebbe potuto esser riferita al caso di specie, avendo riguardato i soli accreditamenti provvisori automatici, ossia quelli nati dal passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento; non anche
invece gli accreditamenti provvisori come il suo, non aventi titolo nell’art. 6, sesto comma, della ci tata legge.
II. -Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 730 del 1983 poiché , essendosi trattato di attività di rilievo sanitario connesse a quelle assistenziali, anche in denegata ipotesi il suo diritto a ricevere il pagamento delle prestazioni avrebbe dovuto trovare riconoscimento in base alla menzionata ulteriore disposizione di legge.
III. – Il ricorso è inammissibile.
L’impugnata sentenza ha esplicitamente affermato che il diritto della RAGIONE_SOCIALE a ricevere il corrispettivo per le prestazioni in esame era condizionato all’esistenza di un doppio requisito: l’accreditamento definitivo e la stipula successiva di un contratto disciplinante l’attività suddetta, tale da impegnar e direttamente la regione in base all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e all’art. 13 della l.r. Calabria n. 24 del 2008 .
Ha quindi respinto la domanda per la riscontrata mancanza di entrambi i requisiti.
– È risolutivo che nessuna censura la ricorrente ha mosso con riguardo a questa specifica affermazione, in forza della quale il diritto presupponeva oltre all’accreditamento definitivo anche il contratto conforme alle citate previsioni di legge.
– Ne segue che il primo motivo di ricorso non intercetta in modo completo ed esaustivo la ratio decidendi , così da rivelarsi per ciò solo inammissibile; e che il secondo motivo pone una questione nuova, non risultando (in prospettiva di autosufficienza) che il diritto al corrispettivo sia stato mai correlato, nei precedenti gradi di merito, alla previsione ulteriormente enunciata.
VI. -Restano assorbiti i profili di cui alla memoria della controricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 26.700,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai s ensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione